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Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea-Città nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010 del 18 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti gli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici; viste le seguenti basi legali cantonali: ­ § 6 e § 8a della legge elettorale del Cantone di Basilea-Città, ­ ordinanza del Cantone di Basilea-Città del 26 maggio 2009 sulla sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero; vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; esaminata una richiesta della Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea-Città del 3 maggio 2010, decreta: 1.

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La richiesta del Cantone di Basilea-Città del 3 maggio 2010 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11

2010-1668

4275

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea-Città nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010. DCF

2.

La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura: a. per la votazione popolare federale del 26 settembre 2010 gli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Città possono esprimere il voto a scelta in modo convenzionale o per via elettronica.

Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno degli Stati seguenti: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Vaticano; b. gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto possono esprimere il loro voto tramite il sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra scelto dal Cantone di Basilea-Città4. I dettagli della collaborazione tra i due Cantoni sono retti dalla Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; c. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 25 settembre 2010 alle ore 12.00; d. i voti espressi per via elettronica dagli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città e i voti espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale dal Cantone di Basilea-Città; e. il Cantone di Basilea-Città è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta; f. la sperimentazione del voto elettronico interessa soltanto le votazioni federali.

2.

Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.

3.

Comunicazione alla Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea-Città da parte della Cancelleria federale.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4

Cfr. FF 2010 4279

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