10.082 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù e dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Perù dell'8 settembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Perù.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-1576

5401

Compendio L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Perù è stato firmato il 24 giugno 2010 a Reykjavik dalla Svizzera, dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia, e il 14 luglio 2010 a Lima dal Perù. L'Accordo di libero scambio copre lo scambio di prodotti industriali (compresi il pesce e gli altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza e la cooperazione tecnica. Lo scambio di servizi è oggetto di una clausola di negoziazione specifica. Per tener conto delle specificità delle politiche e dei mercati agricoli dei diversi Stati dell'AELS, il commercio dei prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi bilaterali tra i singoli Stati dell'AELS e il Perù.

L'Accordo di libero scambio stipulato con il Perù migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per le esportazioni di merci. Inoltre, esso offre alle Parti aperture e garanzie giuridiche in materia di investimenti (garanzie di diritto di stabilimento per imprese). Per quanto concerne la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, l'Accordo conferma o addirittura rafforza, per determinate materie, il livello degli obblighi esistenti in seno all'OMC. Esso include inoltre disposizioni relative alla biodiversità. Gli Stati dell'AELS e il Perù hanno convenuto, in materia di accesso agli appalti pubblici, un livello di impegno vicino a quello dell'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici attualmente in revisione (a differenza della Svizzera e degli altri Stati dell'AELS, il Perù non è parte di questo accordo). Per consentire al Perù di beneficiare appieno delle nuove opportunità offertegli dall'Accordo di libero scambio, quest'ultimo prevede misure di accompagnamento e di assistenza tecnica.

In un momento in cui il Perù si sforza di estendere la sua rete di accordi preferenziali, il presente Accordo consentirà agli Stati dell'AELS di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con tale Paese e, in particolare, di eliminare eventuali discriminazioni risultanti da accordi preferenziali conclusi o in fase di negoziazione tra il Perù e alcuni dei nostri principali concorrenti, come gli Stati Uniti, il Canada, l'UE e il Giappone.

Il Perù figura
tra i dieci principali partner commerciali della Svizzera in America Latina. L'economia peruviana presenta un notevole potenziale di crescita, che gli operatori economici svizzeri saranno in grado di sfruttare meglio grazie al presente Accordo. Nel 2009, le esportazioni svizzere verso il Perù hanno raggiunto all'incirca 95 milioni di franchi, mentre le importazioni peruviane sono state di circa 41 milioni di franchi. Alla fine del 2008, l'importo totale degli investimenti diretti svizzeri in Perù si è attestato a circa 440 milioni di franchi.

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Indice Compendio

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1 Valutazione dell'Accordo

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2 Contesto delle relazioni tra la Svizzera e il Perù 2.1 Evoluzione economica e politica economica esterna del Perù 2.2 Situazione dei diritti dell'uomo in Perù 2.3 Relazioni contrattuali tra la Svizzera e il Perù e cooperazione in seno a organizzazioni internazionali 2.3.1 Relazioni contrattuali bilaterali 2.3.2 Cooperazione in seno a organizzazioni internazionali 2.3.3 Convenzioni e protocolli internazionali in materia di tutela dell'ambiente 2.3.4 Attività del Perù sul piano regionale 2.4 Scambi commerciali e investimenti 2.5 Cooperazione allo sviluppo della Svizzera con il Perù

5407 5407 5409

5411 5411 5412 5412

3 Svolgimento dei negoziati

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4 Contenuto dell'Accordo di libero scambio 4.1 Scambi di merci 4.1.1 Riduzione dei dazi doganali e norme commerciali 4.1.2 Disposizioni relative ai prodotti agricoli trasformati 4.1.3 Regole d'origine, procedure doganali e facilitazione degli scambi 4.2 Servizi 4.2.1 Riconoscimento delle qualifiche 4.3 Investimenti 4.4 Proprietà intellettuale 4.5 Appalti pubblici 4.6 Concorrenza 4.7 Cooperazione economica 4.8 Altre disposizioni 4.8.1 Disposizioni istituzionali 4.8.2 Composizione delle controversie 4.8.3 Preambolo, disposizioni generali, disposizioni sulla trasparenza e disposizioni finali

5415 5416 5416 5417 5418 5419 5420 5420 5422 5424 5425 5426 5427 5427 5428

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5 Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Perù

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6 Entrata in vigore

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7 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

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8 Ripercussioni economiche

5433

9 Programma di legislatura

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10 Rapporto con l'OMC e con il diritto comunitario

5434

11 Validità per il Principato del Liechtenstein

5434 5403

12 Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù

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13 Costituzionalità

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Allegati 1 Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Perù (Disegno) 2 Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS 3 Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù

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5439 5441 5511

Messaggio 1

Valutazione dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Perù, firmato rispettivamente il 24 giugno 2010 a Reykjavik dagli Stati dell'AELS e il 14 luglio 2010 a Lima dal Perù, contempla lo scambio di prodotti industriali (compresi il pesce e gli altri prodotti del mare), i prodotti agricoli trasformati, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza e la cooperazione tecnica. Lo scambio di servizi è oggetto di una clausola di negoziazione specifica. Come per i precedenti accordi di libero scambio stipulati dall'AELS, il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi agricoli bilaterali conclusi tra il Perù e i singoli Stati dell'AELS, al fine di tener conto delle particolarità dei mercati e delle politiche agricole di questi ultimi (cfr. n. 5).

L'Accordo di libero scambio con il Perù migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per gli operatori economici svizzeri, in particolare in materia di scambi di merci e di investimenti. Per quanto concerne le merci, l'Accordo statuisce l'esonero dai dazi doganali su base reciproca, pur concedendo al Perù periodi di transizione per un determinato numero di prodotti per esso sensibili. In tema di investimenti, l'Accordo si basa sul principio della non discriminazione al momento del loro accesso al mercato. Per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'Accordo conferma o addirittura rafforza il livello degli obblighi esistenti presso l'OMC. Analogamente all'Accordo di libero scambio con la Colombia, anche quello con il Perù prevede disposizioni relative alla biodiversità, in particolare nell'ottica di rafforzare la presa in considerazione delle questioni ambientali.

Nel settore degli appalti pubblici, l'Accordo concluso con il Perù si avvicina al testo dell'Accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC, in revisione, e consente così di integrare il Perù, che non è membro dell'AAP, in un processo di liberalizzazione avanzata. Per assicurare un'attuazione efficiente dell'Accordo, quest'ultimo prevede per il Perù misure d'accompagnamento che si collocano nel contesto delle attività di cooperazione economica e di assistenza tecnica svolte dall'AELS o dai suoi Stati
membri. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, si sono constatati in sede di negoziazione importanti differenze d'approccio tra gli Stati dell'AELS e il Perù, motivo per cui l'Accordo conferma i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)1 dell'OMC.

Inoltre, una disposizione contrattuale prevede che saranno condotti negoziati sugli scambi di servizi al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, determinati aspetti particolari relativi al riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi sono oggetto di disposizioni materiali. L'Accordo contiene inoltre disposizioni specifiche sul commercio elettronico («e-commerce»).

L'Accordo di libero scambio con il Perù estende la rete di accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi dall'inizio degli anni Novanta. Esso si colloca nel quadro dell'estensione geografica e materiale della politica di libero scambio perseguita dagli Stati dell'AELS. Dopo aver principalmente mirato alla conclusione di accordi di libero scambio che coprissero il commercio di merci con 1

RS 0.632.20, allegato 1.B

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gli Stati dell'Europa centrale, orientale e del bacino mediterraneo, gli Stati dell'AELS hanno intrapreso sforzi, a partire dalla fine degli anni Novanta, per estendere la loro rete di accordi di libero scambio a partner d'oltreoceano e per includere in tali accordi, oltre allo scambio di merci e alla proprietà intellettuale, i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Al momento attuale, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS dispongono di sedici accordi di libero scambio in vigore2 con partner al di fuori dell'Unione europea. Inoltre, sono stati siglati accordi con l'Albania (accordo firmato il 17 dicembre 2009), con la Colombia (accordo firmato il 25 novembre 2008), con gli Stati membri del Consiglio di Cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo3 (accordo firmato il 22 giugno 2009), con la Serbia (accordo firmato il 17 dicembre 2009) e con l'Ucraina (accordo firmato il 24 giugno 2010). La Svizzera e gli Stati dell'AELS sono inoltre in trattative con l'Algeria, Hong Kong, l'India e la Thailandia. Sono in fase di preparazione negoziati con la Russia e l'Indonesia e sono in corso processi di esplorazione in particolare con la Malaysia e il Vietnam. Sul piano bilaterale, la Svizzera dispone inoltre di un accordo di libero scambio e di partenariato economico con il Giappone (in vigore dal 1° settembre 2009). La Svizzera ha anche avviato un processo esplorativo su un eventuale accordo di libero scambio con la Cina.

Per la Svizzera, Paese fortemente dipendente dalle esportazioni, i cui sbocchi sono diversificati e che non appartiene a nessuna grande associazione come l'Unione europea (UE), la conclusione di accordi di libero scambio costituisce uno dei tre pilastri della sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento sul fronte degli scambi economici internazionali. Gli altri due pilastri sono l'appartenenza all'OMC e le relazioni con l'UE. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio a favore degli obiettivi della politica economica esterna della Svizzera consiste nell'evitare o eliminare a corto termine le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti. Tale obiettivo può essere raggiunto solo mediante la stipulazione di accordi preferenziali con tali partner commerciali. Mediante la conclusione di accordi di
libero scambio (generalmente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera intende garantire alle sue imprese un accesso ai mercati esteri che sia almeno equivalente a quello di cui beneficiano i suoi principali concorrenti (come l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone). Contemporaneamente, questi accordi migliorano, su larga scala, le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con i rispettivi Paesi partner. Anche laddove non mira direttamente a evitare discriminazioni, la conclusione di accordi di libero scambio contribuisce a diversificare e a dinamizzare le nostre relazioni economiche esterne. In America Latina, il Perù figura tra i dieci partner commerciali più importanti della Svizzera.

In un momento in cui il Perù si sforza di estendere la sua rete di accordi preferenziali, il presente Accordo intensificherà le relazioni economiche e commerciali della Svizzera con tale Paese e, in particolare, eliminerà eventuali discriminazioni risul2

3

Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.141), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Golf Cooperation Council (GCC) che comprende: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

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tanti da accordi preferenziali conclusi o in fase di negoziazione tra tale Paese e alcuni dei nostri principali concorrenti. Il Perù, in particolare, dispone di accordi di libero scambio con il Messico (in vigore da marzo 1987), Cuba (in vigore da ottobre 2000), il MERCOSUR4 (in vigore da novembre 2005), il Cile (in vigore da marzo 2009), gli Stati Uniti (in vigore da febbraio 2009), il Canada (in vigore da agosto 2009), Singapore (in vigore da agosto 2009) e la Cina (in vigore da marzo 2010).

Nel giugno 2007, l'UE ha avviato negoziati per un accordo di libero scambio con la Comunità Andina. In considerazione dei moderati progressi realizzati fino a quel momento con tale organizzazione regionale, il Perù ha deciso di intavolare negoziati con l'UE su base bilaterale che si sono conclusi nel febbraio 2010. Il Perù è inoltre in trattative per concludere accordi di libero scambio con la Thailandia, la Corea e il Giappone.

Questo ALS con il Perù è il nono accordo di questo tipo ad essere concluso dall'AELS con un partner al di fuori dell'Europa e del bacino mediterraneo, dopo il Messico (in vigore dal 1° luglio 2001), Singapore (in vigore dal 1° gennaio 2003), il Cile (in vigore dal 1° dicembre 2004), la Corea del Sud (in vigore dal 1° settembre 2006), la SACU5 (in vigore dal 1° maggio 2008) il Canada (in vigore dal 1° luglio 2009), la Colombia (firmato il 25 novembre 2008) e gli Stati del GCC6 (firmato il 22 giugno 2009). Si tratta inoltre dell'ottavo accordo di ampia portata.

Per il Perù, il presente Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS è il primo accordo concluso con partner europei.

2

Contesto delle relazioni tra la Svizzera e il Perù

Il presente Accordo di libero scambio dell'AELS si inserisce nel quadro delle relazioni eccellenti e strette che la Svizzera e il Perù intrattengono da lunga data. Incentrate in un primo tempo soprattutto sulla cooperazione allo sviluppo e sull'aiuto umanitario, le relazioni tra i due Paesi si sono notevolmente intensificate nel corso del tempo, oltrepassando ormai il suddetto contesto. Oggi, la Svizzera e il Perù dispongono di un ampio ventaglio di cooperazione in numerosi settori che coprono tanto il commercio, l'ambiente e lo sviluppo economico sostenibile quanto i principi fondamentali del diritto internazionale e il rispetto dei diritti sociali. Di natura sia contrattuale che informale, gli stretti e intensi legami che uniscono i due Paesi dispiegano i loro effetti sia sul piano bilaterale che in virtù della loro presenza comune in seno a organizzazioni multilaterali.

