Legge federale Disegno sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071; visto il messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 20102, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 3 cpv. 2 Le informazioni conformemente al capoverso 1 sono registrate con riferimento alle persone interessate sino a quando non sia stabilito se le attività osservate servono alla preparazione o all'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. Se al più tardi dopo un anno non è stata fornita alcuna conferma al riguardo o se dette attività hanno potuto essere escluse già in precedenza, tutti i riferimenti alle persone interessate contenuti nei dati raccolti conformemente al capoverso 1 e tutte le registrazioni di immagini e suoni devono essere cancellati senza indugio dopo l'esclusione dei sospetti.

2

Art. 5a (nuovo)

Impiego di armi di servizio

Il Consiglio federale stabilisce quali collaboratori del SIC prestano servizio con l'arma e ne disciplina l'istruzione. A tal fine tiene conto segnatamente della situazione di pericolo individuale nel quadro dei compiti di servizio.

1

1 2 3

FF 2007 4613 FF 2010 6923 RS 120

2010-0434

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

L'arma può essere impiegata in misura adeguata alle circostanze soltanto in caso di:

2

3

a.

legittima difesa;

b.

stato di necessità.

Una persona ferita dev'essere soccorsa.

Art. 9 (nuovo)

Divieto di determinate attività

Previa consultazione del SIC, il capo del DFGP può vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di compiere un'attività che, in via diretta o indiretta, serve a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile.

1

Il divieto può essere disposto per un periodo di cinque anni al massimo. Può essere prorogato di ulteriori cinque anni al massimo se sono adempiuti i presupposti di cui al capoverso 1. Il DFGP verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se ciò non è più il caso, il capo del DFGP revoca il divieto.

2

Contro il divieto di attività è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo federale. La relativa decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

3

Del rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sulla procedura giudiziaria federale.

4

Art. 10a (nuovo)

Rappresentazione della situazione

Per rappresentare la situazione in materia di sicurezza interna (rappresentazione della situazione), il SIC gestisce un sistema d'informazione elettronico in cui tratta dati su avvenimenti e misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Nel sistema il SIC può registrare dati personali e dati personali degni di particolare protezione sempre che siano indispensabili per la rappresentazione della situazione.

1

Il sistema serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per gestire le attività e diffondere le informazioni in vista dell'applicazione di misure di polizia di sicurezza e per dirigere tali misure, segnatamente in occasione di avvenimenti in cui si paventano atti violenti.

2

3 Se è necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i dati sono trattati dai servizi del SIC responsabili dell'esecuzione della presente legge e dalle autorità competenti dei Cantoni. Il SIC controlla l'esattezza e la rilevanza dei dati utilizzati e rettifica o cancella i dati inesatti o irrilevanti.

Il sistema è a disposizione delle autorità di sicurezza e di polizia svizzere nei limiti dell'articolo 17 e per gli scopi di cui al capoverso 2 mediante una procedura di richiamo. In caso di avvenimenti particolari, alle condizioni di cui all'articolo 17 capoversi 2­5 e per gli scopi di cui al capoverso 2, il SIC può concedere eccezionalmente l'accesso a tempo determinato a enti privati e ad autorità di sicurezza e di

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell'evento particolare.

5 Il Consiglio federale disciplina nei particolari i diritti d'accesso e i principi validi per la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 11 cpv. 2, 3, 4­7 (nuovi) Il DDPS stabilisce in una lista confidenziale i fatti che devono essere comunicati al SIC, ma che, in virtù dell'obbligo di mantenere il segreto, non possono essere pubblicati.

2

Il DDPS determina in una lista d'osservazione confidenziale le organizzazioni e i gruppi in merito a cui sussiste il sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna. Il sospetto è dato anche nei casi in cui e fintantoché un'organizzazione o un gruppo sono iscritti in una lista allestita da un'organizzazione internazionale di sicurezza collettiva quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una comunità sovranazionale quale l'Unione europea.

3

Al SIC devono essere comunicate tutte le informazioni concernenti attività o esponenti di organizzazioni o gruppi conformemente al capoverso 3.

4

Organizzazioni e gruppi sono cancellati dalla lista d'osservazione se non figurano più in alcuna lista internazionale conformemente al capoverso 3 e se non sussiste più alcun sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

5

6

Il Consiglio federale designa in un'ordinanza: a.

le organizzazioni internazionali o comunità sovranazionali le cui liste devono essere considerate ai fini dell'iscrizione nella lista d'osservazione conformemente al capoverso 3; e

b.

i criteri secondo cui è regolarmente verificato il contenuto della lista d'osservazione.

