Legge federale sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 29 marzo 20101; visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 20102, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento Art. 28 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

L'Assemblea federale coopera: a.

alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;

b.

alla determinazione degli obiettivi strategici delle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1bis

1 2 3 4

Essa coopera:

a.

informandosi mediante i rapporti che le sottopone il Consiglio federale sulle attività di cui al capoverso 1 o prendendo atto di tali rapporti;

b.

impartendo al Consiglio federale il mandato di: 1. intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità, o 2. definire gli obiettivi strategici delle unità rese autonome o di modificare tali obiettivi;

c.

prendendo decisioni di principio o programmatiche.

FF 2010 2933 FF 2010 2969 RS 171.10 RS 172.010

2010-0913

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Partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome. LF

Art. 148 cpv. 3bis (nuovo) 3bis Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2. Legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 8 cpv. 5 (nuovo) 5

Definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome: a.

persone di diritto pubblico o privato: 1. non appartenenti all'Amministrazione federale centrale, 2. istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e 3. incaricate di compiti amministrativi;

b.

il settore dei PF.

3. Legge del 28 giugno 19677 sul Controllo delle finanze Art. 8 cpv. 1bis Abrogato Art. 14 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.

5 6 7 8

RS 172.010 RS 172.010 RS 614.0 RS 172.010

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4. Legge federale del 22 giugno 20079 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare Art. 6 cpv. 6 lett. l 6

Il consiglio dell'Ispettorato ha i seguenti compiti: 1.

allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.

5. Legge federale del 21 dicembre 194810 sulla navigazione aerea Art. 40 cpv. 2sexies e 2septies (nuovi) 2sexies Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società.

2septies Il Consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

6. Legge federale del 10 ottobre 199711 concernente le imprese d'armamento della Confederazione Art. 3 cpv. 1bis­1ter (nuovi) e 2 1bis Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione.

Il Consiglio d'amministrazione della società di partecipazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale nelle imprese d'armamento. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

1ter

2

Abrogato

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 10 11

RS 732.2 RS 748.0 RS 934.21

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