B Legge federale sull'Istituto federale di metrologia

Disegno

(LIFM) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 125 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20102, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Forma giuridica e organizzazione

L'Istituto federale di metrologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.

1

Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria. È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede dell'Istituto.

Art. 2 1

Obiettivi e scopo

La Confederazione persegue con l'Istituto gli obiettivi seguenti: a.

garantire misurazioni corrette e conformi alla legge al fine di tutelare l'uomo e l'ambiente;

b.

mettere a disposizione le infrastrutture e le competenze metrologiche necessarie all'economia, alla ricerca e all'amministrazione svizzere.

2 L'Istituto svolge a questo scopo i compiti di cui all'articolo 3 e può fornire le prestazioni commerciali di cui all'articolo 25.

Sezione 2: Compiti e collaborazioni Art. 3 1

1 2

Compiti

L'Istituto è l'istituto nazionale di metrologia svizzero.

RS 101 FF 2010 7073

2010-1916

7123

Istituto federale di metrologia. LF

2

L'Istituto ha i seguenti compiti: a.

mette a disposizione unità di misura internazionalmente riconosciute con la necessaria precisione;

b.

confronta, a intervalli di tempo adeguati, i campioni di riferimento con quelli di altri istituti di metrologia nazionali o di istituzioni analoghe;

c.

rende nota l'ora in vigore in Svizzera;

d.

esegue i necessari studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici, segnatamente analizza gli effetti di nuove tecniche e sviluppa metodi pratici di misurazione corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze scientifiche;

e.

adempie i compiti assegnatigli dalla legge federale del ...3 sulla metrologia;

f.

partecipa alla cooperazione tecnica nel settore della metrologia;

g.

fornisce consulenza alle autorità federali in materia di metrologia;

h.

garantisce la riferibilità dei campioni degli organi esecutivi cantonali;

i.

trasmette le unità di misura di cui alla lettera a fissate mediante taratura e materiali di riferimento.

L'Istituto partecipa alla preparazione di atti legislativi riguardanti i settori di cui al capoverso 2.

3

Il Consiglio federale può incaricare l'Istituto di rappresentare la Confederazione presso organizzazioni internazionali e associazioni per questioni relative al settore della metrologia.

4

Il Consiglio federale può incaricare l'Istituto di altri compiti, contro indennità, nell'ambito degli obiettivi e degli scopi di cui all'articolo 2.

5

Art. 4

Cooperazione e coinvolgimento di terzi

Per adempiere ai compiti previsti dall'articolo 3 capoverso 2 lettere a­d, l'Istituto può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali o internazionali e collaborare con istituti di metrologia nazionali esteri.

1

L'Istituto può incaricare soggetti di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a­d. Il Consiglio federale definisce i requisiti, i diritti, gli obblighi e la vigilanza per tali soggetti.

2

Il Consiglio federale può stipulare convenzioni sull'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, create a scopo di collaborazioni ai sensi del capoverso 1.

3

La Confederazione può accordare contributi per programmi di ricerca con le organizzazioni o le società indicate nel capoverso 3.

4

3

RS ....; FF 2010 7115

7124

Istituto federale di metrologia. LF

Sezione 3: Organi e personale Art. 5

Organi

Gli organi dell'Istituto sono: a.

il consiglio d'istituto;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 6 1

Composizione e nomina del consiglio d'istituto

Il consiglio d'istituto è composto da cinque a sette esperti in materia.

2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. Il mandato dura quattro anni. È rinnovabile due volte.

Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del consiglio d'istituto per gravi motivi.

3

4 I membri del consiglio adempiono i propri compiti e obblighi con la massima cura e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto. Il consiglio d'istituto prende i provvedimenti organizzativi necessari a tutelare gli interessi dell'Istituto e a evitare i conflitti d'interesse.

Art. 7

Indennità dei membri del consiglio d'istituto

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del consiglio d'istituto. Si applica l'articolo 6a della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers).