2.1

Evoluzione economica e politica economica esterna del Perù

A partire dalla metà degli anni 2000, il Perù ha conseguito i migliori risultati economici mai registrati dal 1960, crescendo più rapidamente di ogni altro Paese dell'America Latina. Oggi, il Perù è la settima economia dell'America Latina, dopo 4 5 6

Mercato comune del Sudamerica: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

South African Custom Union o Unione doganale dell'Africa australe che comprende: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland.

Consiglio di Cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

5407

il Brasile, il Messico, l'Argentina, il Venezuela, la Colombia e il Cile. La sua economia si basa sullo sfruttamento, la trasformazione e l'esportazione delle sue risorse naturali, agricole e marine. L'agricoltura contribuisce nella misura del 10 per cento al prodotto interno lordo del Paese (PIL) e dà lavoro a oltre un terzo della popolazione attiva. Le coltivazioni agricole si suddividono in due settori: la coltivazione di prodotti agroalimentari ad opera di piccole aziende agricole situate nelle regioni andine (la Sierra) e le coltivazioni destinate all'esportazione ad opera di grandi aziende cooperative posizionate sulle pianure costiere. Al primo posto delle coltivazioni agricole figurano la canna da zucchero, il riso, le patate, il mais, la manioca, il caffè, gli asparagi (il Perù è il primo esportatore mondiale), l'orzo, il grano e il cotone. Le foreste, che ricoprono oltre la metà del territorio, sono ancora poco sfruttate. Tuttavia, il Perù commercializza il legno di balsa e la gomma di balata, il caucciù e una specie di piante medicinali. L'industria della pesca, che si è notevolmente sviluppata dopo le seconda guerra mondiale, è pure un settore importante dell'economica peruviana, benché la sua quota in rapporto al totale delle esportazioni si sia ridotta di quasi la metà tra il 2000 e il 2006 (attualmente l'8 % delle esportazioni totali). Ciononostante, il Perù rimane uno dei principali esportatori mondiali di farina di pesce. Il Perù dispone inoltre di importanti ricchezze minerarie molto variate quali l'argento (il Paese è il secondo produttore mondiale), il piombo, lo stagno, il rame, l'oro, lo zinco, il petrolio e il gas naturale. La sua produzione di prodotti minerari e di idrocarburi è notevolmente aumentata negli scorsi dieci anni grazie, in particolare, agli investimenti esteri e all'aumento, a livello mondiale, dei prezzi delle materie prime. Tra il 2000 e il 2006, la quota delle esportazioni di prodotti minerari e di combustibili rispetto al totale delle esportazioni del Perù è passata dal 55 al 72 per cento. Le attività manifatturiere e industriali si concentrano in particolare sulla produzione di tessili, di prodotti chimici, di derrate alimentari e di prodotti derivanti dalla pesca. Il settore terziario, che genera all'incirca il 58 per cento del PIL e dà impiego a poco
meno del 50 per cento della popolazione attiva, poggia in gran parte sui servizi di trasporto e sul turismo.

Nonostante un rallentamento nel 2001, il prodotto interno lordo (PIL) del Perù è cresciuto in media del 5,6 per cento all'anno durante il periodo 2000­2008, con un tasso di disoccupazione e d'inflazione a livelli contenuti. Questa solida crescita è stata agevolata da una prudente gestione macroeconomica, in particolare del debito pubblico, che è passato dal 47 al 24 per cento del PIL tra il 2007 e il 2009, e dall'attuazione di nuove riforme strutturali. Il contesto esterno favorevole, che ha facilitato il commercio e gli investimenti, ha anch'esso contribuito notevolmente ai buoni risultati economici fatti registrare dal Perù negli ultimi anni. Nel 2007 e 2008, l'economia peruviana è così lievitata al tasso reale dell'8,9 per cento rispettivamente del 9,8 per cento, il che corrisponde alla migliore prestazione che il Paese abbia conosciuto durante gli ultimi dodici anni, sostenuta dai prezzi elevati su scala mondiale delle materie prime di origine mineraria e da una politica attiva di liberalizzazione commerciale da parte del governo. Anche se la recente crisi finanziaria ed economica mondiale non ha compromesso fondamentalmente la crescita economica del Perù, il suo ritmo ha subito un forte rallentamento nel 2009 (+0,6 %). Per il 2010, il PIL dovrebbe raggiungere di nuovo un tasso attorno al 4,5 per cento. La rapida espansione economica ha contribuito sensibilmente a diminuire il tasso di povertà negli ultimi anni, anche se il sottoimpiego resta ancora elevato.

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Il Perù conduce una politica economica decisamente improntata all'apertura e desidera accelerare il suo inserimento nel commercio internazionale, che contribuisce nella misura del 42 per cento circa alla formazione del suo PIL, contro solamente il 27 per cento nel 2000. Oltre all'OMC, il Paese si avvale di organizzazioni internazionali, quali l'ALADI (Associazione latino-americana d'integrazione), la Comunità Andina7 o l'APEC8 (organismo per la cooperazione economica nell'area asiaticopacifica) quali strumenti importanti della sua politica economica esterna. Oggi, il Perù cerca di ottenere nuovi vantaggi puntando sulla conclusione di accordi bilaterali preferenziali. Prima dell'Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS, il Perù ha firmato accordi analoghi con il Cile, gli Stati Uniti, Singapore, il Canada e la Cina, come pure accordi di complementarietà economica (ACE) con il Messico, Cuba e il MERCOSUR. Inoltre, il Perù ha recentemente concluso negoziati di libero scambio con l'UE. In più, sono in corso o si avvieranno prossimamente negoziati finalizzati alla conclusione di un ALS o un ACE con la Corea del Sud, la Thailandia, il Giappone e con sette membri dell'APEC nel quadro del progetto chiamato «Partenariato Transpacifico9».

2.2

Situazione dei diritti dell'uomo in Perù

La situazione dei diritti dell'uomo è notevolmente migliorata dalla fine della decennale presidenza Fujimori (1990­2000) ­ periodo caratterizzato da attività di gruppi terroristici (quali Sendero Luminoso), dalla repressione, dalla corruzione e da un indebolimento generale delle istituzioni statali. La condanna nel 2009 di Alberto Fujimori a 25 anni di reclusione per gravi violazioni dei diritti dell'uomo ha fruttato alla giustizia peruviana gli applausi degli ambienti impegnati nella difesa dei diritti dell'uomo. Durante il suo mandato in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo dal 2006 al 2008, il Perù si è adoperato per rinforzare ulteriormente la democrazia e lo Stato di diritto e per assicurare in modo concreto il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Il Paese ha pure sottolineato l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione della Verità e della Riconciliazione. Creata nel 2001 e formata da diversi membri della società civile, tale Commissione ha indagato sul conflitto armato peruviano avvenuto tra 1980 e il 2000, pubblicando il suo rapporto finale nel 2003. In occasione dell'esame periodico universale dei diritti dell'uomo del 2008, svoltosi sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e al quale il Perù si è sottomesso volontariamente, gli Stati esaminatori si sono detti relativamente soddisfatti della situazione in materia di diritti dell'uomo vigente in Perù. Recentemente, il governo si è inoltre impegnato a proseguire, a livello nazionale, i suoi sforzi di lotta contro la discriminazione delle donne e delle popolazioni autoctone. A causa delle disparità socio-economiche regionali ancora accentuate tra la capitale, la zona costiera e il Nord del Paese ­ beneficiari della recente fase di espansione economica 7

8

9

I Paesi membri della Comunità Andina sono: Colombia, Perù, Bolivia e Ecuador. Il Venezuela ha annunciato il suo recesso nel novembre 2006. Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay e Cile sono membri associati, mentre Messico e Panama hanno lo statuto di Paesi osservatori.

Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Filippine, Russia, Singapore, Taipei, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam.

TransPacific Partnership (TPP). Gli altri sette membri dell'APEC che partecipano al progetto TPP sono: Australia, Brunei, Cile, Nuova Zelanda, Singapore, Stati Uniti e Vietnam.

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­ e la maggior parte delle regioni andine ove la povertà rimane tuttora un serio problema (circa il 36 % della popolazione ne è colpito), in queste zone si sviluppano regolarmente conflitti sociali.

Nell'ambito del suo impegno a favore della promozione dei diritti dell'uomo in Perù, la Svizzera s'impegna a rafforzare le istituzioni democratiche mediante misure appropriate negli ambiti della decentralizzazione, dell'accesso alla giustizia, del sostegno a servizi di difesa civica prestati da un ombudsman e della prevenzione dei conflitti.

2.3

Relazioni contrattuali tra la Svizzera e il Perù e cooperazione in seno a organizzazioni internazionali

Nel complesso, la Svizzera e il Perù intrattengono ottime relazioni. Nel 2009, i due Paesi hanno celebrato il 125° anniversario di una collaborazione iniziata ufficialmente nel 1884 con la nomina del primo console svizzero in Perù. Da allora, i due Paesi hanno continuato a intessere nuove relazioni contrattuali, in particolare mediante la conclusione di diversi accordi bilaterali concernenti un ampio ventaglio di settori.

2.3.1

Relazioni contrattuali bilaterali

Oltre al presente Accordo di libero scambio dell'AELS, i due Paesi dispongono di un accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti10 (1991), che rappresenta uno strumento importante per le relazioni economiche bilaterali, di un trattato di assistenza giudiziaria11 (1997) e di un accordo sul traffico aereo di linea12 (2000). Nel 2004, una prima tornata di negoziati ha avuto luogo a Lima per un accordo finalizzato a evitare la doppia imposizione. A causa di differenze di interessi, tali trattative sono state sospese fino a nuovo avviso. Nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dalla Svizzera al Perù (cfr. n. 2.5), i due Paesi hanno anche firmato diversi accordi, tra cui uno, in particolare, che mira a impedire il traffico illecito di beni archeologici; il processo di ratifica di tale accordo non è ancora concluso da parte del Parlamento peruviano. In febbraio 2010 sono terminate le trattative per una convenzione sul trasferimento di persone condannate tra la Svizzera e il Perù. Consapevoli dei legami sempre più stretti tra di loro e dell'ampio ventaglio di cooperazioni già esistenti, la Svizzera e il Perù hanno tra l'altro stabilito nel 2009 un meccanismo informale di consultazioni politiche che consente di trattare a livello governativo questioni concernenti le relazioni reciproche.

10 11 12

RS 0.975.264.1 RS 0.351.964.1 RS 0.748.127.196.41

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2.3.2

Cooperazione in seno a organizzazioni internazionali

L'appartenenza comune della Svizzera e del Perù alle organizzazioni internazionali più importanti offre loro la possibilità di uno scambio di pareri, di un dialogo o addirittura di una collaborazione ad hoc su questioni di interesse reciproco, consentendo ai due Paesi di approfondire le loro relazioni. Come la Svizzera, anche il Perù è firmatario dello Statuto delle Nazioni Unite e ha in particolare ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Il Perù siede attualmente nel Consiglio economico e sociale (ECOSOC) come pure in seno alla Commissione per il consolidamento della pace. A prescindere dalla sua presenza, insieme alla Svizzera, in seno a diverse piattaforme dell'ONU (Patto mondiale, Cambiamento climatico, ecc.), il Perù ha manifestato il suo interesse per alcune iniziative svizzere (allestimento di un codice di condotta per imprese militari e di sicurezza privata, lotta contro il terrorismo) e ha dimostrato di convergere sulle medesime posizioni della Svizzera in materia di diritti dell'uomo (sostegno reciproco di candidature al Consiglio dei diritti dell'uomo). In qualità di firmatario della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo, il Perù ha sostenuto la risoluzione sulla riduzione e la prevenzione della violenza armata introdotta dalla Svizzera nel 200813, che ha portato alla presentazione di un rapporto ampiamente recepito. Oltre alla sua appartenenza all'ONU, il Perù è membro, in particolare, dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (cfr. n. 10), delle istituzioni finanziarie internazionali ­ Banca mondiale e Fondo monetario internazionale ­ e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). A proposito di quest'ultima istituzione, il Perù ha ratificato, come la Svizzera, le otto convenzioni fondamentali in materia di diritto del lavoro.

2.3.3

Convenzioni e protocolli internazionali in materia di tutela dell'ambiente

Consapevole del fatto che la preservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile rappresentino una sfida importante per il futuro del Paese, il Perù ha ratificato le principali convenzioni e i protocolli internazionali in materia di tutela dell'ambiente, tra cui il Protocollo di Kyoto (riduzione dei gas a effetto serra), il Protocollo di Montreal (ozono), la Convenzione di Basilea (sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione), la Convenzione sulla biodiversità, gli Accordi internazionali sul legno tropicale ecc. Sul piano interno, il governo si è impegnato a creare, nel 2008, un Ministero dell'ambiente, a comprova della sua dedizione alla causa dello sviluppo sostenibile e di una sana gestione ambientale.

