10.073 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Polonia per evitare le doppie imposizioni del 25 agosto 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

In nome del Consiglio federale svizzero: 25 agosto 2010

2010-1919

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Polonia per evitare le doppie imposizioni prevede di inserire una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. Altri punti della revisione riguardano l'introduzione di un'aliquota dello zero per cento sui dividendi da partecipazioni determinanti e sui dividendi a istituzioni di previdenza nonché un'aliquota zero per pagamenti di interessi tra imprese associate. Secondo il Protocollo proposto, la Convenzione sarà inoltre completata da una clausola arbitrale e da una disposizione che tiene conto a livello fiscale dei contributi alla previdenza.

I Cantoni e le associazioni dell'economia interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato delle negoziazioni

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.964.91; di seguito CDI-P) reca la data 2 settembre 1991. Finora non è stata sottoposta a revisione.

La CDI-P non include disposizioni particolari sullo scambio di informazioni. Conformemente alla prassi svizzera l'assistenza amministrativa è perciò limitata a informazioni che servono all'applicazione della Convenzione. Vista la prassi in materia di convenzioni per quanto concerne l'assistenza amministrativa perseguita dalla Svizzera fino al mese di marzo del 2009 nei confronti degli Stati membri dell'UE, la Svizzera e la Polonia avevano deciso, all'inizio del 2009, di avviare negoziati per completare la CDI-P con una disposizione sullo scambio d'informazioni nei casi di frode fiscale e per società holding e avevano fissato una prima tornata di negoziati all'inizio del mese di aprile 2009.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, la Polonia è stato il primo Paese con cui la Svizzera ha avviato negoziati per l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni secondo gli standard OCSE nella convenzione. La Svizzera ha colto l'occasione della revisione della convenzione per aggiornarla e conseguire determinati miglioramenti. I negoziati si sono conclusi il 1° luglio 2009 dopo tre tornate con 4919

la parafatura del Protocollo che modifica la Convenzione (di seguito: Protocollo di modifica). Il Protocollo di modifica è stato firmato il 20 aprile 2010 a Varsavia.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate dalla conclusione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni hanno accolto favorevolmente la revisione della CDI-P.

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Valutazione

L'introduzione dell'aliquota zero e la riduzione dell'ammontare della partecipazione sui dividendi da partecipazioni determinanti annullano i carichi fiscali residui nei rapporti di gruppo con la società madre svizzera. Inoltre, per dividendi a istituzioni di previdenza l'aliquota zero semplifica gli investimenti transfrontalieri di questi investitori istituzionali. Nell'ambito degli interessi e dei canoni è stato raggiunto un risultato equilibrato che, grazie al ritardo nell'applicazione, concede agli attori interessati sufficiente tempo per abituarsi alle nuove condizioni. Con questa regolamentazione è stato possibile ancorare nelle relazioni bilaterali il contenuto dell'articolo 15 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (cosiddetto Accordo sulla fiscalità del risparmio, RS 0.641.926.81). La nuova disposizione sullo scambio d'informazioni corrisponde allo standard OCSE e limita lo scambio di informazioni a domande nella singola fattispecie. Grazie alla clausola arbitrale e alla disposizione che tiene conto a livello fiscale dei contributi al sistema previdenziale dell'altro Stato contraente è stato possibile raggiungere due obiettivi della recente politica svizzera in materia di convenzioni. Nel presente Protocollo è stato raggiunto un risultato equilibrato che contribuirà all'ulteriore positivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento alle disposizioni del Protocollo di modifica

Il presente Protocollo modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione del 1991 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il contenuto principale di queste modifiche è illustrato di seguito.

Articolo I del Protocollo di modifica concernente l'articolo 2 della Convenzione (Imposte considerate) Il sistema fiscale polacco ha subito alcuni cambiamenti negli scorsi anni. Sono in particolar modo state abrogate le tasse di compensazione e l'imposta sugli stipendi e sui salari. Inoltre l'imposta sull'industria agricola è ora di fatto un'imposta immobiliare, ragion per cui non figurano più tra le imposte comprese nella Convenzione.

L'elenco delle imposte polacche è stato pertanto adeguato alla realtà attuale.

