Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 27 settembre 2010, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Universitätsklinik für Psychiatrie, progetto «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung», concernente la domanda del 10 settembre 2010 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Nessuna modifica.

b.

Alla med. pract. Astrid Habenstein, assistente medica (dottoranda), al lic.

phil. Timur Steffen, psicologo, a Lena Ruesch e a Anna Dal Farra, tutti attivi all'UPD di Berna, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a.

Se la trasmissione dei dati tange il segreto professionale secondo l'articolo 321 CP, al personale soggetto all'obbligo di silenzio degli istituti di medicina legale di Zurigo, Basilea, San Gallo, Berna, Coira, Losanna, Ginevra e Locarno è rilasciata l'autorizzazione di concedere ai titolari di cui al punto 1 la visione dei dati di cui dispongono relativi a persone che si sono suicidate nel periodo tra il 1990 e il 2010.

Se sono necessari dati supplementari estratti dalle anamnesi delle persone che si sono suicidate, la visione è coperta dalla presente autorizzazione particolare. Ai medici vincolati dall'obbligo di silenzio secondo l'articolo 321 CP, presso cui erano in cura le persone che poi si sono suicidate e il cui suicidio è oggetto di studio del progetto di cui al punto 3, è rilasciata l'autorizzazione do concedere ai titolari di cui al punto 1 la visione delle anamnesi delle persone che si sono suicidate.

La comunicazione dei dati deve servire unicamente alla realizzazione dello scopo di cui al punto 3.

2010-2647

6171

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati Nessuna modifica.

4. Protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

6. Oneri Nessuna modifica.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel.

031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

26 ottobre 2010

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica Il presidente, Franz Werro

6172