2.3.4

Attività del Perù sul piano regionale

Il Perù si impegna attivamente anche sul piano regionale. Nonostante l'importanza crescente delle sue relazioni economiche con l'Asia e il volume tuttora considerevole dei suoi scambi commerciali con gli Stati Uniti, il Paese andino continua a 13

Risoluzione 63/23 dell'Assemblea generale dell'ONU.

5411

considerare l'America Latina quale zona strategica prioritaria della sua politica estera. In particolare, il Perù è membro della Comunità Andina (CAN), di cui ha assunto la presidenza pro tempore fino a luglio 2010. Il Paese fa anche parte dell'Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUD), che è stata creata nel 2008 e che consente ai dodici Paesi membri dell'America del Sud di discutere questioni politiche ed economiche specifiche della regione. Il Perù è anche membro dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ­ presso la quale la Svizzera ha uno statuto di osservatore ­ della Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi (CEPAL), della Banca Interamericana di Sviluppo (BID) ­ di cui la Svizzera è membro ­ dell'Associazione Latinoamericana di Integrazione (ALADI) e, infine, dell'Organismo per la cooperazione economica nell'area asiatico-pacifica. Nel novembre 2008, il Perù ha inoltre ospitato il vertice dell'APEC, conferendo così un nuovo impulso alla visione peruviana di una cooperazione transpacifica tra l'Asia e l'America del Sud.

2.4

Scambi commerciali e investimenti

Il Perù figura tra i dieci principali partner commerciali della Svizzera in America Latina. Nel 2009, le importazioni svizzere di provenienza dal Perù hanno totalizzato un volume di circa 41 milioni di franchi (­27 % rispetto all'anno precedente) e sono consistite per la maggior parte in prodotti agricoli (caffè, banane, legumi e preparati di legumi) (82 %), seguiti dai metalli (7 %), dalle macchine (6 %) e dai prodotti tessili e d'abbigliamento (3 %). Sempre nello stesso anno, le esportazioni svizzere verso il Perù sono ammontate a 95 milioni di franchi (­22 %) e hanno interessato principalmente il settore dei prodotti chimici e farmaceutici (37 %), delle macchine e apparecchi elettrici (35,5 %), degli strumenti ottici e medicali (10 %), nonché degli orologi (8,5 %). Il volume totale degli investimenti diretti svizzeri in Perù si è attestato a circa 440 milioni di franchi nel 2008. Oltre al settore commerciale, sono presenti in loco numerose imprese svizzere attive nei settori dell'industria, della costruzione e dei servizi (in particolare logistica, verifica delle merci e trasporto).

2.5

Cooperazione allo sviluppo della Svizzera con il Perù

Da parecchi anni, la Svizzera s'impegna attivamente a favore dello sviluppo del Perù. Partner della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) da quasi 45 anni, il Paese andino ha beneficiato sin dall'inizio delle misure di sostegno e dei programmi tesi a instaurare condizioni favorevoli allo sviluppo rurale e alla riduzione della povertà (cooperazione tecnica, aiuto umanitario). Nel corso degli anni Novanta, la presenza svizzera in Perù si è intensificata in virtù dell'attuazione di misure di sostegno macroeconomiche da parte della SECO (riduzione degli arretrati di pagamento e annullamento del debito). A complemento delle attività della DSC, la SECO ha potenziato il suo impegno durante gli anni 2003­2008 attraverso la messa in atto di un vasto programma di assistenza relativo, in particolare, alla promozione del commercio e degli investimenti.

Per tener conto del nuovo contesto economico del Perù, che è ormai un Paese a reddito intermedio, la Svizzera ha deciso nel 2008 di adattare i suoi obiettivi e i suoi strumenti mediante un maggior impegno della SECO in sostituzione del programma 5412

bilaterale della DSC, che terminerà alla fine del 2011. La strategia svizzera di cooperazione a favore del Perù per il periodo 2009­2011 mira ad assicurare un passaggio armonioso degli strumenti della DSC verso quelli della SECO, garantendo così la continuità della presenza, dell'impegno e del sostegno svizzero a favore di tale Paese. Il budget annuo della SECO per la realizzazione delle sue attività in Perù dovrebbe passare a medio termine dagli attuali 5 milioni di franchi a 15 milioni di franchi.

Nel quadro del programma di assistenza 2003­2008 della SECO, la Svizzera si è particolarmente impegnata a promuovere tecniche di produzione rispettose dell'ambiente a favore delle PMI (Cleaner Production Center; offerta di linee di credito «verdi»), a sostenere il programma nazionale peruviano Bio Trade finalizzato alla promozione di prodotti derivanti dalla biodiversità, a rafforzare, per mezzo dello Swiss Import Promotion Program (SIPPO), la capacità del Perù di commercializzare i suoi prodotti agricoli, il pesce e i prodotti artigianali tradizionali (quali i gioielli e gli abiti in alpaca), ad agevolare l'instaurazione di strutture di promozione del turismo sostenibile nel Sud del Paese, a potenziare le strutture finanziarie del Paese nonché a semplificare le procedure di registrazione delle imprese a livello comunale.

La maggior parte di tali progetti rientrano nella strategia di cooperazione della SECO per gli anni 2009­2011.

Attualmente, le attività svizzere a favore del Perù, che è un Paese prioritario della cooperazione economica allo sviluppo, si articolano attorno a quattro poli principali: i)

miglioramento della competitività internazionale del settore privato, in particolare a livello di PMI,

ii)

rafforzamento del settore finanziario al fine di garantire la stabilità macroeconomica e un'integrazione effettiva delle PMI,

iii) potenziamento delle finanze pubbliche quale fondamento per uno sviluppo economico equilibrato nell'ambito del processo di decentralizzazione, e iv) aumento dell'eco-efficienza e delle energie rinnovabili nell'ottica di una migliore tutela ambientale.

A tal proposito e al fine di meglio considerare il fatto che la tutela ambientale e la lotta contro la povertà vanno di pari passo, nell'agosto 2009 la Svizzera ha firmato con il Perù un accordo di cooperazione specifico teso a sostenere il Paese andino nel riciclaggio di rifiuti elettronici («e-waste»). Oltre al perseguimento dei progetti relativi in particolare ai Clean Production Center, alle linee di credito «verdi» o al programma Bio Trade, la Svizzera partecipa pure, nell'ambito del suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile, a progetti di partenariato tra settore pubblico e privato finalizzati a sviluppare le infrastrutture di trasporto e i servizi di telecomunicazione nelle regioni rurali e periferiche del Perù. Il nostro Paese, inoltre, s'impegna in progetti di ristrutturazione di impianti per reti di distribuzione dell'acqua potabile e di gestione dei rifiuti in diverse città e comuni peruviani. Nell'ambito dell'impegno della SECO in seno all'Organizzazione Internazionale del Legno Tropicale (ITTO), la Svizzera sostiene tra l'altro un progetto teso a promuovere il consumo di legno legale mediante una maggiore trasparenza lungo l'intera catena di produzione. Nel contesto della Convenzione sulla biodiversità, la Svizzera sostiene inoltre un progetto di semplificazione del quadro istituzionale e legale del Perù (estremamente complesso) in materia di accesso e di condivisione equa dei benefici derivanti dalle risorse genetiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un regime interna5413

zionale consolidato in tale ambito. Questo impegno è in linea con l'Accordo di libero scambio, che prevede anch'esso disposizioni in materia di biodiversità nel capitolo sulla proprietà intellettuale.

La Svizzera è inoltre attiva nell'ambito dello sviluppo sociale sostenibile. In collaborazione con organizzazioni non governative locali, il nostro Paese si adopera per convincere le PMI peruviane del fatto che migliori condizioni di lavoro, una maggiore protezione dei lavoratori e metodi di produzione ecologicamente più efficienti hanno ripercussioni positive sia sulla produttività sia sulla longevità delle imprese.

Mediante un progetto incentrato sulla tematica della responsabilità sociale delle imprese, le PMI peruviane vengono pertanto assistite in sede di perfezionamento dei processi e delle strutture aziendali. Queste iniziative, unitamente agli sforzi profusi nel settore dell'ambiente, costituiscono i poli prioritari delle misure di assistenza fornite dalla SECO al Perù.

Nell'intento di migliorare la competitività e lo sviluppo delle PMI peruviane, la Svizzera si impegna inoltre a promuovere la capacità commerciale del Perù. In cooperazione con il Centro del Commercio Internazionale (CCI), essa conduce ad esempio un progetto sistemico di ampia portata teso a rafforzare la rete e le interazioni tra i diversi attori del settore delle esportazioni peruviane. Il programma comprende pertanto una serie di misure e iniziative a livello regionale, locale e aziendale. Nel contesto degli sforzi di decentralizzazione profusi attualmente dal governo peruviano, la Svizzera sostiene pure un progetto teso a promuovere il turismo sostenibile (miglioramento delle condizioni quadro e della qualità dell'offerta nonché presa in considerazione di aspetti ambientali, culturali e sociali). In cooperazione con il World Trade Institute (WTI), la Svizzera partecipa anche all'istituzione di un centro di competenza regionale per l'America Latina. Sono pure in fase di realizzazione altre iniziative di promozione commerciale.

3

Svolgimento dei negoziati

Nel 2005, il Perù e la Colombia hanno manifestato congiuntamente agli Stati membri dell'AELS il loro interesse a intavolare negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio. Gli Stati dell'AELS hanno quindi proposto al Perù e alla Colombia di firmare, quale prima tappa, una Dichiarazione di cooperazione tesa ad esaminare le possibilità di un'intensificazione della cooperazione economica. Queste dichiarazioni sono state firmate il 24 aprile 2006 a Ginevra con il Perù e il 17 maggio 2006 a Berna con la Colombia. I Comitati misti istituiti mediante le Dichiarazioni di cooperazione si sono riuniti una prima volta il 3 ottobre 2006 a Lima (AELS-Perù) e il 5 ottobre 2006 a Bogotà (AELS-Colombia). In tali occasioni, le autorità peruviane e colombiane hanno confermato il loro interesse all'apertura di negoziati di libero scambio congiunti con gli Stati dell'AELS. Dopo alcuni colloqui tecnici nella primavera 2007, i negoziati per un accordo di libero scambio di ampia portata tra gli Stati dell'AELS e, rispettivamente, la Colombia e il Perù sono stati aperti il 4 giugno 2007 a Bogotà.

Questi negoziati si sono svolti in cinque tornate, tenutesi dal 4 all'8 giugno 2007 a Bogotà, dal 27 al 31 agosto 2007 a Lima, dal 28 ottobre al 3 novembre 2007 a Ginevra, dal 1° al 6 aprile 2008 a Bogotà e dal 27 al 31 ottobre 2008 a Lima.

Quest'ultima tornata si è svolta unicamente tra l'AELS e il Perù. A causa della differenza delle questioni pendenti al termine della quarta tornata dei negoziati 5414

dell'aprile 2008, gli Stati dell'AELS da un lato, e il Perù e la Colombia dall'altro, hanno convenuto che la conclusione dei negoziati avvenisse separatamente14. Si sono inoltre tenute due riunioni intermedie a livello di esperti, la prima dal 17 al 21 dicembre 2007 a Bruxelles e la seconda dall'11 al 16 febbraio 2008 a Ginevra.

L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù e gli Accordi agricoli bilaterali tra i singoli Stati dell'AELS e il Perù sono stati parafati il 31 ottobre 2008 a Lima e successivamente firmati il 24 giugno 2010 a Reykjavik dagli Stati dell'AELS in occasione della loro Conferenza ministeriale e il 14 luglio a Lima dal Perù.

Nel corso delle trattative con il Perù è stato necessario superare le differenze d'interessi delle Parti, derivanti da tradizioni e condizioni regionali specifiche. Ciò è stato il caso per i settori del commercio di prodotti agricoli e per quello dei servizi.

Le difficoltà sono state accentuate dal fatto che questo accordo di libero scambio è il primo ad essere concluso dal Perù con partner europei e che tale Paese è membro del Gruppo di Cairns. In seno all'OMC, questo gruppo esige una liberalizzazione radicale del settore agricolo. Considerata la differenza di approccio tra gli Stati dell'AELS e il Perù per quanto concerne gli scambi di servizi, le Parti hanno dovuto, in sostanza, limitarsi a inserire nel relativo capitolo una clausola di negoziazione. Gli Stati dell'AELS avrebbero preferito un approccio basato sull'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, mentre il Perù privilegiava un approccio più permissivo basato sull'Accordo nordamericano per il libero scambio (NAFTA), a cui si ispira il suo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. L'accettazione delle posizioni peruviane avrebbe costituito per gli Stati dell'AELS un precedente in grado di arrecare pregiudizio ai loro interessi negoziali nei confronti di futuri partner di libero scambio. Nonostante il difficile contesto, gli Stati dell'AELS e il Perù sono riusciti a conciliare i loro rispettivi interessi cosicché i negoziati hanno potuto essere conclusi in poco più di un anno senza che la Svizzera abbia dovuto fare concessioni agricole che avrebbero messo in discussione la sua politica agricola.

