Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 12 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008 e del 9 marzo 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 A. Adeguamento salariale (ad eccezione del canton Ginevra) Resta riservato l'art. 36 cpv. 3 CCL.
B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2010 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.
12 aprile 2010
In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF
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