Art. 8

Compiti del consiglio d'istituto

Il consiglio d'istituto è il massimo organo di direzione dell'Istituto. Ha i seguenti compiti:

4

a.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale comunica annualmente i risultati raggiunti;

b.

emana il regolamento di organizzazione;

c.

emana, con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale, un regolamento del personale che disciplina la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali;

d.

stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale;

e.

stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza;

RS 172.220.1

7125

Istituto federale di metrologia. LF

f.

richiede al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione;

g.

redige per ogni anno d'esercizio un rapporto di gestione composto dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto annuale, lo presenta prima della pubblicazione al Consiglio federale per approvazione e allo stesso tempo presenta al Consiglio federale un'istanza sull'impiego di eventuali utili;

h.

approva il programma di ricerca e sviluppo, la pianificazione a medio termine e il bilancio preventivo;

i.

decide, su richiesta del direttore, in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;

j.

sorveglia l'operato della direzione e provvede a un sistema di controllo interno e alla gestione del rischio;

k.

decide dell'utilizzo delle riserve, fatto salvo l'articolo 20.

Art. 9 1

Composizione e nomina della direzione

La direzione è composta dal direttore e da altri membri. È presieduta dal direttore.

2 Il Consiglio federale decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore.

Il consiglio d'istituto decide, su proposta del direttore, in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione.

3

Art. 10 1

2

Compiti della direzione

La direzione è l'organo operativo. Ha in particolare i seguenti compiti: a.

gestisce le attività dell'Istituto e informa periodicamente il consiglio d'istituto, senza indugio in caso di eventi eccezionali;

b.

prepara le basi per le decisioni del consiglio d'istituto;

c.

pronuncia le decisioni;

d.

rappresenta l'Istituto verso l'esterno;

e.

decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, fatto salvo l'articolo 9 capoversi 2 e 3;

f.

svolge tutti i compiti non assegnati ad altri organi dalla presente legge.

I particolari sono fissati nel regolamento organizzativo.

Il direttore assiste alle sedute del consiglio con voto consultivo e può presentare istanze. All'occorrenza possono essere coinvolti anche altri collaboratori dell'Istituto.

3

7126

Istituto federale di metrologia. LF

Art. 11 1

Ufficio di revisione

Il Consiglio federale designa l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

2 La revisione è retta per analogia dalle disposizioni di diritto in materia di società anonima in vigore per le società con azioni quotate in borsa (art. 727 segg. del Codice delle obbligazioni5).

L'ufficio di revisione riferisce al consiglio d'istituto e al Consiglio federale del risultato della verifica. Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di chiarire determinate fattispecie.

3

Art. 12

Diritto del personale

1

La direzione e il personale restante sottostanno alla LPers6.

2

L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 13

Cassa pensioni

La direzione e il personale restante sono assicurati con PUBLICA secondo le disposizioni degli articoli 32a­32m LPers7.

1

2

L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

Sezione 4: Aspetti finanziari Art. 14

Finanziamento

L'Istituto finanzia le proprie attività mediante: a.

emolumenti;

b.

indennità della Confederazione;

c.

mezzi di terzi.

Art. 15

Emolumenti

L'Istituto riscuote emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

Art. 16

Indennità della Confederazione

La Confederazione concede annualmente all'Istituto indennità per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a­h e capoversi 3­5.

5 6 7

RS 220 RS 172.220.1 RS 172.220.1

7127

Istituto federale di metrologia. LF

Art. 17

Mezzi di terzi

L'Istituto può accettare finanziamenti da parte di terzi nella misura in cui siano compatibili con la sua autonomia e i suoi compiti e obiettivi.

1

2

L'Istituto si procura mezzi provenienti da terzi in particolare mediante: a.

ricavi dalle prestazioni commerciali di cui all'articolo 25;

b.

contributi per programmi di ricerca.

Art. 18

Tesoreria

La Tesoreria centrale dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce i fondi liquidi dell'Istituto.

1

Concede all'Istituto prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità nello svolgimento dei suoi compiti.

2

3

I particolari sono definiti in una convenzione tra l'Istituto e l'AFF.

Art. 19

Presentazione dei conti

Il rendiconto deve presentare in modo completo l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'Istituto.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della chiarezza, della continuità e dell'espressione al lordo, e si fonda su standard comunemente riconosciuti.

2

Le norme di contabilizzazione e di valutazione derivate dai principi contabili vanno espressamente indicate nell'allegato al conto annuale.

3

La contabilità d'esercizio deve essere strutturata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

4

Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti dell'Istituto.

