Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20101, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 305 capoverso 3 e 315 capoverso 1, il termine «giudice» è sostituito con l'espressione «giudice del concordato».

Negli articoli 338 capoverso 2, 339 capoversi 1 e 4, 347 capoversi 3 e 4 e 348 capoversi 1 e 2, l'espressione «giudice dei concordati» è sostituita con l'espressione «giudice del concordato».

Art. 4a (nuovo) Cbis. Coordinamento

Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connessi, gli organi di esecuzione forzata, le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti.

1

2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l'autorità competente per l'insieme delle procedure.

Art. 56 A. Principi e nozioni

1 2

1 Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:

1.

nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;

2.

durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;

FF 2010 5667 RS 281.1

2010-1427

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3.

contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57 a 62).

Art. 173a cpv. 1 e 3 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

3

Abrogato

Art. 174 4. Impugnazione

La dichiarazione di fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20083. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

1

L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 2

1.

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2.

l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o

3.

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.

3

Art. 190 cpv. 1 n. 3 Abrogato Art. 192 C. D'ufficio

Il fallimento è dichiarato d'ufficio senza preventiva esecuzione nei casi previsti dalla legge.

Art. 211a (nuovo)

Dbis. Rapporti obbligatori di durata

Le pretese risultanti da rapporti obbligatori di durata possono essere fatte valere come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma al più tardi entro il successivo termine di disdetta possibile o entro la scadenza della durata determinata del contratto. Gli eventuali profitti conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati.

1

2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da rapporti obbligatori di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.

3

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3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore.

Art. 219 cpv. 4, seconda classe lett. e Abrogata Art. 219 cpv. 5 5

Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: 1.

la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;

2.

la durata di una causa concernente il credito;

3.

in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.

Art. 283 e 284 Abrogato Art. 285, titolo marginale e cpv. 3 (nuovo) A. Principi

Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).

3

Art. 286 cpv. 3 (nuovo) 3 In caso di azione revocatoria per un atto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi sia disproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO4).

Art. 288 cpv. 2 (nuovo) 2 In caso di azione revocatoria per un atto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva riconoscere l'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO5).

4 5

RS 220 RS 220

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Art. 288a 4. Computo dei termini

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286­288: 1.

la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;

2.

in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione;

3.

la durata della preventiva esecuzione.

Art. 292 E. Prescrizione

L'azione revocatoria si prescrive in: 1.

due anni dopo la notificazione dell'attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

2.

due anni dopo la dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

3.

due anni dopo l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo.

Art. 293 A. Introduzione

La procedura concordataria è promossa mediante: a.

la richiesta del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio attuale, conto economico e piano di liquidità o documenti equivalenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore nonché un piano di risanamento provvisorio;

b.

la richiesta di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;

c.

la trasmissione degli atti secondo l'articolo 173a capoverso 2.

Art. 293a (nuovo) B. Moratoria provvisoria 1. Concessione

Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d'ufficio ulteriori provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria provvisoria.

1

2

La durata massima della moratoria provvisoria è di quattro mesi.

Il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento se non vi sono manifestamente possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato.

3

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Art. 293b (nuovo) 2. Commissario provvisorio

Il giudice del concordato nomina uno o più commissari provvisori per un esame più approfondito delle possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L'articolo 295 si applica per analogia.

1

2

In casi motivati può rinunciare alla nomina di un commissario.

Art. 293c (nuovo) 3. Effetti della moratoria provvisoria

1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria definitiva.

2 In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela di terzi. In tale caso:

a.

la comunicazione agli uffici non ha luogo;

b.

un'esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;

c.

le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 297 capoverso 4 si esplicano soltanto al momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario;

d.

è nominato un commissario provvisorio.

Art. 293d (nuovo) 4. Rimedi giuridici

La decisione di concessione della moratoria provvisoria e la nomina del commissario provvisorio non sono impugnabili.

Art. 294

C. Moratoria definitiva 1. Udienza e decisione

1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile un risanamento o l'omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d'ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.