4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e il Perù si basano sull'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Perù (Preambolo, da art. 1.1 ad art. 13.8, allegati da I a XIV) e sull'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Perù (da art. 1 ad art. 12, allegati da I a III).

L'Accordo di libero scambio (allegato 2 del presente messaggio) è composto da tredici capitoli (Disposizioni generali, Scambi di merci, Prodotti agricoli trasformati, Scambi di servizi, Investimenti, Protezione della proprietà intellettuale, Appalti pubblici, Politica della concorrenza, Trasparenza, Cooperazione, Gestione dell'Accordo, Composizione delle controversie, Disposizioni finali). L'Accordo comprende quattordici allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso (art. 13.1).

Gli accordi agricoli tra i singoli Stati dell'AELS e il Perù (accordo agricolo tra la Svizzera e il Perù, allegato 3 del presente messaggio, cfr. n. 5) costituiscono per le Parti interessate una componente integrante degli strumenti impiegati per realizzare 14

I negoziati per un accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia si sono conclusi il 12 giugno 2008 a Crans Montana (VS). L'accordo è stato firmato il 25 novembre 2008 a Ginevra. La Svizzera lo ha ratificato il 29 ottobre 2009.

5415

una zona di libero scambio (art. 13.6 dell'Accordo di libero scambio e art. 11 dell'accordo agricolo bilaterale).

4.1

Scambi di merci

Il campo di applicazione del capitolo 2 (Scambi di merci) dell'ALS comprende i prodotti industriali, ossia i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione del 14 giugno 198315 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, così come il pesce e gli altri prodotti del mare nonché i prodotti agricoli trasformati (art. 2.1). Quest'ultima categoria di merci è oggetto di disposizioni supplementari separate, disciplinate nel capitolo 3 dell'Accordo.

4.1.1

Riduzione dei dazi doganali e norme commerciali

Gli obblighi delle Parti in materia di riduzione dei dazi doganali (art. 2.6 e allegati II, III, IV, VIII e IX) sono asimmetrici. Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, anche il presente Accordo tiene conto del diverso livello di sviluppo economico tra gli Stati dell'AELS e il Perù. Ad eccezione di alcune posizioni tariffarie che interessano la politica agricola (in particolare il foraggio, allegato II), gli Stati dell'AELS sopprimeranno completamente i loro dazi doganali nell'ambito dei prodotti industriali e del pesce a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Lo stesso varrà per il Perù nella misura dell'80 per cento circa delle sue linee tariffarie.

Per quanto concerne l'eliminazione dei dazi doganali rimanenti, sono stati concessi al Perù termini transitori che spaziano dai cinque ai dieci anni. Quest'ultimo ha dichiarato particolarmente sensibili alcuni prodotti industriali quali determinati prodotti chimici e farmaceutici, vernici e resine, prodotti in materia plastica, prodotti in cuoio e calzature, macchine e apparecchi elettrici e automobili da turismo. Per quel che concerne il settore del pesce e degli altri prodotti del mare, è pure prevista una riduzione asimmetrica dei dazi doganali a favore del Perù con periodi di transizione di al massimo dieci anni (allegato IV, art. 4).

Analogamente agli altri accordi di libero scambio dell'AELS, il presente Accordo comprende anche disposizioni che vietano i dazi doganali all'esportazione (art. 2.8) come pure restrizioni quantitative e misure che producono lo stesso effetto al momento dell'importazione o dell'esportazione (art. 2.9). L'Accordo prevede inoltre l'applicazione del trattamento nazionale (art. 2.11). L'allegato IX contiene tuttavia clausole derogatorie al trattamento nazionale e al divieto di imporre restrizioni quantitative e misure dall'effetto analogo. Per ragioni di sanità pubblica e di protezione dell'ambiente, il Perù vieta l'importazione di determinati prodotti usati. Per questo motivo, l'Accordo prevede per quattro categorie di prodotti (vestiti e calzature, automobili, motori e componenti di automobili, pneumatici e determinati apparecchi e macchine che utilizzano sostanze radioattive) l'esenzione dal trattamento nazionale e dal meccanismo di smantellamento tariffario. In cambio, il Perù consente agli Stati
dell'AELS che i prodotti rimanipolati contenuti in dieci sottocapitoli tariffari (in particolare per le turbine a vapore, i forni industriali e da laboratorio, le gru, gli ascensori e le scale mobili, determinate macchine e apparecchi di misura15

RS 0.632.11

5416

zione come pure determinati veicoli militari e velivoli) esulino da tali disposizioni tese a limitarne l'accesso al mercato peruviano. Questi prodotti sono anch'essi oggetto dell'eliminazione dei dazi doganali e beneficiano di un accesso al mercato preferenziale. Una clausola specifica prevede la revisione delle disposizioni e della lista dei prodotti interessati al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (allegato IX, art. 4). Inoltre, analogamente agli impegni contratti dal Perù nel suo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, le Parti s'impegnano a non imporre dazi, oneri o misure dall'effetto equivalente all'esportazione di beni, a meno che tali oneri o misure equivalenti non siano applicati agli stessi beni destinati al consumo interno (art. 2.8).

Per una serie di altre misure relative al commercio, l'Accordo di libero scambio rimanda ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC. Ciò è il caso per le imprese commerciali di Stato (art. 2.12), le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS, art. 2.13), i regolamenti tecnici (TBT, art. 2.14), le sovvenzioni e misure compensative (art. 2.15), le misure antidumping (art. 2.16), le misure di salvaguardia globali (art. 2.17), le disposizioni d'eccezione generale, in particolare quelle che mirano a proteggere l'ordine pubblico, la sanità e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.19 e art. 2.20).

Inoltre, l'Accordo prevede la designazione di organi di contatto per questioni relative ai regolamenti tecnici (TBT) e a quelle sanitarie e fitosanitarie (SPS), unitamente all'istituzione, per quest'ultimo ambito, di un forum di esperti. Per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, l'Accordo prevede, al di là delle regole dell'OMC, che ogni Parte contraente possa iniziare una procedura di consultazione prima che una Parte avvii un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, compreso nell'Accordo istitutivo dell'OMC16, finalizzata ad appurare l'esistenza, il grado e l'effetto di qualsiasi sovvenzione presunta. Questa procedura di consultazione concede alle Parti coinvolte un termine di 30 giorni per trovare una soluzione alla controversia ed evitare così la procedura dell'OMC. Un meccanismo di consultazione analogo, dotato di termini vincolanti, è pure previsto
prima di avviare un'indagine antidumping presso l'OMC (art. 2.16 par. 2). In caso di perturbazioni del mercato provocate dall'Accordo di libero scambio, una clausola di salvaguardia bilaterale per i prodotti industriali, limitata a dieci anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, consentirà l'adozione di misure d'urgenza temporanee (art. 2.18). Parallelamente e oltre tale periodo, la clausola di salvaguardia dell'OMC rimane applicabile, anche se le Parti contraenti s'impegnano a non farne ricorso nel caso in cui le loro esportazioni non sono la causa delle perturbazioni da eliminare (art. 2.17).

4.1.2

Disposizioni relative ai prodotti agricoli trasformati

Il capitolo 3 (Prodotti agricoli trasformati) dell'Accordo di libero scambio integra le disposizioni generali sul commercio di merci per il gruppo dei prodotti agricoli trasformati. Tradizionalmente, l'AELS tratta le regole sul commercio dei prodotti agricoli trasformati nel capitolo sugli scambi di merci. Tuttavia, in considerazione del fatto che i prodotti agricoli trasformati contengono, a volte, una componente industriale e una componente di materia prima agricola, il Perù ha preferito non 16

RS 0.632.20, allegato 1A.13

5417

sottomettere il commercio di questi prodotti unicamente al regime dei prodotti industriali. La regolamentazione dettagliata applicabile al commercio dei prodotti agricoli trasformati è dunque contenuta in un capitolo separato.

Per i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS accordano al Perù determinate concessioni sotto forma di trattamento preferenziale analogo a quello di cui beneficiano i prodotti provenienti dall'UE (art. 3.3 par. 1 e allegato III). Gli Stati dell'AELS eliminano l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali, ma conservano il diritto di applicare prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione per compensare la differenza tra il prezzo della materia prima sui mercati dell'AELS e quello sul mercato mondiale (art. 3.2). Per altri prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS (p. es. il caffè, l'acqua minerale, la birra, gli alcolici e l'aceto), questi ultimi accordano al Perù un accesso ai loro mercati in franchigia doganale. Dal canto suo, il Perù riduce i suoi dazi doganali proporzionalmente al tasso minimo consentito dagli Stati dell'AELS. Tale Paese accorda inoltre agli Stati dell'AELS concessioni sotto forma di riduzioni o soppressioni di dazi a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo o al termine di periodi transitori della durata da cinque a dieci anni, a seconda della sensibilità dei prodotti. La Svizzera beneficia dunque dell'eliminazione dei dazi doganali su prodotti trasformati quali il caffè, determinati preparati alimentari, in particolare sulle minestre e le salse, compresi quelli a base di caffè, e sulle acque minerali. Per alcuni prodotti trasformati quali la cioccolata, determinati prodotti di confetteria e panetteria, le confetture e i prodotti alimentari per bambini, il Perù concede riduzioni dei dazi doganali. Inoltre, le Parti s'impegnano a eliminare qualsiasi sussidio all'esportazione sui prodotti soggetti a concessioni tariffarie. Se una parte dovesse effettuare restituzioni all'esportazione su tali prodotti, l'altra Parte potrà, a titolo di compensazione, aumentare le aliquote di dazio all'importazione dei prodotti in questione (art 3.4). Il Perù può inoltre mantenere il suo sistema della fascia di prezzo (price band), che si applica a un numero
ristretto di prodotti agricoli (art. 3.5). Questo sistema, che costituisce uno strumento della politica agricola comune della Comunità Andina di cui il Perù fa parte, è un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi. Un miglioramento dell'accesso ai rispettivi mercati verrà esaminato periodicamente in virtù di una clausola di revisione specifica (art. 3.7).

4.1.3

Regole d'origine, procedure doganali e facilitazione degli scambi

Le regole d'origine (art. 2.3 e allegato V), alle quali bisogna conformarsi affinché una merce rientri nel regime preferenziale dell'Accordo di libero scambio per quanto riguarda i dazi doganali e le misure di salvaguardia, corrispondono ampiamente al modello europeo. Come negli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati dell'AELS e, rispettivamente, il Messico, il Cile o la Colombia, il loro contenuto è un po' meno restrittivo per quel che concerne i prodotti industriali, nel rispetto degli interessi delle Parti. Le loro rispettive imprese, infatti, vista la dimensione dei mercati interni, devono includere nei loro prodotti finiti una parte più importante di input provenienti dall'esterno della zona di libero scambio. Per contro, l'Accordo di libero scambio non prevede la tolleranza generale del 10 per cento per il trattamento dei prodotti in Stati terzi (outward processing), contemplata negli accordi europei.

Gli Stati dell'AELS hanno pure rinunciato al divieto di rimborso dei dazi doganali all'importazione sulle materie che confluiscono nella composizione dei prodotti 5418

(drawback). La regola del trasporto diretto consente di separare gli invii di merci in un Paese di transito senza che la merce perda il suo carattere originario (allegato V, art. 14). Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria d'esportazione svizzera e facilita così le nostre esportazioni. Le prove d'origine sono riprese dagli accordi europei, come il formulario «Certificato di circolazione delle merci EUR.1» e la dichiarazione d'origine che figura sul retro della fattura, incluse le possibilità del sistema dell'esportatore riconosciuto.

L'Accordo comprende inoltre disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa in materia doganale (art. 2.3 e allegato VI), che consentiranno alle autorità doganali delle Parti di farvi ricorso al fine di garantire che la loro legislazione doganale venga applicata correttamente. Per facilitare il commercio, l'Accordo comprende pure misure di agevolazione degli scambi (art. 2.4 e allegato VII), tese a impegnare le Parti al rispetto degli standard internazionali in occasione della messa a punto delle procedure doganali. Inoltre, gli esportatori potranno sottomettere le dichiarazioni alla dogana in via elettronica. Il Perù potrà beneficiare, tuttavia, di un termine di transizione di due anni a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, che gli consentirà di effettuare gli adeguamenti necessari.