Il DDPS sottopone annualmente le liste conformemente ai capoversi 2 e 3, per approvazione, al Consiglio federale e successivamente, per conoscenza, alla Delegazione delle Commissioni della gestione.

7

Art. 13 cpv. 1bis (nuovo), 3 e 4 1bis Il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni comunica al SIC conformemente all'articolo 14 capoverso 2bis della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni informazioni sui titolari di collegamenti di telecomunicazione, sugli elementi d'indirizzo e sui generi di collegamento.

Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, servizi o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare le informazioni o a

3

4

RS 780.1

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

fornire i dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna derivante dall'estremismo violento o dallo spionaggio economico.

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Abrogato

Art. 13a (nuovo)

Obbligo d'informazione speciale delle autorità

Autorità e servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenuti, in casi specifici, a comunicare al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, le informazioni necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna se detta minaccia: 1

a.

rischia di ledere un importante bene giuridico quale l'integrità fisica, la vita o la libertà oppure la stabilità e il funzionamento dello Stato; e

b.

deriva: 1. da attività terroristiche: mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore, 2. da spionaggio politico o militare ai sensi degli articoli 272, 274 e 301 del Codice penale5, 3. dalla diffusione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi.

Anche le autorità fiscali che sottostanno agli obblighi legali di mantenere il segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi del capoverso 1. Il SIC informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o da sopprimere e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona interessata dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a scoprire o sopprimere la minaccia. Esso indica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l'informazione necessaria e il periodo che quest'ultima deve riguardare. L'autorità interpellata è tenuta a mantenere il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite.

2

Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Tra queste figurano segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato che, pur non facendo parte dell'Amministrazione federale, emanano atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa oppure svolgono compiti esecutivi della Confederazione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni.

3

Se, mediante informazioni conformemente ai capoversi 1 e 2, il SIC viene a conoscenza di reati che concernono la persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni oppure se, mediante le informazioni, il SIC viene a conoscenza di reati

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5 6

RS 311.0 RS 172.021

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

di terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 20077).

Le autorità e i servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 nonché le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono informare spontaneamente il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 1.

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Art. 13b (nuovo)

Controversie in merito all'obbligo d'informazione

L'autorità di vigilanza comune decide sulle controversie tra il SIC e un'unità dell'Amministrazione federale centrale in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a. La sua decisione è definitiva.

1

Per controversie in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a tra il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni e un'autorità, un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata, un'unità amministrativa cantonale o un'organizzazione che esercita funzioni pubbliche, la procedura è retta dall'articolo 36a LTAF.

2

Art. 13c (nuovo)

Obbligo d'informazione dei trasportatori commerciali

In casi specifici, il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, possono chiedere a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione, necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui all'articolo 13a capoverso 1.

1

Contro le decisioni del SIC aventi per oggetto la fornitura di informazioni conformemente al capoverso 1, è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo federale. La relativa decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

2

Se, mediante informazioni conformemente al capoverso 1, il SIC viene a conoscenza di reati che concernono la persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni oppure se, mediante le informazioni, il SIC viene a conoscenza di reati di terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 20078).

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Art. 13d (nuovo)

Segreto professionale

I segreti professionali protetti per legge sono garantiti.

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RS 312.0; RU 2010 1881 RS 312.0; RU 2010 1881

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Art. 13e (nuovo)

Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

1

Esse trasmettono il materiale al SIC. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

2

3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente.

4

5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

a.

ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;

b.

raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

Art. 14a (nuovo)

Informatori

È un informatore chiunque, saltuariamente o sistematicamente, trasmetta al SIC informazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

1

Il SIC può rimborsare le spese sostenute dagli informatori per la ricerca delle informazioni e ricompensare le segnalazioni particolarmente utili.

2

Se la protezione della fonte e l'ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non figurano né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

Art. 14b (nuovo)

Protezione degli informatori

Per proteggere l'integrità fisica e la vita degli informatori, il SIC attua o finanzia misure di protezione o di trasferimento. Può altresì adottare provvedimenti che consentano agli informatori di stabilire la dimora o il domicilio in Svizzera o all'estero.

1

Le misure possono essere adottate anche a favore di persone prossime agli informatori.

2

Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire agli informatori un'identità fittizia dopo la conclusione della collaborazione, se ciò è indispensabile per proteg-

3

9 10

RS 172.021 RS 831.10

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

gerne l'integrità fisica e la vita. Il SIC stabilisce le condizioni per l'uso dell'identità fittizia d'intesa con gli interessati.

