Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Disegno

(LPPC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20101, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione: In tutto il testo l'espressione «organo federale responsabile della protezione civile» è sostituita con «UFPP».

Art. 5

Compiti della Confederazione

D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o le zone limitrofe dei Paesi confinanti.

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2

Essa sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.

Il Consiglio federale assicura il coordinamento in seno alla protezione della popolazione e il coordinamento di quest'ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.

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Controlla la collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza e disciplina la collaborazione nel campo dell'istruzione.

4

5 Disciplina le modalità per allertare e allarmare le autorità e la popolazione in caso di pericolo imminente.

Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

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FF 2010 5293 RS 520.1

2009-1907

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 10 lett. a La Confederazione: a.

coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra: 1. le organizzazioni partner della protezione della popolazione, 2. la protezione della popolazione e l'esercito; 3. la protezione della popolazione e terzi;

Art. 12 cpv. 2 e 3 Gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.

2

3 Chi è stato licenziato dal servizio civile non è soggetto all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Art. 12a (nuovo) Esenzione di membri delle autorità Per la durata della loro carica sono esentati dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile: a.

i membri del Consiglio federale;

b.

il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;

c.

i membri dell'Assemblea federale;

d.

i membri del Tribunale federale;

e.

i membri degli esecutivi cantonali;

f.

i membri permanenti dei tribunali cantonali;

g

i membri permanenti degli esecutivi comunali.

Art. 19 Abrogato Art. 21

Esclusione

I militi di protezione civile condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Art. 25a (nuovo) Durata dei servizi di protezione civile La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33­37 non può superare complessivamente i 40 giorni l'anno.

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 27, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), lett. a, b e d, cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), lett. a e c nonché cpv.3 Chiamata per interventi in caso di catastrofe o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino 1

2

3

Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.

in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o tutta la Svizzera;

b.

in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza che colpiscono zone limitrofe di Paesi confinanti;

d.

Abrogata

I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.

in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o zone limitrofe di Paesi confinanti;

c.

Abrogata

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

Art. 27a (nuovo) Chiamata per interventi di pubblica utilità I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità: 1

2

a.

dal Consiglio federale, per interventi a livello nazionale;

b.

dai Cantoni, per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.

La durata complessiva degli interventi è di tre settimane l'anno al massimo.

La convocazione è inviata ai militi di protezione civile almeno sei settimane prima dell'inizio dell'intervento.

3

4

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

Art. 33

Istruzione di base

Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 26 anni, i militi di protezione civile seguono un'istruzione di base di due a tre settimane. Le persone previste per una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un'istruzione complementare di una settimana al massimo.

Art. 34

Istruzione dei quadri

I militi di protezione civile ai quali è previsto di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di tre a quattro settimane. Essi vengono chiamati dalla Confederazione per due settimane e dai Cantoni per almeno una e al massimo due settimane. I Cantoni si assumono le proprie spese.

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

I militi di protezione civile ai quali è previsto di affidare un'altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di una a due settimane.

2

Art. 35

Perfezionamento

I militi della protezione civile con funzioni di quadro o specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni.

1

Durante lo stesso periodo, i militi della protezione civile secondo l'articolo 39 capoverso 2 possono essere chiamati dai Cantoni a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di una settimana. I Cantoni si assumono le proprie spese.

2

Art. 36

Corsi di ripetizione

Una volta conclusa l'istruzione di base, i militi di protezione civile sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di due giorni fino a una settimana.

1

I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo tre ulteriori settimane.

2

I militi di protezione civile che assumono altre funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo due ulteriori settimane di corso.

3

I corsi di ripetizione possono essere prestati anche in zone limitrofe di un Paese confinante.

4

Art. 38 cpv.2 L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e ai corsi di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.

2

Art. 39 cpv. 2 Essa istruisce i comandanti e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti per il sostegno alla condotta e la protezione dei beni culturali.

2

Art. 42 cpv. 3 (nuovo) I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri d'istruzione della protezione civile.

3

Titolo prima dell'art. 43

Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale Art. 43 cpv. 2 (nuovo) 2

Il Consiglio federale definisce il genere e l'entità del materiale standardizzato.

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 43a (nuovo)

Cantoni

I Cantoni provvedono al materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale dei militi di protezione civile.

1

L'UFPP elabora, d'intesa con i Cantoni, le raccomandazioni atte a garantire l'uniformità del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale.

2

Art. 43b (nuovo)

Sistema d'allarme acqua

I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua.

1

Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche dei sistemi d'allarme acqua e delle necessarie installazioni edilizie.

2

Art. 44 Abrogato Art. 46

Obbligo di costruire

Nei Comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, i proprietari sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi nei nuovi edifici abitativi. Se non sono tenuti a realizzare rifugi, essi devono versare un contributo sostitutivo.

1

I proprietari sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi nei nuovi istituti e ospedali. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, essi devono versare un contributo sostitutivo.

2

I Comuni provvedono a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza.

3

4 I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni.

Art. 47

Gestione, contributi sostitutivi

Per garantire un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi.