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Articolo II del Protocollo di modifica concernente l'articolo 4 della Convenzione (Residente) La revisione è stata impiegata per adeguare la disposizione in materia di residenza al tenore più recente del modello di convenzione dell'OCSE. Ora viene stabilito esplicitamente che anche gli Stati contraenti e le loro suddivisioni politiche o i loro enti locali sono inclusi nel termine di residenza.

Articolo III del Protocollo di modifica concernente l'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) Nel paragrafo 2 la disposizione vigente prevede un diritto d'imposizione dei dividendi dello Stato della fonte pari al 15 per cento, e nel caso di una partecipazione del 25 per cento, viene ridotto al 5 per cento. Il paragrafo 2 rivisto lascia l'imposta residua generale per i dividendi al 15 per cento. Su richiesta svizzera si è però potuto convenire un'aliquota dello zero per cento sui dividendi da partecipazioni determinanti e per dividendi a istituzioni di previdenza (par. 2a). Sono considerate partecipazioni determinanti le partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale della società distributrice, purché siano state possedute dalla società per almeno due anni.

La durata minima di detenzione del capitale è stata inclusa su richiesta della Polonia per impedire gli abusi. Se la durata di detenzione di due anni non è soddisfatta al momento della distribuzione dei dividendi, è tuttavia possibile fruire dell'aliquota zero se la durata di detenzione è soddisfatta in un momento successivo. Al riguardo può essere applicata per analogia la prassi sviluppata in relazione all'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Articolo IV del Protocollo di modifica concernente l'articolo 11 della Convenzione (Interessi) Secondo la disposizione vigente l'imposta residua massima sugli interessi ammonta al 10 per cento. L'introduzione generale dell'aliquota zero sugli interessi è stata respinta dalla Polonia, rimandando in particolare alle ripercussioni finanziarie. Nel quadro di una soluzione globale è stato però possibile convenire una riduzione dell'imposta residua al 5 per cento con aliquota zero per società associate. Nel Protocollo della Convenzione (n. 3) è definita l'espressione di società associate.

Secondo il Protocollo sono imprese associate se vi è almeno il 25 per cento di partecipazione diretta,
o se detengono indirettamente una partecipazione di almeno il 25 per cento tramite una società in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE).

La regolamentazione per società associate si fonda sulla direttiva CEE concernente gli interessi e i diritti di licenza1 (Direttiva 2003/49/CE) come pure sull'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Poiché, ai sensi di questa direttiva e dell'Accordo sulla fiscalità di risparmio, la Polonia beneficia di un periodo transitorio per l'introduzione dell'aliquota zero fino al 30 giugno 2013, è stato convenuto che queste modifiche saranno applicate soltanto a partire da tale data. Fino ad allora varrà la disposizione vigente.

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Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003).

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Articolo V del Protocollo di modifica concernente l'articolo 12 della Convenzione (Canoni) Analogamente alla disposizione per gli interessi, l'articolo 12 attualmente in vigore prevede un'imposta residua del 10 per cento sui canoni. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, nel numero 3 del Protocollo della Convenzione viene sancito che il diritto di imposizione per i canoni deve essere concesso esclusivamente allo Stato di residenza, fintantoché la Svizzera non introduce un'imposta alla fonte sui canoni. La Svizzera non ha potuto dare seguito alla richiesta della Polonia di stralciare senza sostituire questo numero. Poiché tuttavia un diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte era di importanza decisiva per la Polonia, nel quadro della soluzione globale le delegazioni hanno convenuto uno stralcio del numero 3 del Protocollo e una riduzione dell'aliquota residua per i canoni dal 10 al 5 per cento come pure un'aliquota zero per le società associate. La definizione di «società associate» del Protocollo della Convenzione menzionata più sopra è applicabile anche ai canoni.

Affinché la Svizzera sia certa di non essere svantaggiata nei confronti dell'UE e dello SEE per quel che concerne i canoni, la Polonia è disposta a concederle una clausola della nazione più favorita (numero 5 del Protocollo della Convenzione).

Qualora la Polonia in futuro dovesse convenire con uno Stato membro dell'UE o dello SEE in una Convenzione contro la doppia imposizione, o in un'altra Convenzione, un'aliquota di imposta residua inferiore al 5 per cento, essa è immediatamente applicabile anche nei confronti della Svizzera.