Le misure conformemente ai capoversi 1­3 sono limitate nel tempo. In via eccezionale, se i rischi per gli interessati sono particolarmente gravi e vi è da presupporre che perdurino, il capo del DDPS può rinunciare a stabilire un limite temporale oppure commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato. In caso di misure a tempo indeterminato, il Dipartimento verifica regolarmente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se ciò non dovesse più essere il caso, il Dipartimento sospende le misure entro un termine adeguato.

4

Art. 14c (nuovo)

Identità fittizie

Il capo del DDPS, su richiesta, può autorizzare il SIC a fornire un'identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informazioni: 1

2

a.

i collaboratori del SIC;

b.

i collaboratori degli organi di sicurezza dei Cantoni operanti su mandato della Confederazione;

c.

gli informatori del SIC nell'ambito di una determinata operazione.

L'autorizzazione è limitata a: a.

cinque anni al massimo: per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; in caso di necessità, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;

b.

dodici mesi al massimo: per gli informatori del SIC; in caso di necessità, il termine può essere prorogato di volta in volta di sei mesi al massimo.

L'impiego di un'identità fittizia è consentito soltanto se la prevista ricerca di informazioni:

3

11

a.

è in relazione con una minaccia concreta per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e

b.

concerne uno dei seguenti settori: 1. attività terroristiche, 2. spionaggio politico, economico o militare ai sensi degli articoli 272­ 274 e 301 del Codice penale11, 3. la diffusione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi, 4. estremismo violento: mene di organizzazioni i cui esponenti rifiutano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti; e

RS 311.0

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

c.

è adeguata e necessaria perché: 1. la ricerca di informazioni conformemente all'articolo 14 si è conclusa senza esito oppure se, senza l'impiego di un'identità fittizia, la ricerca di informazioni avrebbe scarse probabilità di successo o si prospetterebbe spropositatamente ardua, o 2. la gravità e la natura della minaccia per le persone incaricate della ricerca di informazioni conformemente al capoverso 1 la giustificano poiché rischia di essere leso un loro bene giuridico importante quale la salute, la vita o l'integrità fisica; e

d.

non è in alcun modo sproporzionata alle informazioni da acquisire.

Il direttore del SIC verifica se sono adempiuti i presupposti per l'impiego di un'identità fittizia. Se i presupposti sono adempiuti, presenta al capo del Dipartimento la richiesta ai sensi del capoverso 1. Il capo del Dipartimento può:

4

a.

approvare la richiesta;

b.

approvare la richiesta con l'apposizione di limitazioni o condizioni supplementari;

c.

rifiutare la richiesta;

d.

rinviare la richiesta al SIC in vista del completamento.

La procedura per una proroga conformemente al capoverso 2 è retta dai capoversi 3 e 4.

5

Per creare e conservare identità fittizie possono essere allestiti o modificati secondo le necessità del SIC documenti d'identità, atti e ulteriori documenti. Le competenti autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a collaborare con il SIC.

6

7

Il SIC adotta le misure necessarie a prevenire uno smascheramento.

Art. 15 cpv. 6 Abrogato Art. 17 cpv. 1, 1bis (nuovo), 1ter (nuovo), cpv. 3 lett. e (nuova) e 5 Il Consiglio federale determina per ordinanza i destinatari con funzioni pubbliche residenti in Svizzera, ai quali il SIC è autorizzato nel singolo caso a comunicare dati personali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna o per il controllo dell'adempimento dei suoi compiti.

1

1bis Le informazioni sono messe senza indugio a disposizione di altre autorità se possono essere utili per il perseguimento penale o la lotta contro la criminalità organizzata, se sussiste un sospetto di reato sufficiente e se per perseguire il reato può essere disposta la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200712).

12

RS 312.0; RU 2010 1881

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

In tutti gli altri casi la comunicazione di dati può essere rinviata se e nella misura in cui interessi pubblici preponderanti in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera o in materia di protezione di interessi privati prevalgono sull'interesse a un perseguimento penale.

1ter

Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

3

e.

lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e che i dati personali comunicati gli consentono di valutare se tale persona può collaborare a progetti esteri classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati.

Se i dati personali sono richiesti nel quadro di una procedura, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria. È fatta salva la protezione della fonte informativa, che deve essere in ogni caso garantita.

5

Art. 18

Diritto di essere informati

Il diritto di essere informati è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati (LPD).

1

Dopo una richiesta di informazioni, il SIC esamina, indipendentemente dalle scadenze fissate a tale scopo, se i dati esistenti siano ancora necessari. Il SIC cancella tutti i dati del sistema d'informazione non più necessari.