5

Art. 20

Riserve

Il Consiglio federale può costituire riserve per il finanziamento di investimenti futuri.

Art. 21

Imposte

L'Istituto è esonerato dal versamento delle imposte federali, cantonali e comunali sulle prestazioni di carattere non commerciale. È fatto salvo il diritto federale concernente: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva.

7128

Istituto federale di metrologia. LF

Art. 22

Immobili

La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto degli immobili che utilizza. Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione che provvede alla loro manutenzione.

1

La Confederazione fattura all'Istituto un'indennità adeguata per l'utilizzo degli immobili.

2

La costituzione dell'usufrutto e i dettagli relativi all'utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

3

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 23

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa per l'Istituto obiettivi strategici quadriennali in modo vincolante. Provvede affinché il consiglio d'istituto sia precedentemente sentito.

Art. 24 1

Vigilanza

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Consiglio federale.

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare mediante:

2

a.

la nomina e la revoca del presidente e degli altri membri del consiglio d'istituto;

b.

le decisioni in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore;

c.

la designazione e la revoca dell'ufficio di revisione;

d.

l'approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione a PUBLICA;

e.

l'approvazione del rapporto di gestione e della decisione in merito all'impiego di eventuali utili;

f.

lo sgravio del consiglio d'istituto;

g.

la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici.

Il Consiglio federale ha il diritto di visionare la documentazione operativa e di informarsi sull'attività dell'Istituto.

3

4 Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze) e l'alta vigilanza del Parlamento.

7129

Istituto federale di metrologia. LF

Sezione 6: Prestazioni commerciali Art. 25 1

2

L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se a.

sono strettamente connesse ai suoi compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti principali; e

c. non richiedono risorse materiali e di personale supplementari.

Può in particolare: a.

fornire consulenze e perizie;

b.

mettere a disposizione di terzi strumenti di misurazione, edifici o immobili, o conferire loro diritti sugli stessi.

3 Per le sue prestazioni commerciali l'Istituto deve fissare prezzi che coprano almeno i costi e impostare la contabilità aziendale in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito.

Per quanto riguarda le prestazioni commerciali, l'Istituto sottostà alle stesse norme applicabili agli operatori privati.

4

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 26

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 3 (nuovo) Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

8 9

del Consiglio federale concernenti: 3. la revoca di un membro del consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del ...9 sull'Istituto federale di metrologia;

RS 173.32 RS ...; FF 2010 7123

7130

Istituto federale di metrologia. LF

2. Legge federale del 16 dicembre 199410 sugli acquisti pubblici Art. 2 cpv. 1 lett. g (nuova) 1

Alla presente legge sottostanno: g.

Art. 27

l'Istituto federale di metrologia.

Trasferimento di diritti e obblighi

Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica. A partire da tale momento l'Istituto subentra all'Ufficio federale di metrologia. Subentra nei rapporti giuridici in vigore fino a quel momento e, se necessario, li ridefinisce.

1

2 Il Consiglio federale indica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e autorizza il relativo inventario. Determina il momento a partire dal quale hanno efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.

Il Consiglio federale dispone tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento, emana le disposizioni del caso e adotta le relative decisioni. Può segnatamente mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni preventivati per l'Ufficio federale di metrologia nel bilancio della Confederazione se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto.

3

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici legate alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte .

4

L'AFF può concedere all'Istituto prestiti per la sua costituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 2.

5

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.

6

Art. 28

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Dal momento in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica, i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di metrologia sono trasferiti all'Istituto e sottostanno al diritto del personale di quest'ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione (art. 8 lett. i e 9 cpv. 2 e 3).

1

2 Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività o l'unità organizzativa. Si ha invece diritto al mantenimento dell'attuale retribuzione per un periodo di un anno, a condizione che sussista un rapporto di lavoro e non sia prevista una riduzione della retribuzione sulla base della valutazione del personale.

10 11

RS 172.056.1 RS 221.301

7131

Istituto federale di metrologia. LF

Art. 29 1

Datore di lavoro di riferimento

L'Istituto è il datore di lavoro di riferimento per i beneficiari di rendite: a.

che fanno capo all'Ufficio federale di metrologia; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto è il datore di lavoro di riferimento anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità lavorativa all'origine della stessa è subentrata prima dell'entrata in vigore della legge.

2

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7132