L'Accordo di libero scambio istituisce un sottocomitato misto (cfr. n. 4.8.1) per le questioni relative agli scambi di merci, all'origine e alle procedure doganali, incaricato di scambiare informazioni in ambito doganale, di disciplinare le questioni di cooperazione amministrativa e di preparare gli emendamenti tecnici relativi al commercio (art. 2.5 e allegato V, art. 33).

4.2

Servizi

L'Accordo di libero scambio concluso con il Perù non contiene un corpus di regole in materia di servizi paragonabile a quello contenuto nei capitoli sui servizi di altri accordi conclusi recentemente. Nel capitolo 4 dell'Accordo, le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS)17 e convengono che terranno negoziati relativi a un capitolo sugli scambi di servizi entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, determinati aspetti particolari legati ai servizi sono oggetto di disposizioni materiali. Si tratta del riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi (art. 4.2 e allegato X). Le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche (art. 4.2) sono identiche a quelle del GATS. Ciononostante, una serie di regole specifiche supplementari sul riconoscimento sono contenute nell'allegato relativo al riconoscimento delle qualifiche (cfr. n. 4.2.1). L'articolo e l'allegato sul riconoscimento delle qualifiche sono identici alle relative disposizioni contenute negli accordi di libero scambio con la Colombia, con il Giappone e con gli Stati del Consiglio di Cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo (GCC)18.

17 18

RS 0.632.20, allegato 1.B Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar

5419

4.2.1

Riconoscimento delle qualifiche

L'allegato X dell'Accordo di libero scambio contiene disposizioni supplementari sul riconoscimento delle qualifiche che vanno oltre il GATS. Esse si applicano al riconoscimento delle qualifiche acquisite sul territorio di un'altra Parte contraente (art. 1). Le Parti si sforzano di incoraggiare le autorità competenti e le associazioni professionali presenti sul loro territorio nazionale a riconoscere le qualifiche di un'altra Parte dell'Accordo (art. 4). Oltre alle esigenze in materia di autorizzazioni, licenze o certificati per prestatori di servizi, l'allegato X obbliga le Parti contraenti a dotarsi anche di procedure che diano a un prestatore di servizi la possibilità di richiedere il riconoscimento della sua formazione o della sua esperienza professionale acquisita, dei requisiti soddisfatti o delle licenze e certificati concessi sul territorio di un'altra Parte contraente. Nel caso di un'insufficienza, il richiedente ne è informato e gli vengono proposte le modalità per ottenere l'equivalenza, ad esempio mediante l'acquisizione di un'esperienza supplementare sotto sorveglianza di un esperto, mediante una formazione complementare o il superamento di esami (art. 2).

L'Accordo di libero scambio prevede inoltre che le Parti stabiliscano o designino organi di contatto presso i quali i prestatori di servizi potranno informarsi sui criteri e sulle procedure in materia di concessione, di rinnovo o di mantenimento di licenze o di esigenze di qualifica e ottenere informazioni relative alle procedure da seguire per richiedere il riconoscimento delle qualifiche (art. 3).

4.3

Investimenti

Le disposizioni relative agli investimenti (cap. 5) dell'Accordo di libero scambio con il Perù si applicano unicamente allo stabilimento di imprese, ossia all'accesso degli investimenti diretti al mercato (fase del cosiddetto «pre-establishment») e non coprono i settori dei servizi (art. 5.1). Considerata l'assenza di un capitolo completo dedicato ai servizi, gli investimenti nel settore dei servizi saranno disciplinati nella fase del «pre-establishment» dalle disposizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS)19, mentre la protezione degli investimenti (fase del «post-establishment») è disciplinata, per la Svizzera, nel suo accordo bilaterale con il Perù sulla promozione e la tutela reciproche degli investimenti. L'accordo bilaterale tra la Svizzera e il Perù sulla promozione e la tutela reciproche degli investimenti è in vigore dal 23 novembre 199320. Quest'ultimo si applica agli investimenti autorizzati (fase del «post-establishment») e prevede in particolare un trattamento non discriminatorio, garanzie di diritto internazionale in caso di espropriazione e il libero trasferimento di capitale e dei relativi pagamenti. Insieme, l'Accordo di libero scambio e l'accordo bilaterale di protezione degli investimenti coprono dunque l'intero ciclo di vita di un investimento, dall'accesso al mercato allo sfruttamento fino alla sua liquidazione.

In via di principio, l'Accordo di libero scambio conferisce agli investitori delle Parti contraenti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa in un'altra Parte contraente alle stesse condizioni dei residenti nazionali (art. 5.3). Il principio del trattamento nazionale sancito nell'Accordo di libero scambio si applica alla costituzione, all'acquisizione e al mantenimento non solo di imprese con personalità giuridica 19 20

RS 0.632.20, allegato 1.B RS 0.975.264.1

5420

propria, ma anche di succursali e rappresentanze. Sono considerati investitori ai sensi dell'Accordo le persone fisiche o giuridiche provenienti da una Parte contraente. In via di principio, il divieto della discriminazione si applica senza eccezioni.

In questo ambito, tuttavia, i Paesi contraenti hanno la possibilità di fare riserve sotto forma di un elenco negativo (art 5.4. e allegato XI). Le Parti contraenti hanno il diritto di far ricorso a tali riserve o deroghe (condizioni di trattamento diverse tra investitori nazionali e stranieri) in una forma o nell'altra.

Le riserve svizzere vertono sull'acquisto di immobili, su determinate disposizioni di diritto delle società e su alcune prescrizioni nel settore dell'energia. Le riserve attuali del Perù concernono innanzitutto la pesca artigianale, alcune disposizioni di diritto delle società (in particolare il fatto di esigere determinate quote di impiegati nazionali), il settore audiovisivo e l'industria d'artigianato artistico peruviano. Inoltre, il Perù si riserva il diritto di introdurre o di mantenere misure discriminatorie in diversi settori dell'economia o a favore di gruppi di persone. Si tratta di misure che concernono in particolare la proprietà immobiliare lungo i suoi confini nazionali, il suo litorale marittimo e sulle isole che gli appartengono o che mirano a tutelare le minoranze svantaggiate e i gruppi etnici. Rimane possibile l'adozione di ulteriori riserve, a condizione che il livello generale degli impegni assunti dalle Parti contraenti (il Perù e gli Stati dell'AELS) non si riduca e che le altre Parti siano informate o, su loro richiesta, consultate (art. 5.4 par. 4). Gli Stati dell'AELS e il Perù dovranno verificare periodicamente le riserve nell'ottica di una loro riduzione o eliminazione (art. 5.4 par. 3 e art. 5.9).

Contrariamente all'accordo di libero scambio con la Colombia, quello con il Perù non contiene disposizioni sulla libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti.

Ciò risulta dal fatto che il Perù non si è lasciato convincere che la ripresa dell'articolo sui trasferimenti del GATS non implica alcuna ripresa da parte del Perù della lista di eccezioni alla libertà di trasferimento prevista nel capitolo sugli investimenti dell'accordo tra il Perù e gli Stati Uniti, sull'esempio dell'Accordo di libero scambio
nordamericano (NAFTA). Dal canto suo, l'AELS non era disposta ad accettare una lista d'eccezioni al libero trasferimento a complemento delle disposizioni del GATS. Il fatto che le Parti abbiano comunque accettato il capitolo in assenza di una tale disciplina è dovuto a circostanze particolari: da una parte, la Svizzera e la Norvegia dispongono già della garanzia del libero trasferimento in virtù del loro accordo bilaterale di promozione e tutela degli investimenti. D'altra parte, in considerazione del fatto che la legislazione interna del Perù sugli investimenti prevede garanzie sul libero trasferimento dei capitali, il Liechtenstein e l'Islanda hanno reputato sufficienti tali disposizioni peruviane per un'accettazione del capitolo, pur non disponendo di un accordo bilaterale di protezione con il Perù.

L'Accordo contiene, tra l'altro, una clausola di revisione che chiede esplicitamente alle Parti di esaminare l'eventualità di includere una clausola sul trasferimento alla luce dei negoziati che potrebbero essere condotti nell'ambito dei servizi (art. 5.9).

Affinché una Parte contraente sia in grado di gestire un investimento effettuato sul territorio di un'altra Parte contraente, una disposizione relativa al personale con funzioni chiave prevede che l'investitore e il suo personale con funzioni chiave (ad esempio dirigenti, consulenti, esperti) potranno recarsi nello Stato ospite. Tuttavia, rimane espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti sull'accesso al mercato del lavoro (art. 5.5). Questa disposizione non implica dunque per la Svizzera alcun obbligo che vada al di là della sua legislazione interna.

5421

Per quanto concerne le abituali eccezioni relative, in particolare, alla protezione dell'ordine pubblico e della sanità, le regole sancite nell'articolo XIV del GATS si applicano mutatis mutandis (art. 5.8).

4.4

Proprietà intellettuale

Il capitolo 6 (Protezione della proprietà intellettuale) obbliga le Parti a garantire una protezione effettiva della proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni specifiche dell'Accordo di libero scambio (art. 6.1). Le Parti assicurano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale e adottano in particolare misure per impedire la contraffazione e la pirateria. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio21). Le Parti riconoscono che la protezione e l'attuazione effettiva dei diritti della proprietà intellettuale contribuiscono a promuovere l'innovazione tecnologica, il suo trasferimento e la sua diffusione in maniera tale da favorire, in particolare, il benessere sociale ed economico, nel rispetto di un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti (art. 6.2). Le categorie di proprietà intellettuale protette dall'Accordo di libero scambio sono precisate nell'articolo 6.3.

Nell'articolo 6.4, le Parti confermano gli impegni contratti nell'ambito degli accordi che costituiscono, a livello internazionale, i fondamenti dell'attuale protezione in materia di proprietà intellettuale. Esse confermano anche i loro impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 196722, dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 197123, dalla Convenzione di Roma24 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Le Parti si impegnano inoltre ad aderire, entro l'entrata in vigore dell'Accordo, ad altri accordi internazionali in materia di armonizzazione e protezione della proprietà intellettuale: al Trattato di Budapest25 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali26 e al Trattato di cooperazione in materia di brevetti27. Inoltre, le Parti aderiranno, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, al Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi28 e al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore29. Infine, esse aderiranno il più presto possibile al Protocollo del 27 giugno 198930 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi come pure all'Atto di Gine-

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RS 0.632.20, allegato 1.C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.162 RS 0.232.141.1 RS 0.231.171.1 RS 0.231.151 RS 0.232.112.4

5422

vra relativo all'Accordo dell'Aia31 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Alla stregua dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia, quello con il Perù comprende disposizioni, nell'ambito della proprietà intellettuale, relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali (art. 6.5). I diritti e gli obblighi degli Stati dell'AELS e del Perù in materia d'accesso alle risorse genetiche e di suddivisione equa dei benefici risultanti dall'utilizzo delle risorse genetiche rimangono disciplinati dalla Convenzione internazionale del 5 giugno 199232 sulla diversità biologica (CBD). L'Accordo di libero scambio riconosce l'importanza e il valore della biodiversità e delle conoscenze tradizionali a essa connesse. Le Parti sono tenute, in particolare, a determinare le condizioni d'accesso alle loro risorse genetiche nel rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili sul piano internazionale e interno. In tal modo, saranno in particolare tenute a esigere che le richieste di brevetti contengano una dichiarazione dell'origine o della fonte di una risorsa genetica a cui un inventore o il richiedente avrà avuto accesso. Le Parti s'impegnano inoltre ad adottare provvedimenti, nella misura in cui ciò sia opportuno, per garantire una suddivisione equa e leale dei benefici derivanti da una risorsa genetica o dal sapere tradizionale.

L'Accordo contiene inoltre una serie di norme materiali di protezione specifiche che interessano determinati settori del diritto della proprietà intellettuale. Nel settore dei marchi, le Parti hanno concordato in particolare di estendere il campo di protezione ai marchi sonori, impegnandosi a rafforzare la protezione dei marchi noti come pure quella dei marchi e dei segni su Internet mediante la ripresa delle relative raccomandazioni comuni dell'OMPI (art. 6.6). Per quanto concerne le indicazioni geografiche, l'Accordo garantisce una protezione contro l'utilizzo e la registrazione di designazioni che contengono indicazioni geografiche per prodotti o servizi che non sono originari del territorio indicato o che rischiano d'indurre i consumatori in errore quanto alla vera origine dei prodotti e servizi (art. 6.7). Nell'intento di rafforzare ulteriormente la protezione delle indicazioni geografiche, la Svizzera
e il Perù hanno convenuto di negoziare e concludere, al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio, un accordo bilaterale sulla protezione e il riconoscimento reciproci delle indicazioni geografiche (art. 6.7 par. 5). Per i diritti d'autore, la protezione conferita ai diritti della personalità viene estesa alle rappresentazioni visive (art. 6.8). Nel campo dei brevetti, il livello di protezione conferito dall'Accordo corrisponde alle norme e agli obblighi dell'Accordo TRIPS (art. 6.9).

