Termine di referendum: 7 aprile 2011

Legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 febbraio 20101; visto il parere del Consiglio federale del 21 aprile 20102, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7c

Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese

Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

1

2 Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni.

Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza.

3

4

1 2 3

L'ordinanza decade inoltre: a.

se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o

b.

al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.

FF 2010 1393 FF 2010 2473 RS 172.010

2010-0281

7949

Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie. LF

Art. 7d

Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna

Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

1

2

L'ordinanza decade: a.

sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale: 1. un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza; o 2. un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l'ordinanza del Consiglio federale;

b.

se il progetto è respinto dall'Assemblea federale; o

c.

quando la base legale o l'ordinanza dell'Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.

L'ordinanza dell'Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

3

Art. 7e

Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna

Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:

1

a.

se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o

b.

per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.

Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

2

2. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento Art. 51 cpv. 1 Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) e un supplente permanente per ogni membro. La Delegazione si costituisce da sé.

1

4

RS 171.10

7950

Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie. LF

Art. 53 cpv. 3bis e 4 Il Consiglio federale informa la Delegazione al più tardi 24 ore dopo avere emanato una decisione a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna.

3bis

La Delegazione presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte.

4

3. Legge del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione Art. 28

Urgenza

Per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze).

1

2 Gli impegni urgenti che il Consiglio federale ha assunto sono poi sottoposti per approvazione all'Assemblea federale.

Se l'impegno urgente supera i 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

3

Art. 34

Aggiunte urgenti

Il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti non coperte o insufficientemente coperte da crediti ma indifferibili, anche prima che l'Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze.

1

Con la successiva aggiunta al preventivo oppure, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le spese e uscite urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze.

2

Il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale per successiva approvazione le spese e le uscite per investimenti urgenti, senza previo consenso della Delegazione delle finanze, se:

3

5

a.

un sorpasso di credito è necessario;

b.

l'importo nel singolo caso non supera i 5 milioni di franchi.

RS 611.0

7951

Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie. LF

4 Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20106 Termine di referendum: 7 aprile 2011

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FF 2010 7949

7952