2 Il giudice convoca per un'udienza preliminare il debitore ed eventuali creditori che ne facciano richiesta. Il commissario provvisorio presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.

3 Il giudice dichiara d'ufficio il fallimento se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato.

Art. 295 2. Commissario

1

Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.

2

Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti: a.

allestire il progetto di concordato, purché sia necessario; 5721

Esecuzione e fallimento. LF

3

b.

vigilare sugli atti del debitore;

c.

esercitare le attribuzioni indicate negli articoli 298­302 e 304;

d.

presentare su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informare i creditori sull'andamento della moratoria.

Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.

Art. 295a (nuovo) 3. Delegazione dei creditori

1 Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate.

La delegazione dei creditori esercita la vigilanza sul commissario; può impartirgli istruzioni e quest'ultimo la informa periodicamente sullo stato della procedura.

2

La delegazione dei creditori autorizza, in luogo del giudice del concordato, gli atti di cui all'articolo 298 capoverso 2.

3

Art. 295b (nuovo) 4. Proroga della moratoria

Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi.

1

2 In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un'assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L'articolo 301 si applica per analogia.

Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, ammettere o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L'articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.

3

Art. 295c (nuovo) 5. Rimedi giuridici

Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20086.

1

2 Il reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non ha effetto sospensivo.

6

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Art. 296 6. Pubblicazione

Il giudice del concordato pubblica e comunica senza indugio la concessione della moratoria all'ufficio d'esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

7. Sospensione

Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la sospende d'ufficio.

L'articolo 296 si applica per analogia.

Art. 296a (nuovo) 1

2 Il giudice convoca per un'udienza il debitore ed eventuali creditori che ne facciano richiesta. Il commissario presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.

3 La decisione di sospensione può essere impugnata mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20087.

Art. 296b (nuovo) 8. Dichiarazione di fallimento

Il fallimento può essere dichiarato d'ufficio prima della scadenza della moratoria se: a.

è indispensabile per preservare il patrimonio del debitore;

b.

non vi sono manifestamente possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o

c.

il debitore contravviene all'articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

Art. 297 D. Effetti della moratoria 1. Sui diritti dei creditori

Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta eccezione per l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno, invece, non può aver luogo.

1

2

L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

Il sequestro e altre misure cautelari sono escluse per i crediti concordatari.

3

4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.

5 I procedimenti civili e le procedure amministrative concernenti i crediti concordatari sono sospesi, eccezion fatta per i casi urgenti.

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6

Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.

La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

7

Per la compensazione valgono gli articoli 213­214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.

8

9 L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al contraente la conversione del credito.

Art. 297a (nuovo) 2. Sui rapporti obbligatori di durata del debitore

Con il consenso del commissario, il debitore può disdire in ogni istante, per una scadenza qualsiasi, un rapporto obbligatorio di durata indennizzando la controparte; l'indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.

3. Sulla capacità di disporre del debitore

1

Art. 298 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore.

Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

2

3

Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d'ufficio il fallimento.

4

Art. 299, titolo marginale E. Procedura di moratoria 1. Inventario e stima del pegno

Art. 300 cpv. 1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazio1

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ni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

Art. 301 cpv. 2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

2

Art. 302, titolo marginale F. Assemblea dei creditori

Art. 303, titolo marginale G. Diritti contro i coobbligati

Art. 304, titolo marginale H. Relazione del commissario; pubblicazione dell'udienza d'omologazione

Art. 305 cpv. 1 1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito prima della decisione di omologazione:

a.

la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o

b.

un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

Art. 306 B. Omologazione 1. Condizioni

1

L'omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: 1.

il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative;

2.

l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l'adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito.

L'articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia;

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3.

in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione contribuiscono equamente al risanamento.

Il giudice del concordato può, d'ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.

2

Art. 307 3. Impugnazione

La decisione concordataria può essere impugnata mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20088.

1

Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l'autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente.