Inoltre, le disposizioni statuiscono che le Parti esamineranno la possibilità di garantire una protezione dei brevetti sulle piante nel caso in cui una tale protezione mancasse nella legislazione nazionale. L'Accordo prevede pure che le Parti possano prolungare la protezione dei brevetti per i medicinali oltre il termine di protezione ordinario per compensare la riduzione del periodo di sfruttamento del brevetto dovuta al tempo richiesto dalla procedura ufficiale di autorizzazione per l'immissione nel mercato (art. 6.9 par. 5). Questa disposizione corrisponde agli impegni contratti dal Perù in questo settore con gli Stati Uniti nell'ambito del relativo accordo di libero scambio. Oltre a ciò, in materia di protezione dei dati confidenziali d'analisi da fornire nell'ambito di una procedura d'immissione nel mercato, la Parti hanno concordato un livello di protezione analogo a quello stipulato nell'accordo di 31 32

RS 0.232.121.4 RS 0.451.43

5423

libero scambio tra il Perù e gli Stati Uniti. In tal modo, la durata della protezione dei dati confidenziali d'analisi corrisponde a dieci anni per i prodotti agrochimici e, normalmente, a cinque anni per i prodotti farmaceutici. Per questi ultimi è tuttavia possibile un periodo di protezione più breve (art. 6.11). A differenza della Colombia, il Perù non è stato in grado di fornire all'AELS, per i prodotti farmaceutici, garanzie per limitare il ricorso a periodi più brevi di cinque anni unicamente a casi eccezionali, motivati da ragioni di salute pubblica. Infine, il Perù si sforzerà di estendere da dieci a quindici anni o più la durata di protezione dei disegni e modelli (art. 6.10).

Le disposizioni del capitolo relative alle procedure per l'ottenimento, il mantenimento e la messa in atto della proprietà intellettuale equivalgono, in via di principio, agli standard dell'accordo TRIPS. L'Accordo di libero scambio contiene inoltre una disposizione relativa alla promozione della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione tra le Parti (art. 6.18). A tale scopo saranno designati organi di contatto (allegato XII).

Per molti aspetti relativi alla proprietà intellettuale, l'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Perù va oltre l'accordo TRIPS dell'OMC e costituisce così un progresso rispetto al regime multilaterale. Ad eccezione di qualche differenza marginale, le disposizioni dell'Accordo corrispondono a quelle del capitolo corrispondente dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Colombia. Per la Svizzera, che nel raffronto internazionale dispone già di un sistema elaborato di protezione della proprietà intellettuale garante di un elevato livello, le disposizioni dell'Accordo non implicano alcun obbligo che oltrepassi la sua legislazione interna.

4.5

Appalti pubblici

Il capitolo 7 (Appalti pubblici) disciplina le condizioni e le procedure d'accesso agli appalti pubblici tra le Parti. Esso riprende le principali disposizioni del pertinente accordo plurilaterale dell'OMC attualmente in revisione (Accordo sugli appalti pubblici in revisione, AAP33). Questo concerne segnatamente la portata e il campo d'applicazione (art. 7.1), i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (secondo i quali ogni Parte accorda ai beni e ai servizi delle altre Parti e ai loro fornitori un trattamento non meno favorevole rispetto a quello concesso a beni, servizi e fornitori nazionali, art. 7.4), il divieto di misure di compensazione chiamate «offsets» (art. 7.4), le informazioni sul sistema delle offerte e dell'aggiudicazione degli appalti (art. 7.9 e 7.6), le condizioni di partecipazione (art. 7.11­7.13), i fascicoli di gara (art. 7.14­7.16), i termini (art. 7.17), le offerte e le aggiudicazioni (art. 7.18­7.20 e 7.21­7.24), la trasparenza e la divulgazione delle informazioni (art. 7.25 e 7.26), i processi di ricorso (art. 7.27) nonché le clausole di eccezione (art. 7.2). Tanto il Perù quanto gli Stati dell'AELS membri dello spazio economico europeo (AEE) considerano in particolare gli accordi quadro una parte integrante delle procedure, motivo per cui tale strumento viene menzionato nell'articolo relativo alle procedure per le gare d'appalto (art. 7.18).

33

Dal dicembre 2006, le Parti dell'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici sono concordi sul progetto di testo dell'AAP riveduto. I negoziati sugli impegni specifici di ogni Paese sono tuttavia ancora in corso.

5424

L'accesso ai mercati è garantito per gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione di quelli figuranti negli impegni della Svizzera nell'ambito dell'AAP del 15 aprile 199434 (allegati XIII e XIV). L'accordo contiene inoltre una clausola ­ anche chiamata clausola «inhouse» ­ che consente di escludere dalla copertura gli acquisti effettuati tra enti aggiudicatori. Come già nel quadro dell'AAP nei confronti degli altri Stati dell'AELS e dell'UE e come nel caso degli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e, rispettivamente, il Cile e la Colombia, la Svizzera ha sottoposto, su base reciproca, il livello comunale alle disposizioni pertinenti dell'Accordo. Per quanto concerne i valori soglia, la Svizzera mantiene quelli stabiliti nell'AAP, mentre il Perù applicherà valori nettamente inferiori (ossia i valori soglia definiti nel suo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti). Essi determinano l'importo a partire dal quale gli appalti pubblici sono soggetti all'Accordo e di conseguenza sono oggetto di un bando di gara pubblico. Per garantire la reciprocità in questo settore, l'AELS e il Perù hanno concordato una disposizione che sottolinea l'importanza della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) peruviane ai mercati degli Stati dell'AELS senza per questo creare nuovi impegni né discriminazioni per la Svizzera (art. 7.29).

Ulteriori disposizioni concernono l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (art. 7.5), la modifica degli elenchi degli enti aggiudicatori (art. 7.28) e la cooperazione tecnica (cfr. n. 4.7), soprattutto nell'ottica di una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici e della partecipazione delle PMI (art. 7.30) e la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte potrà accordare a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 7.31).

Le disposizioni dell'Accordo di libero scambio in materia di appalti pubblici portano agli Stati dell'AELS e al Perù un grado di accesso ai reciproci mercati ampiamente equivalente a quello derivante dall'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici e, per l'AELS, a quello che il Perù accorda agli Stati Uniti. Inoltre, dato che le Parti si sono dichiarate disposte a sottomettere il livello comunale alle discipline
sugli appalti pubblici, la copertura equivale a grandi linee anche a quella dell'Accordo bilaterale su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici siglato nel 1999 tra la Svizzera e l'UE35. Questo risultato è tanto più importante se si considera che il Perù, contrariamente agli Stati dell'AELS, non è membro dell'AAP e, per lo meno a questo stadio, non intende aderirvi.

4.6

Concorrenza

La liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi, come quella degli investimenti all'estero, può essere ostacolata da restrizioni alla concorrenza dovute alle imprese. È per questo che gli accordi di libero scambio dell'AELS prevedono solitamente regole tese a proteggere la concorrenza da comportamenti che la limitano e da pratiche che ne ostacolano il funzionamento, senza per questo mirare all'armonizzazione delle politiche delle parti contraenti in materia di concorrenza.

34 35

RS 632.231.422 Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; RS 0.712.052.68.

5425

I principi generali che disciplinano la politica della concorrenza in Perù sono enunciati nella Costituzione (diritto alla libera iniziativa privata; lo Stato quale promotore della libera impresa; plurilateralismo economico; sorveglianza della concorrenza sul mercato) e sono precisati in un decreto legislativo del 1991. Quest'ultimo vieta gli atti o i comportamenti che limitano o falsano la libera concorrenza mediante altre pratiche o accordi e gli atti o i comportamenti che costituiscono un abuso della posizione dominante sul mercato con effetti negativi sul benessere generale. In alcuni settori particolari, come quelli dell'elettricità e delle telecomunicazioni, le pratiche in materia di concorrenza sono rette da meccanismi specifici. In termini generali, compete all'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la protezione della proprietà intellettuale sorvegliare l'applicazione delle regole generali in materia di libera concorrenza in tutti i settori, ad eccezione di quello delle telecomunicazioni, controllato da due altre istituzioni.

Nel capitolo 8 (Politica della concorrenza), le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo di libero scambio (art. 8.1). Esse si impegnano ad applicare in maniera trasparente, non discriminatoria ed equa la loro legislazione nazionale sulla concorrenza in modo da impedire che tali pratiche limitino i vantaggi derivanti dall'Accordo (art. 8.2 par. 2). Vengono espressamente citati a questo proposito gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, che pregiudicano la concorrenza, le pratiche concertate e l'abuso della posizione dominante (art. 8.2 par. 1); pratiche che in Svizzera sottostanno alla legge del 6 ottobre 199536 sui cartelli.

Inoltre, l'Accordo prevede tutta una serie di norme tese a rafforzare la cooperazione tra le Parti per quanto concerne l'applicazione della loro relativa legislazione (art. 8.3). Tra queste, si segnalano la notifica reciproca delle misure adottate nell'ambito del diritto della concorrenza che tangono gli interessi di un'altra Parte (art. 8.3 par.2), la possibilità di una presa di posizione sulle misure di una Parte (art. 8.3 par. 3) o di esigere che quest'ultima reprima le pratiche che pregiudicano la concorrenza
e compromettono gli interessi di un'altra Parte (art. 8.3 par. 4), l'incoraggiamento allo scambio di informazioni (art. 8.3 par. 5) e la possibilità per le Parti di stipulare convenzioni in materia (art. 8.3 par. 6). Lo scambio di informazioni rimane soggetto alle disposizioni nazionali sulla confidenzialità. L'Accordo prevede pure la possibilità di procedere a consultazioni in seno al Comitato misto istituito dall'Accordo (art. 8.4, cfr. n. 4.8.1).

Le discipline in materia di concorrenza contenute nell'Accordo di libero scambio sono applicabili all'insieme delle attività economiche coperte dall'Accordo; esse reggono i comportamenti delle imprese private e pubbliche (art. 8.5). Le controversie relative all'applicazione delle regole del capitolo 8 non sono soggette al meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 12 (art. 8.6, cfr.

n. 4.8.2).

4.7

Cooperazione economica

Analogamente ad altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS con partner dal livello di sviluppo differente da quello dei suoi Stati membri, il presente Accordo comprende, nel capitolo 10 (Cooperazione), disposizioni concernenti la cooperazio36

LCart, modificata il 20 giugno 2003; RS 251

5426

ne economica e l'assistenza tecnica. Tale cooperazione si concentrerà, in particolare, sui settori da cui dipendono il buon funzionamento dell'Accordo e la realizzazione dei suoi obiettivi (art. 10.1). Vengono espressamente citati a questo proposito il rafforzamento e lo sviluppo delle capacità commerciali (trade capacity building), la creazione di nuove opportunità di scambio e d'investimento, il miglioramento della competitività e dell'innovazione, il sostegno alla crescita economica e la riduzione della povertà. Peraltro, una buona parte sarà dedicata al potenziamento delle capacità locali di attuazione dei principi ambientali e sociali. Per garantire l'efficacia del sostegno, le misure di cooperazione adottate dipenderanno dalle strategie e dalle priorità nazionali definite dalle Parti. Alcuni progetti specifici dell'Accordo di libero scambio saranno eseguiti dal Segretariato dell'AELS, altri dai suoi Stati membri (art. 10.2).

Per quanto concerne la Svizzera, essa si propone, tra l'altro, di mettere in atto misure d'assistenza tecnica mirate (trade capacity building) nell'ottica di consentire al Perù di beneficiare appieno delle nuove opportunità offerte dal presente Accordo e di promuovere la sua integrazione nell'economia mondiale. I progetti si situeranno nel contesto delle attività di cooperazione economica allo sviluppo a favore di tale Paese, che figura tra i sette Paesi prioritari per le attività bilaterali della SECO a tale riguardo. I progetti che saranno sviluppati e gestiti dalla SECO si collocheranno nell'ambito dei crediti stanziati per la cooperazione economica allo sviluppo per il periodo 2009­201237. Questa cooperazione a favore del Perù sarà dunque dotata, come in passato, dell'importo abituale riservatole dalla SECO, ossia in media annua tra i dieci e i quindici milioni di franchi svizzeri, di cui da tre a quattro milioni saranno destinati alla promozione commerciale.

Gli organi di contatto delle Parti faciliteranno la messa in atto delle misure e dei progetti (art. 10.3).