Questa nuova disposizione verrà applicata soltanto a partire dal 1° luglio 2013, analogamente a quella concernente gli interessi. L'attuale aliquota zero per i canoni è pertanto ancora in vigore fino al 30 giugno 2013.

Articolo VI del Protocollo di modifica concernente l'articolo 13 della Convenzione (Utili di capitale) Conformemente al modello di convenzione dell'OCSE, il diritto di imposizione per gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni in società immobiliari è assegnato in un nuovo paragrafo 4 allo Stato in cui sono situati i beni. Da parte svizzera viene stabilito nell'articolo concernente i metodi (art. 23) che la Svizzera esenta tali utili solo se la loro imposizione
in Polonia è comprovata.

Articolo VII del Protocollo di modifica concernente l'articolo 15 della Convenzione (Lavoro subordinato) Su richiesta della Polonia, nel quadro del compromesso globale, il calcolo dei 183 giorni non si basa più sull'anno civile ma su di un periodo di 12 mesi.

Articolo IX del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 della Convenzione (Procedura amichevole) Questa disposizione prevede l'introduzione nella Convenzione di una clausola arbitrale che si basa su quella contenuta nel modello di convenzione dell'OCSE.

Essa è conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al Messaggio concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica (FF 2007 5985).

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La procedura d'arbitrato è avviata su richiesta del contribuente interessato qualora le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non riescano a trovare un accordo amichevole entro tre anni dalla presentazione del caso e in nessuno degli Stati contraenti è già stata emessa una decisione giurisdizionale. Il lodo arbitrale è vincolante per gli Stati contraenti, a condizione che nessuno dei contribuenti interessati si opponga alla decisione. Le questioni concernenti la procedura devono essere ancora convenute dalle autorità competenti.

Articolo X del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25a della Convenzione (Scambio d'informazioni) Sulla scia della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare alla luce della crisi finanziaria, la collaborazione internazionale ha assunto ulteriore importanza. La Svizzera sostiene da sempre gli sforzi compiuti in tal senso. Con la revoca della riserva all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera si impegna politicamente a riprendere gli standard relativi a questo articolo e al suo commento. L'approvazione della Polonia dipendeva da una revisione il più possibile conforme a questo standard OCSE. Il successo finale della revisione dipendeva quindi segnatamente da come sarebbe stato disciplinato il campo d'applicazione materiale dello scambio di informazioni.

La disposizione parafata corrisponde in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe previste alle disposizioni sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della Convenzione o del diritto interno o l'applicazione di tutte le imposte. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing
expedition»). Viene inoltre stabilito che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le sue fonti d'informazione prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Polonia purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Sebbene volesse limitare lo scambio di informazioni alle imposte considerate nella Convenzione, soprattutto per evitare sovrapposizioni con altri Accordi internazionali (ad es. con l'Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, RS 0.351.926.81), la Svizzera ha dovuto in questo caso distanziarsi da questo principio su espressa richiesta della Polonia, che faceva dipendere la chiusura del negoziato dalla ripresa del tenore del paragrafo 1 dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Qualsiasi accordo che potrebbe essere applicabile parallelamente dovrà essere sempre esaminato nel singolo caso secondo le sue peculiarità e secondo il principio della lex specialis.

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Il paragrafo 2 contiene le norme concernenti la segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte. Le informazioni possono quindi essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante.

Per mantenere ristretta la cerchia di persone che hanno accesso alle informazioni trasmesse e diminuire in tal modo il rischio di abuso, nel quadro dei negoziati la Svizzera mira sempre a rinunciare alla trasmissione delle informazioni alle autorità di vigilanza. Il commento al modello di convenzione dell'OCSE prevede espressamente la possibilità di una limitazione di questo tipo. Poiché per la Polonia era prioritario attenersi al modello di convenzione dell'OCSE, le parti hanno convenuto l'adozione di questo punto nel quadro del compromesso globale. Le autorità di vigilanza hanno pertanto accesso alle informazioni trasmesse e sono al contempo vincolate alle prescrizioni del segreto d'ufficio.

È inoltre prevista la possibilità di impiegare le informazioni scambiate per altri scopi non fiscali, se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. In tal modo è possibile evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate
e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita soltanto alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i rapporti di partecipazione delle persone. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La 4924

disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono e devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di una frode fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti, il secondo periodo accorda agli Stati contraenti la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. La procedura applicabile sarà oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale. Questa dovrà tuttavia essere sostituita da una legge.

