Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1003 del 26 agosto 2010

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Sciroppo di frutta fabbricato secondo il diritto francese e legalmente immesso in commercio in Francia può essere importato o fabbricato e immesso in commercio in Svizzera, anche se non è conforme alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e della Francia. In particolare, è determinante il seguente atto normativo: Décret no 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops (versione consolidata del 5 agosto 2008)3.

3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) J.O. du 23/08/1992 Page 11524 (NOR ECOC9200075D) RS 172.021

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5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

31 agosto 2010

Ufficio federale della sanità pubblica

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