4.8

Altre disposizioni

4.8.1

Disposizioni istituzionali

Il Comitato misto (art. 11.1) è l'organo istituito mediante il capitolo 11 (Amministrazione dell'Accordo) per garantire il buon funzionamento dell'Accordo e l'applicazione corretta delle sue norme. A tale Comitato, che si compone di rappresentanti di tutte le Parti dell'Accordo, spetta in particolare il compito di vigilare sul rispetto degli impegni presi dalle Parti (art. 11.1 par. 2 lett. a), di esaminare le possibilità di estensione e approfondimento degli stessi (art. 11.1 par. 2 lett. c) e di tenere consultazioni in caso di problemi in sede di applicazione dell'Accordo. In alcuni casi, l'Accordo conferisce al Comitato misto determinate competenze decisionali.

Ad esempio, l'Accordo conferisce al Comitato misto la facoltà di istituire, oltre al sottocomitato sugli scambi di merci, sulle regole d'origine e in materia doganale previsto dall'Accordo (art. 2.5), sottocomitati o gruppi di lavoro finalizzati ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti (art. 11.1 par. 3 lett. a). Essi agiscono su 37

Decreto federale dell'8 dicembre 2008 concernente il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; FF 2009 403

5427

mandato del Comitato misto (o, nel caso del sottocomitato sugli scambi di merci, sulle regole d'origine e in materia doganale, sulla base del mandato definito nell'Accordo).

Inoltre, il Comitato misto potrà formulare ed elaborare proposte di emendamento dell'Accordo (art. 11.1 par. 3 lett. c). In generale, tali proposte saranno presentate alle Parti per approvazione e ratifica, secondo le loro procedure interne. Il Comitato misto avrà in ogni modo la competenza di decidere di emendare gli allegati e le appendici dell'Accordo (art. 11.1 par. 3 lett. b). Questa competenza gli è delegata al fine di semplificare la procedura per gli adattamenti tecnici e facilitare così la gestione dell'Accordo. Diversi allegati agli accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS vengono regolarmente aggiornati, in particolare per tener conto dell'evoluzione del sistema del commercio internazionale (p. es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e dei loro partner). In Svizzera, tali decisioni del Comitato misto necessitano generalmente dell'approvazione del Consiglio federale38. Quest'ultimo informa l'Assemblea federale sul genere degli emendamenti nel quadro del suo rapporto annuale sugli accordi internazionali da esso conclusi. Nel caso in cui le Parti non siano in grado di mettere in atto immediatamente una decisione del Comitato misto è prevista una procedura particolare (art. 11.1 par. 4).

In quanto organo paritario, il Comitato misto prenderà le sue decisioni su base consensuale (art. 11.1 par. 8). Per adottare decisioni coercitive sarà dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti. Il Comitato misto potrà inoltre formulare raccomandazioni all'attenzione delle Parti contraenti (art. 11.1 par. 7).

Ogni Parte designerà un coordinatore per garantire il segretariato ai fini del presente Accordo (art. 11.2 par. 1).

4.8.2

Composizione delle controversie

Il capitolo 12 (Composizione delle controversie) prevede una procedura dettagliata di consultazione e arbitrato (art. 12.1­12.17), che può essere avviata se una Parte ritiene che una misura adottata da un'altra Parte sia incompatibile con gli obblighi dell'Accordo (art. 12.2). Se la controversia concerne sia le disposizioni dell'Accordo di libero scambio sia le disposizioni dell'OMC, la Parte attrice può scegliere di sottomettere il caso sia alla procedura di composizione delle controversie dell'Accordo di libero scambio sia a quella dell'OMC (art. 12.3 par. 2). Una volta effettuata, la scelta della procedura è definitiva.

L'articolo 12.5 disciplina le consultazioni formali che le Parti sono obbligate a tenere prima di poter esigere la costituzione di un tribunale arbitrale. La Parte attrice informa della sua richiesta anche le Parti che non sono coinvolte nella controversia.

Le consultazioni hanno luogo in seno al Comitato misto, salvo che una delle Parti alla controversia vi si opponga. In questo caso, le consultazioni sono bilaterali (tra il Perù da un lato e lo Stato o gli Stati dell'AELS dall'altro). Se la controversia viene composta in via amichevole, le altre Parti ne vengono informate (art. 12.5 par. 8).

38

Ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); RS 172.010.

5428

Se la controversia non può essere composta entro 60 giorni (45 in casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto dall'Accordo (entro 30 giorni per le questioni urgenti, 45 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o se la Parte convenuta non ha risposto entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di consultazione del ricorrente, la Parte attrice è abilitata a esigere la costituzione di un tribunale arbitrale (art. 12.6). Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, le Parti che non sono coinvolte nella controversia hanno, a determinate condizioni, la possibilità d'intervenire nella procedura d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 12.7).

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri; la Parte attrice e la Parte convenuta presentano ciascuna un membro (art. 12.8 par. 1 e 2). Il membro a cui spetta la presidenza viene eletto congiuntamente dalle due Parti, che possono proporre fino a quattro candidati ciascuna. Se le Parti alla controversia non raggiungono un'intesa, la nomina è affidata al Direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (art. 12.8 par. 4). La scelta dei membri del tribunale arbitrale si effettuerà in modo oggettivo e imparziale; essi disporranno delle conoscenze e delle esperienze necessarie per adempire il loro mandato (art. 12.9). Al più tardi 90 giorni (50 in casi urgenti) dopo essere stato consultato, il tribunale arbitrale rende nota la sua decisione iniziale, in merito alla quale le Parti alla controversia possono pronunciarsi entro quattordici giorni (art. 12.13 par. 1 e 2). Il tribunale arbitrale formula la sua decisione finale nei 30 giorni seguenti la presentazione della sua prima decisione (art. 12.13 par. 2). La decisione finale del tribunale arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti alla controversia (art. 12.16 par. 1). Essa viene pubblicata, salvo avviso contrario delle Parti alla controversia (art. 12.10 par. 4). Le Parti alla controversia adottano misure appropriate per mettere in atto la decisione. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di esse non rispetta la messa in atto convenuta, le Parti tengono nuove consultazioni (art. 12.16 par. 3). Se non si
raggiunge alcun'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente determinati vantaggi concessi alla Parte convenuta in virtù dell'Accordo (art. 12.17 par. 1 lett. b). In tal caso, la sospensione provvisoria delle concessioni derivanti dall'Accordo dovrà corrispondere in modo equivalente ai benefici pregiudicati dalle misure che, secondo il tribunale, hanno violato l'Accordo.

4.8.3

Preambolo, disposizioni generali, disposizioni sulla trasparenza e disposizioni finali

Il preambolo enuncia gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio; obiettivi che si collocano nel più ampio contesto delle loro relazioni e del rafforzamento dei legami tra l'Europa e l'America del Sud.

Le Parti sottolineano e riaffermano l'importanza che attribuiscono ai diritti e ai principi fondamentali in materia di democrazia e di diritti dell'uomo, di sviluppo economico e sociale come pure ai diritti dei lavoratori, al diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite39, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­ nonché alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Il preambolo 39

RS 0.120

5429

riprende inoltre gli obiettivi formulati nell'articolo 1.2 (Obiettivi), in particolare la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, conformemente alle regole dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la liberalizzazione reciproca degli appalti pubblici, la promozione della riduzione della povertà, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e l'estensione del commercio mondiale. Inoltre, le Parti affermano il loro sostegno ai principi del governo delle imprese enunciati nel Patto mondiale delle Nazioni Unite40, la loro intenzione di promuovere la trasparenza e la loro volontà di debellare la corruzione.

Ai sensi dell'articolo 1.1 del capitolo 1 (Disposizioni generali), gli Stati dell'AELS e il Perù istituiscono una zona di libero scambio mediante la conclusione dell'Accordo di libero scambio e di accordi bilaterali complementari sul commercio di prodotti agricoli. Altre disposizioni concernono l'applicabilità dell'Accordo al territorio delle Isole Svalbard (art. 1.3) e il rapporto con altri accordi internazionali (art. 1.4). L'Accordo non avrà alcun effetto sui diritti e sugli obblighi che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS (art. 1.5) né limiterà la sovranità fiscale delle Parti (art. 1.7). Sono tuttavia fatte salve, a questo proposito, le disposizioni che mirano a garantire il principio del trattamento nazionale (art. 2.11 e 5.3) nei relativi settori.

Per tener conto della crescente importanza che riveste il commercio elettronico per lo sviluppo del commercio internazionale in generale, l'Accordo di libero scambio contiene un articolo (art. 1.8) e un allegato (allegato I) a tale riguardo. In virtù dell'articolo 1.8, le Parti riconoscono, da un lato, il ruolo sempre più importante del commercio elettronico per gli scambi commerciali reciproci e si impegnano, dall'altro, a intensificare la loro cooperazione in materia di commercio elettronico, al fine di consolidare le disposizioni dell'Accordo relative agli scambi di merci (cfr. n.

4.1) e di servizi (cfr. n. 4.2). Le modalità di questa cooperazione, che poggia principalmente su uno scambio di informazioni, sono disciplinate nell'allegato. Inoltre, in quest'ultimo le Parti riconoscono la facoltà del commercio elettronico di migliorare il commercio internazionale, l'importanza di non
erigere barriere al suo utilizzo e sviluppo, nonché la necessità di creare un contesto di fiducia per i suoi utenti. Infine, le Parti affermano la loro intenzione di proseguire i loro sforzi di promozione del commercio elettronico tra di esse.

Il capitolo 9 (Trasparenza, art. da 9.1 a 9.2) tratta l'obbligo d'informazione che incombe alle Parti. Esse devono infatti pubblicare o rendere altrimenti accessibili le leggi, i regolamenti e le decisioni amministrative di portata generale, come pure gli accordi internazionali e, nella misura della loro disponibilità, le decisioni giudiziarie che possono influire sull'attuazione dell'Accordo. A questo obbligo di natura generale si aggiunge, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, il compito di informare e di rispondere a ogni richiesta d'informazioni relativa a misure in grado di influire sull'applicazione dell'Accordo. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti designeranno e comunicheranno la loro rispettiva autorità incaricata di assicurare lo scambio di tali informazioni.

Il capitolo 13 (Disposizioni finali) disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 13.2, cfr. n. 6), gli emendamenti dello stesso (art. 13.3, cfr. n. 4.8.1) il recesso di una Parte o l'estinzione dell'Accordo (art. 13.5), le relazioni tra l'Accordo principale e gli accordi complementari (art. 13.6, cfr. n. 5) nonché l'ammissione di nuove 40

http://www.unglobalcompact.org/languages/french/index.html

5430

Parti. L'Accordo è aperto all'adesione di altri Stati, su invito del Comitato misto e a condizioni e modalità che dovranno essere negoziate con le Parti (art. 13.4). In caso di divergenze tra i testi originali in inglese e in spagnolo dell'Accordo di libero scambio prevale la versione inglese (art. 13.7). Il governo di Norvegia è il Depositario dell'Accordo (art. 13.8).

5

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Perù

Poiché le importazioni svizzere provenienti dal Perù si compongono per una parte non trascurabile di prodotti agricoli (cfr. n. 2), in questo ambito i negoziati con il Perù si sono rivelati assai difficili. Tuttavia, è stato possibile rispondere, in sostanza, alle principali aspettative del Perù in materia di concessioni sul commercio dei prodotti agricoli senza che la Svizzera abbia dovuto fare concessioni che avrebbero rimesso in questione la sua politica agricola.

Gli accordi agricoli bilaterali di ciascuno Stato dell'AELS con il Perù riguardano il commercio di prodotti non contemplati nell'Accordo di libero scambio (art. 2). Tali accordi sono vincolati giuridicamente all'Accordo di libero scambio (art. 11, cfr.

n. 4.8.3) e non possono esplicare i loro effetti in maniera autonoma. L'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù (allegato 3 al presente messaggio) si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2).

Nel settore non tariffario, l'accordo rimanda alle regole pertinenti dell'OMC (art. 8) o a quelle dell'Accordo di libero scambio (art. 5). Questo vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati. In caso di controversie, sarà possibile ricorrere sia alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC sia a quella prevista dall'Accordo di libero scambio (cfr. n. 4.8.2). È prevista l'istituzione di un Comitato agricolo bilaterale addetto alla gestione e allo sviluppo dell'accordo agricolo (art. 6), che presumibilmente si riunirà contemporaneamente alle riunioni del Comitato misto dell'Accordo di libero scambio.

Nel settore tariffario, le Parti si scambiano concessioni tariffarie per una serie di prodotti. Il Perù concede alla Svizzera la franchigia doganale, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, per il 73 per cento delle linee tariffarie dei prodotti agricoli di base, tra cui il vino, i sigari e le sigarette. Inoltre, il Perù accorda alla Svizzera un contingente tariffario annuo di 500 tonnellate in franchigia di dazio per tutti i formaggi. Al di là di questo contingente, i dazi doganali che si applicano ai formaggi saranno completamente eliminati al termine di un periodo transitorio di 17 anni.

