Decreto federale
Disegno
che stanzia un credito quadro per la partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle Banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, della Società finanziaria internazionale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20103, decreta: Art. 1
Partecipazione agli aumenti di capitale delle Banche africana (AfDB), asiatica (AsDB) e interamericana (IDB) di sviluppo, nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Società finanziaria internazionale (IFC)
Per la partecipazione agli aumenti di capitale delle Banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo, nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale è stanziato un credito quadro di 3183 milioni di franchi per un periodo di otto anni.
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167 milioni di franchi di tale credito quadro sono pagabili, mentre il resto costituisce capitale di garanzia.
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Una riserva supplementare di 8,5 milioni di franchi è impiegata, se del caso, per aumenti di contributi dovuti a oscillazioni dei corsi di cambio.
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Il saldo residuo di circa 180 milioni di franchi derivante dal precedente credito quadro del 19954 e quello di circa 200 milioni di franchi risultante dal credito quadro del 19915 per la partecipazione al Gruppo della Banca Mondiale non vengono utilizzati e decadono.
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Art. 2
Partecipazione all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
Per la partecipazione all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stanziato un credito quadro di 298 milioni di franchi.
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RS 101 RS 974.0 FF 2010 5877 FF 1995 III 989 FF 1991 II 949
2010-1752
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Credito quadro per la partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle banche multilaterali si sviluppo. DF
La partecipazione è prevista unicamente sotto forma di capitale di garanzia, per cui non viene effettuato alcun pagamento.
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Art. 3
Impiego dei fondi
I fondi possono essere impiegati per le partecipazioni al capitale delle Banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo, nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, della Società finanziaria internazionale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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