Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea-Città nell'ambito della votazione popolare federale del 7 marzo 2010 del 16 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti gli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici; viste le seguenti basi legali cantonali: ­

§ 6 e § 8a della legge elettorale del Cantone di Basilea-Città,

­

ordinanza del Cantone di Basilea-Città del 26 maggio 2009 sulla sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero; vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; esaminata una richiesta della Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea-Città del 23 ottobre 2009, decreta:

1 2 3

1.

La richiesta del Cantone di Basilea-Città del 23 ottobre 2009 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 7 marzo 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura: a. per la votazione popolare federale del 7 marzo 2010 gli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Città possono esprimere il voto a scelta in modo convenzionale o per via elettronica.

Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11

2009-3066

111

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea-Città nell'ambito della votazione popolare federale del 7 marzo 2010. DCF

b.

c.

d.

e.

f.

uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno degli Stati seguenti: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Vaticano; gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto possono esprimere il loro voto tramite il sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra scelto dal Cantone di Basilea-Città4. I dettagli della collaborazione tra i due Cantoni sono retti dalla Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 6 marzo 2010 alle ore 12.00; i voti espressi per via elettronica dagli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città e i voti espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale dal Cantone di Basilea-Città; il Cantone di Basilea-Città è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta; la sperimentazione del voto elettronico interessa soltanto le votazioni federali.

2.

Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.

3.

Comunicazione alla Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea-Città da parte della Cancelleria federale.

16 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4

112

Cfr. FF 2010 113