2

I Cantoni trasmettono al SIC le richieste di informazioni relative a documenti della Confederazione.

3

Art. 19 cpv. 3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato; in caso di nomina da parte del Consiglio federale, prima che la persona sia proposta per la nomina o per l'elezione alla funzione. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; è fatto salvo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 199514. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

3

Art. 20 cpv. 2 lett. c e d 2

I dati possono essere rilevati: c.

13 14

su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;

RS 235.1 RS 510.10

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d.

tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché i relativi incarti di tribunali e di procedure istruttorie;

Art. 21 cpv. 1, 2 e 4 Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono tenute a seguire istruzioni.

1

L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può, entro dieci giorni, consultare i documenti del controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati nonché, se si tratta di documenti della Confederazione, esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla limitazione dell'informazione si applica l'articolo 9 LPD15.

2

L'autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L'autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.

4

Art. 27 cpv. 1bis (nuovo), 1ter (nuovo) 1bis Il DDPS informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito:

a.

al numero di nuove identità fittizie create per i collaboratori del SIC o per gli organi di sicurezza dei Cantoni all'attenzione del SIC e già impiegate;

b.

al numero e allo scopo di impiego delle identità fittizie impiegate dagli informatori del SIC.

Il DFGP informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito ai divieti di attività e ai risultati della verifica regolare di cui all'articolo 9.

1ter

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

15

RS 235.1

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente 1. Legge federale del 3 ottobre 200816 sul servizio informazioni civile Art. 7 cpv. 2 (nuovo) Alle indennità e ricompense versate agli informatori per la raccolta di informazioni di cui all'articolo 1 lettera a è applicabile l'articolo 14a capoversi 2 e 3 LMSI17.

2

2. Codice penale18 Art. 317bis Atti non punibili

Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a creare o conservare la sua identità fittizia, nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata dal giudice oppure con l'autorizzazione del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 199719 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

1

Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per identità fittizie da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata o con l'autorizzazione del capo del DDPS conformemente all'articolo 14c LMSI.

2

3. Legge federale del 20 giugno 199720 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni Art. 2 cpv. 1 La presente legge non si applica all'esercito, alle amministrazioni militari, al Servizio delle attività informative della Confederazione nonché alle autorità doganali e di polizia.

1

16 17 18 19 20

RS 121 RS 120 RS 311.0 RS 120 RS 514.54

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

4. Legge federale del 6 ottobre 200021 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 14 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Il servizio fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione le informazioni di cui al capoverso 1 necessarie per l'esecuzione della LMSI22.

5. Legge federale del 20 dicembre 194623 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50a cpv. 1 lett. e ed f (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA24:

1

21 22 23 24 25 26

e.

al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199725 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;

f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188926 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale, 6. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

RS 780.1 RS 120 RS 831.10 RS 830.1 RS 120 RS 281.1

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

6. Legge federale del 19 giugno 195927 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 66a cpv. 1 lett. c (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA28:

1

c.

al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199729 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiuti.

7. Legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 86a cpv. 1 lett. f (nuova) e cpv. 2 lett. g (nuova) 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

f.

al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199731 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti.

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

2

g.

al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

8. Legge federale del 18 marzo 199432 sull'assicurazione malattie Art. 84a cpv. 1 lett. h e i (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA33:

1

27 28 29 30 31 32 33

RS 831.20 RS 830.1 RS 120 RS 831.40 RS 120 RS 832.10 RS 830.1

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Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

h.

al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199734 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;

i.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188935 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

9. Legge federale del 20 marzo 198136 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 97 cpv. 1 lett. i e j (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA37:

1

34 35 36 37 38 39

i.

al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199738 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;

j.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188939 sulla esecuzione e sul fallimento, RS 120 RS 281.1 RS 832.20 RS 830.1 RS 120 RS 281.1

6990

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

5.

al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

10. Legge federale del 19 giugno 199240 sull'assicurazione militare Art. 95a cpv. 1 lett. i e j (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA41:

1

40 41 42 43 44

i.

al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;

j.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 197943, 5. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188944 sulla esecuzione e sul fallimento, 6. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale, 7. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

RS 833.1 RS 830.1 RS 120 RS 322.1 RS 281.1

6991

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

11. Legge del 25 giugno 198245 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 97a cpv. 1 lett. f e g (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA46:

1

45 46 47 48

f.

al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199747 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sono adempiuti;

g.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 LEF48, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale, 6. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, se i presupposti dell'articolo 13a LMSI sono adempiuti.

RS 837.0 RS 830.1 RS 120 RS 281.1

6992