1

I contributi sostitutivi di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 servono in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali e il rinnovamento dei rifugi privati.

I contributi rimanenti possono essere utilizzati per altre misure di protezione civile.

2

3

I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l'ammontare e la destinazione dei contributi sostitutivi.

4

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 48a (nuovo) Manutenzione La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.

Art. 49 1

Soppressione

I Cantoni possono sopprimere i rifugi.

Il Consiglio federale definisce le condizioni e, in caso di soppressione di rifugi pubblici, disciplina la restituzione dei sussidi federali versati.

2

Art. 52 1

Cantoni

I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

2

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.

3

Art. 53

Enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.

1

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.

2

Art. 54 Abrogato Art. 55 cpv. 4 (nuovo) Se vengono soppressi posti sanitari protetti o ospedali protetti, occorre garantire il numero minimo prescritto di posti letto.

4

Art. 61, rubrica e cpv. 2 (nuovi) Regresso ed esonero dalla responsabilità per danni Chi richiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale della protezione civile esonera la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da prestazioni a terzi e rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei suoi confronti per i danni diretti che gli sono stati arrecati. Sono fatte salve le pretese di risarcimento risultanti da un danno causato intenzionalmente o per negligenza grave.

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Art. 66a (nuovo) Attribuzione a una funzione Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può presentare ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 66b (nuovo)

Diritto di ricorso del DDPS

Il DDPS può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza. Su richiesta le autorità cantonali di ultima istanza inviano al DDPS immediatamente e gratuitamente le loro decisioni.

Art 67, rubrica Competenze e ricorso Art. 67a (nuovo)

Opposizione

Se l'UFPP si rifiuta di assumere una parte o la totalità dei costi supplementari secondo l'articolo 71 capoversi 2 e 2bis, o di versare i contributi forfettari secondo l'articolo 71 capoverso 3, è tenuto a motivare la sua decisione. Contro tale decisione è possibile inoltrare opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 68

Infrazioni alla legge

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;

b.

disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;

c.

incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o a trasgredire alle misure ufficialmente ordinate.

È punito con la multa chiunque ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 1.

2

3

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a.

in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;

b.

in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;

c.

disattende ordini o regole di comportamento prescritte in caso d'allarme;

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d.

abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 3.

4

5 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può prescindere dalla presentazione di una denuncia penale o dall'avvio di un procedimento penale. L'autorità competente ha facoltà di ammonire il colpevole.

6

Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 69

Infrazioni alle prescrizioni esecutive

È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni, emanate in esecuzione della presente legge, la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione. Nei casi gravi o di recidiva può essere inflitta una multa fino a 20 000 franchi.

1

2

È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque ha agito per negligenza.

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può prescindere dalla presentazione di una denuncia penale o dall'avvio di un procedimento penale. L'autorità competente ha facoltà di ammonire il colpevole.

3

Art. 70 cpv. 2 Abrogato Art. 71 cpv. 2 e 2bis (nuovo) Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento, il cambiamento di utilizzazione nonché, in caso di soppressione, per lo smantellamento necessario dei sistemi tecnici di protezione degli impianti di protezione. La Confederazione non si assume tali costi se il numero di posti letto scende sotto il numero minimo prescritto in seguito alla soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto.

2

2bis Essa si assume inoltre i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d'importanza nazionale nonché i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.

Art. 72 cpv. 1 primo periodo, cpv. 1bis (nuovo), cpv. 3 e 5 (nuovo) Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi di protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile. ...

1

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Per svolgere le formazioni di sua competenza secondo la presente legge, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi nel sistema di gestione in rete. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione: 1bis

a.

dati concernenti lo stato di salute;

b.

profili della personalità necessari per valutare l'attitudine ad assumere una funzione di quadro o specialista.

I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

3

5 L'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente i numeri AVS per l'esecuzione dei controlli.

Art. 73 cpv. 2bis (nuovo) e 3 L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili della formazione le valutazioni dell'attitudine ad assumere una funzione di quadro o specialista delle persone che partecipano ai corsi federali.

2bis

L'UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema informatico centralizzato della protezione civile agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.

3

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. cbis (nuova) Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi di protezione civile nonché terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell'esercizio della loro attività: 1

cbis. hanno, in quanto militi di protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

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RS 120

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

2. Legge federale del 6 ottobre 19664 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Art. 9 Comitato nazionale

Abrogato Art. 14

Obbligo dei proprietari e dei possessori

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale a prendere o a consentire misure edilizie di protezione.

Aliquote dei sussidi

1

Art. 24 La Confederazione può assegnare sussidi del 20 per cento al massimo delle spese per quelle misure, diverse dalle misure edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s'avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

Se l'organo federale responsabile della protezione dei beni culturali riduce i sussidi o ne rifiuta il versamento oppure effettua riduzioni durante la revisione della liquidazione finale, è tenuto a motivare la sua decisione. Contro tale decisione è possibile inoltrare opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

2

3. Legge del 18 marzo 20055 sulle dogane Art. 8 cpv. 2 lett. m 2

Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: m. il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 520.3 RS 631.0

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