2

Art. 308 4. Comunicazione e pubblicazione

1

Non appena esecutiva, la decisione concordataria: a.

è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e al registro fondiario come pure al registro di commercio, se il debitore vi è iscritto;

b.

è pubblicata.

Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria.

2

Art. 309 C. Effetti 1. In caso di rigetto

In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento.

Art. 310

2. In caso di omologazione a. Obbligatorietà per i creditori

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo detta pubblicazione (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.

1

2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un rapporto obbligatorio di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

8

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Art. 314 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.

Art. 318 cpv. 1e 1bis 1

Il concordato contiene disposizioni circa: 1.

la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure alla regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo;

2.

la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;

3.

il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d'esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo;

4.

gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.

1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.

Art. 331 cpv. 2 2 Per il computo dei termini secondo gli articoli 286, 287 e 288 fa stato la concessione della moratoria concordataria in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento.

Art. 332 cpv. 1 1 Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l'amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.

Art. 350 Abrogato Disposizione transitoria della modifica del ...

La procedura concordataria è retta dal diritto vigente nel momento in cui è stata concessa la moratoria.

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II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Esecuzione e fallimento. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile svizzero9 Art. 712k Abrogato

2. Codice delle obbligazioni10 Art. 268, 268a, 268b e 299c Abrogati Art. 333b (nuovo) 3. Trasferimento dell'azienda in caso di insolvenza

Se l'azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente se tale trasferimento è stato concordato con l'acquirente e il lavoratore non vi si oppone. Per il resto si applicano per analogia gli articoli 333 e 333a.

Art. 335e cpv. 2 2 Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo

Art. 335h (nuovo) 5. Piano sociale a. Concetto e principi

1 Il piano sociale è un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori stabiliscono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

Il piano sociale non deve compromettere la sopravvivenza dell'impresa.

2

9 10

RS 210 RS 220

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b. Obbligo di negoziare un piano sociale

Art. 335i (nuovo) 1 Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di allestire un piano sociale se:

a.

occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e

b.

intende licenziare almeno 30 lavoratori sull'arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.

I licenziamenti ripartiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione aziendale, sono sommati.

2

3

Il datore di lavoro intavola trattative: a.

se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che hanno firmato tale contratto;

b.

con i rappresentanti dei lavoratori; o

c.

direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti.

4 Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all'azienda.

Art. 335j (nuovo) c. Allestitmento da parte di un tribunale arbitrale

Se le parti non riescono ad accordarsi su un piano sociale occorre costituire un tribunale arbitrale.

1

2 Il tribunale arbitrale allestisce un piano sociale mediante lodo vincolante.

Art. 335k (nuovo) d. Licenziamento collettivo durante un fallimento o una procedura concordataria

Le disposizioni sul piano sociale (art. 335h­335j) non si applicano in caso di licenziamento collettivo durante un fallimento o una procedura concordataria.

Art. 362 cpv. 1 (nuovo) Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: 1

...

Articolo 335i

(Obbligo di negoziare un piano sociale)

Articolo 335j

(Allestimento da parte di un tribunale arbitrale)

...

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Esecuzione e fallimento. LF

Art. 491 cpv. 2 Abrogato Art. 679 cpv. 2 Abrogato Art. 725a Abrogato Disposizione transitoria della modifica del ...

Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è entrata in vigore la modifica del ..., il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali rimane acquisito purché il contratto di locazione o di affitto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

3. Legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione Art. 47 cpv. 2 lett. b Abrogato

4. Legge del 25 giugno 198212 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 58 In caso di moratoria concordataria le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa.

11 12

RS 221.301 RS 837.0

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5. Legge dell'8 novembre 193413 sulle banche Art. 25 cpv. 3 3 Le disposizioni in materia di procedura concordataria (art. 293­336 LEF14) e gli avvisi obbligatori del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione (art.

725, 728c e 729c CO15) non sono applicabili alle banche.

13 14 15

RS 952.0 RS 281.1 RS 220

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