Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti di assicurazione in corso: Decisione del 31 agosto 2010

Tariffa sottoposta da Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla vita SA, Zurigo

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

1.

Per tutti gli assicurati in modo collettivo delle fondazioni collettive e delle fondazioni proprie di previdenza a favore del personale presso Allianz Suisse Vita SA.

2.

L'adeguamento richiesto delle tariffe comporta per le donne una riduzione del premio in caso di decesso ma, al contempo, un aumento del premio di invalidità per la fascia di età media. Tale adeguamento comporta per gli uomini una riduzione del premio in caso di decesso e di invalidità. Le modifiche previste implicano, nel complesso, una lieve diminuzione di tutti i premi di rischi.

Con lettera del 22 luglio 2010, Allianz Suisse ha presentato nel settore dell'assicurazione vita la tariffa vita collettiva 2012.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa, la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 31 agosto 2010 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a partire dal 1° gennaio 2011 per contratti nuovi e a partire dal 1° gennaio 2011 gradualmente fino al 1° gennaio 2015 per tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione presso il Tribunale amministrativo federale, Sezione 2, Sorveglianza sulle assicurazioni private, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

5 ottobre 2010 5620

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA 2010-2400