Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1004 del 26 agosto 2010

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Gazosa con anidride carbonica fabbricata secondo il diritto italiano e legalmente immessa in commercio in Italia può essere importata o fabbricata e immessa in commercio in Svizzera, anche se non è conforme alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e dell'Italia. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 2093 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 95/34/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE).

Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 1074 (attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per loro preparazione).

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 515 (attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana).

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) Pubblicato nel S. O. alla Gazzetta Uff. n. 96 del 24 aprile 1996 Pubblicato nel S. O. alla Gazzetta Uff. n. 39 del 17 febbraio 1992 Pubblicato nel S. O. alla Gazzetta Uff. n. 49 del 28 febbraio 2004 ­ Supplemento Ordinario n. 30

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2010-2037

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi6.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 1117 (Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).

Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione)8.

3. Onere Se la gazosa con anidride carbonica contiene taurina, non può essere oltrepassato un valore di 0,1 %.

4. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

5. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

31 agosto 2010

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Ufficio federale della sanità pubblica

GU n.178 del 24/07/1958 Pubblicato nel. S. O. alla Gazzetta Uff. n. 39 del 17 febbraio 1992 GU L 328 del 15.12.2009, pagg. 78­82 RS 172.021

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