Infine, la Svizzera beneficerà anche di un contingente tariffario annuo di 100 tonnellate, anch'esso in
franchigia di dazio, per la carne secca (allegato I).

In cambio, la Svizzera consolida contrattualmente quasi il 95 per cento delle concessioni che già accordava al Perù su base autonoma nell'ambito del suo sistema di preferenze generalizzate (SPG). Per i rimanenti prodotti, che in passato beneficiavano pure di un accesso preferenziale conformemente all'SPG, la Svizzera prolungherà l'applicazione dell'SPG fino a quando manterrà il suo sistema SPG su base autonoma e il Perù si qualificherà per tale sistema. Ciò concerne innanzitutto determinati prodotti sensibili come lo zucchero, per i quali la Svizzera non è in grado di accordare concessioni contrattuali. La situazione del commercio agricolo per i prodotti che rimangono coperti su una base autonoma nell'ambito dell'SPG sarà riesaminata 5431

dopo il termine del periodo di attuazione del Ciclo di Doha o al più tardi otto anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 3 par. 3). La Svizzera accorda inoltre concessioni (allegato II) sotto forma di riduzione o soppressione dei dazi doganali all'importazione per una serie di prodotti per i quali il Perù ha fatto valere un interesse particolare, in particolare i fiori recisi, gli asparagi, diversi tipi di pimento, i carciofi, le banale, le sigarette e i sigari, il formaggio, l'uva da vino e alcuni preparati di legumi. Laddove applicabili, le concessioni della Svizzera si effettuano nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali.

A prescindere da una riduzione del 20 per cento dei dazi doganali sull'importazione di fiori recisi al di fuori del contingente tariffario dell'OMC41, la Svizzera non ha fatto concessioni che non fossero già state accordate ad altri partner di libero scambio o accordate autonomamente nell'ambito dell'SPG. La protezione doganale è mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera.

L'Accordo non compromette neppure gli obblighi multilaterali che la Svizzera ha già contratto.

Le regole di origine (cfr. n. 4.1.3) e le disposizioni in materia di procedure doganali pertinenti dell'Accordo di libero scambio si applicano al commercio di prodotti agricoli coperti dall'accordo agricolo bilaterale (art. 4).

6

Entrata in vigore

L'articolo 13.2 paragrafo 2 dell'Accordo di libero scambio prevede che quest'ultimo entrerà in vigore il 1° giugno 2011 per le Parti che avranno depositato i loro strumenti di ratifica almeno due mesi prima di tale data, a condizione che il Perù sia una di tali Parti. In caso contrario, l'Accordo entrerà in vigore tra il Perù e uno Stato dell'AELS il primo giorno del terzo mese successivo al deposito, da parte del Perù e di tale Stato, dei rispettivi strumenti di ratifica (art. 13.2 par. 3). Per gli Stati dell'AELS che depositeranno i loro strumenti di ratifica dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultima avverrà il primo giorno del terzo mese seguente il giorno del deposito dei loro strumenti di ratifica (art. 13.2 par. 4). Nella misura in cui le prescrizioni nazionali lo consentono, le Parti possono applicare gli accordi a titolo provvisorio. Conformemente all'articolo 13.6 paragrafo 1 dell'Accordo di libero scambio e all'articolo 11 paragrafo 2 dell'accordo agricolo bilaterale, quest'ultimo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

41

La Svizzera ha potuto fare una tale concessione viste le riforme approvate al suo interno in merito a questi prodotti, ossia la riduzione graduale del tasso fuori contingente fino a raggiungere il livello di quello contingentale.

5432

7

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La Svizzera accorda già al Perù, su base autonoma nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG), concessioni tariffarie unilaterali di portata largamente paragonabile a quelle previste dall'Accordo (cfr. n. 4.1.1). Dato che una parte considerevole delle importazioni provenienti dal Perù è già esonerata dai dazi doganali nell'ambito dell'SPG, le entrate doganali subiranno una diminuzione unicamente nella misura (limitata) in cui le concessioni dell'Accordo oltrepassano quelle dell'SPG (p. es. per le banane e l'uva da vino). Nel 2009, l'ammontare di tali entrate doganali prelevate su importazioni provenienti dal Perù si è attestato a 1,8 milioni di franchi. La perdita dei dazi doganali che risulterà dall'Accordo di libero scambio, che dovrebbe essere pari al massimo a 1,8 milioni di franchi all'anno, va inoltre messa in relazione all'ampliamento degli sbocchi sul mercato peruviano per le esportazioni svizzere.

Le misure di accompagnamento (cooperazione economica e assistenza tecnica) relative alla messa in atto dell'Accordo di libero scambio con il Perù si effettueranno nell'ambito dei crediti e delle risorse finanziarie previste a tale scopo (cfr. n. 4.7).

Il crescente numero di accordi di libero scambio da mettere in atto e sviluppare può avere effetti sull'organico della Confederazione. Per il periodo dal 2010 al 2014 le risorse necessarie sono state messe a disposizione. Durante questo lasso di tempo, gli accordi in questione non genereranno alcuna domanda di personale supplementare. Le risorse necessarie alla negoziazione di nuovi accordi e all'approfondimento ed estensione degli accordi esistenti dopo il 2014 saranno valutate nel 2013 dal DFE.

Per i Cantoni e i Comuni, gli accordi conclusi con il Perù non avranno ripercussioni né sulle finanze né sul personale.

8

Ripercussioni economiche

L'Accordo di libero scambio garantisce agli Stati dell'AELS, su base reciproca, un accesso non discriminatorio al mercato peruviano per i prodotti industriali (in particolare rispetto ai nostri principali concorrenti, ossia gli Stati Uniti, il Canada, l'UE e il Giappone, che hanno anch'essi concluso o stanno negoziando con il Perù accordi preferenziali). Inoltre, gli Stati dell'AELS e il Perù otterranno un accesso al mercato degli appalti pubblici ampiamente paragonabile a quello previsto dall'Accordo plurilaterale dell'OMC, attualmente in revisione, un livello di protezione della proprietà intellettuale in numerosi ambiti superiore agli standard previsti nell'Accordo TRIPS dell'OMC, nonché agevolazioni e garanzie giuridiche per gli investimenti.

Grazie all'abolizione dei dazi doganali e alla garanzia di un accesso al mercato senza discriminazioni per gli investimenti e gli appalti pubblici, questi accordi con il Perù avranno conseguenze positive per le imprese e i consumatori sia svizzeri sia peruviani. L'eliminazione da parte del Perù dei dazi doganali all'importazione favorirà le esportazioni svizzere verso tale Paese. Sebbene lo sgravio dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dal Perù rimanga limitato considerato il loro livello già basso (cfr. n. 7), i consumatori in Svizzera e le imprese nazionali che importano semiprodotti dal Perù beneficeranno comunque di una diminuzione dei prezzi. Tutti elementi, questi, che contribuiranno a rafforzare la piazza economica svizzera.

5433

Dato che tutte le concessioni accordate dalla Svizzera al Perù nel settore agricolo sono già state accordate ad altri partner di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito dell'SPG e siccome tutte le concessioni sono fatte nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC (laddove questi esistono), non sono da attendersi particolari ripercussioni sull'agricoltura svizzera (cfr. n. 5).

9

Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'accordo agricolo bilaterale conclusi con il Perù rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200842 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200843 sul programma di legislatura 2007­2011.

10

Rapporto con l'OMC e con il diritto comunitario

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e il Perù hanno aderito all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le Parti dell'Accordo sono dell'avviso che quest'ultimo sia conforme agli impegni che si sono assunte aderendo all'OMC. Gli accordi di libero scambio sono sottoposti a un esame da parte dell'Organo competente dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né agli obiettivi della sua politica di integrazione europea; in particolare, nessun diritto né obbligo della Svizzera nei confronti dell'UE viene pregiudicato.

11

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'Accordo di libero scambio con il Perù. In virtù del Trattato del 29 marzo 192344 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'Accordo di libero scambio relative alla circolazione delle merci. In virtù dello stesso Trattato, si applica al Principato del Liechtenstein anche l'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Perù (art. 1 par. 2 dell'accordo agricolo).

42 43 44

FF 2008 627 e 661 FF 2008 7470 RS 0.631.112.514

5434

12

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù

Non esistono versioni autentiche dei testi dei presenti accordi in una delle lingue ufficiali della Svizzera. In ogni modo, la stipulazione di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera ha sempre adottato in passato in materia di negoziazione e conclusione di accordi di libero scambio. Tale prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201045 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (OLing) nonché alla relativa nota esplicativa che il Consiglio federale ha approvato mediante decisione del 4 giugno 201046. Inoltre, considerato il volume di tali accordi, la redazione di versioni originali nelle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti richiederebbe un impiego sproporzionato di risorse.

Tuttavia, l'assenza di una versione autentica dei testi di tali accordi in una delle lingue ufficiali della Svizzera richiede che essi siano tradotti nelle tre lingue ufficiali, fatti salvi i relativi allegati e protocolli. Gli allegati dell'Accordo di libero scambio comprendono diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200447 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200448 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna49, o sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS50. Inoltre, le traduzioni dell'Allegato V dell'Accordo di libero scambio che concernono le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate elettronicamente dall'Amministrazione federale delle dogane51. Infine, la lista delle concessioni agricole accordate dal Perù alla Svizzera in lingua originale spagnola e quella relativa al sistema peruviano della fascia di prezzo («price band system») in lingua originale spagnola contenute, rispettivamente, nell'allegato I e nell'allegato III dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Perù, che sono pubblicati nella
Raccolta ufficiale, vengono mantenute nella loro lingua originale.

Questa scelta è giustificata da ragioni di certezza del diritto, vista l'assenza di un'equivalenza accertata tra la tariffa doganale peruviana, su cui si basano tali liste, e la tariffa doganale svizzera. Questa procedura è stata adottata anche in passato, in particolare per gli accordi agricoli bilaterali tra la Svizzera e il Messico, il Cile, la Corea del Sud, la Colombia e gli Stati del GCC. Per contro, i rimanenti contenuti degli allegati I e III dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Perù sono tradotti nelle tre lingue ufficiali.

45 46 47 48 49 50 51

RS 441.11 http://www.bak.admin.ch/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/ 00616/index.html?lang=it RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/it.html http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/peru.aspx http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it

5435

13

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)52, gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione, sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali gli accordi internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di sei mesi (art. 13.5 dell'Accordo di libero scambio). La denuncia dell'Accordo implica automaticamente la scadenza dell'Accordo agricolo (art. 13.6 par. 2 dell'Accordo di libero scambio e art. 11 par. 4 dell'accordo agricolo). Gli accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale e la loro attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

I presenti Accordi contengono diverse disposizioni che stabiliscono norme di diritto (concessioni doganali, principi di parità di trattamento ecc.). Per sapere se si tratta di disposizioni legislative importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 200253 sul Parlamento, LParl), che sottostanno a referendum facoltativo, va notato, da una parte, che le disposizioni degli accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 198654 sulla tariffa delle dogane conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie. D'altra parte, tali disposizioni non sono da qualificarsi fondamentali in quanto non sostituiscono disposizioni di diritto interno né comportano decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli impegni assunti in questi accordi non oltrepassano quelli contratti nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista del loro tenore, essi sono concepiti in maniera analoga ad altri accordi conclusi negli ultimi anni con Paesi terzi nell'ambito dell'AELS.

Anche la loro importanza
giuridica, economica e politica è simile. Le differenze esistenti in alcuni settori rispetto ad accordi conclusi in passato (p. es. in materia di agevolazione degli scambi o di biodiversità) non comportano alcun obbligo supplementare importante per la Svizzera.

Al momento di pronunciarsi sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli accordi di libero scambio conclusi ulteriormente, le due Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sono soggetti al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione.

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sulla consultazione (LCo)55, non è di regola prevista alcuna procedura di consultazione per accordi che non sottostanno a referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, a meno che non si tratti di progetti di grande portata politica, finanziaria, economica, ecolo52 53 54 55

RS 101 RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061

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gica, sociale o culturale o che la loro esecuzione non sia affidata in larga misura a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del loro contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, gli accordi in questione corrispondono essenzialmente agli accordi di libero scambio e agli accordi agricoli già conclusi dalla Svizzera. Non si tratta dunque di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo e i Cantoni sono stati consultati conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)56 sia in sede di preparazione del mandato di negoziazione sia, nella misura ritenuta necessaria, durante i negoziati stessi. Inoltre, dato che gli accordi non vengono attuati in misura considerevole al di fuori dell'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare a una procedura di consultazione.

56

RS 138.1

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