Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni dell'8 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20102, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Glarona agli articoli 33 capoverso 1, 37 capoverso 3 lettera c, 38, 39 capoverso 2, 52 capoverso 1 e 91 lettera k della Costituzione cantonale, accettati nell'Assemblea popolare dei cittadini (Landsgemeinde) del 3 maggio 2009; 2. Zugo all'abrogazione del paragrafo 41 lettera p della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 27 settembre 2009; 3. Friburgo all'articolo 68 capoverso 2 della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2008; 4. San Gallo agli articoli 55 capoversi 1 lettera b e 3, 95, capoverso 1 lettera bbis, 96 capoverso 1, 97, 104 e 104a della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 17 maggio 2009; 5. Grigioni all'abrogazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 17 maggio 2009;

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RS 101 FF 2010 1905

2010-0195

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

6. Ginevra agli articoli 48 capoversi 2, 4 e 5, 106 capoverso 1 lettera c e 182 capoverso 5 nonché all'abrogazione dell'articolo 106 capoversi 4 e 5 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare dell'8 febbraio 2009.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 1o giugno 2010

Consiglio nazionale, 8 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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