Le disposizioni dell'articolo 25a sono ulteriormente precisate nel Protocollo della Convenzione.

La disposizione del Protocollo stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 7 lett. a e b).

Nel Protocollo sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (n. 7 lett. c). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Su richiesta della Polonia la disposizione è stata completata da una dichiarazione che le richieste di informazioni devono essere trattate secondo il principio della buona fede. Dal punto di vista svizzero quest'aggiunta ha carattere puramente dichiarativo, dato che l'obbligo delle parti di agire in buona fede risulta già dalle norme generali d'interpretazione di trattati internazionali (art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111).

Queste esigenze limitano lo scambio di informazioni a domande concrete concernenti casi specifici. Uno Stato contraente non è obbligato a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità
per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico nell'assistenza amministrativa internazionale, se il suo diritto interno lo prevede (n. 7 lettera d). Poiché la Polonia, visto il tenore proposto dalla Svizzera, temeva la possibilità che i contribuenti mettessero in discussione il diritto della Polonia allo scambio automatico di informazioni, le delegazioni hanno convenuto un tenore che tenesse conto di entrambi gli interessi.

Infine vengono garantiti i diritti procedurali del contribuente (n. 7 lett. e). In principio la Polonia aveva chiesto la possibilità di limitare i diritti procedurali in caso di domande in materia penale fiscale. La Svizzera non ha potuto accogliere una tale richiesta. Nel quadro della soluzione globale, in questo punto importante per la Svizzera ci si è accordati sulla proposta di quest'ultima. In compenso alla Polonia è stata accordata la possibilità di trasmettere le informazioni ricevute alle autorità di vigilanza in conformità al tenore del modello di convenzione dell'OCSE (par. 2).

Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore. Per gli anni precedenti, lo scambio di 4925

informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione secondo l'attuale disposizione in materia di assistenza amministrativa.

Articolo XI del Protocollo di modifica concernente il Protocollo della Convenzione L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (il cosiddetto Accordo di libero scambio, RS 0.142.112.681) coordina i sistemi di previdenza degli Stati partecipanti. L'Accordo di libero scambio è applicabile a tutti i rami della sicurezza sociale: vecchiaia, invalidità, decesso, malattia, maternità, infortunio e disoccupazione nonché assegni famigliari e vale per i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che lavorano, hanno lavorato in Svizzera o in uno Stato UE e che si sono trasferiti in un altro Paese. Esso prevede di principio la subordinazione al sistema previdenziale di uno Stato.

Poiché le regole dell'Accordo di libero scambio concernenti la sicurezza sociale e professionale non coincidono con quelle della convenzione contro la doppia imposizione relative all'imposizione del reddito del lavoro, capita regolarmente che una persona abiti in uno Stato e paghi i contributi di previdenza, ma lavora in un altro Stato in cui il suo reddito viene tassato. Nel quadro dei negoziati le parti hanno potuto convenire che tali contributi debbano essere considerati nello Stato del luogo di lavoro alle stesse condizioni fiscali dei contributi del sistema previdenziale dello Stato in cui si lavora. Ciò è stato stabilito nel numero 7 del Protocollo della Convenzione.

In Svizzera, la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali e alla previdenza professionale è già considerata in modo forfettario nelle tariffe dell'imposta alla fonte. Dunque la prassi svizzera in vigore soddisfa già la regola contenuta nella disposizione.

Le altre disposizioni del Protocollo della Convenzione sono state presentate nel quadro dei commenti ai singoli articoli della Convenzione.

Articolo XII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore e applicabilità) Le disposizioni del Protocollo sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Tuttavia, come menzionato più sopra, per quel che concerne gli interessi e i canoni è stata convenuta l'applicabilità a partire dal 1° luglio 2013.

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Ripercussioni finanziarie

In linea di principio, l'introduzione di un'aliquota zero e la riduzione dell'ammontare della partecipazione sui dividendi da partecipazioni determinanti provocano perdite fiscali. Esse dovrebbero però essere di entità moderata, dato che i dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 25 per cento sono già esenti da imposta in virtù dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Altre perdite sono legate alla riduzione dell'imposta residua sugli interessi dal 10 al 5 per cento, applicabile a partire dal 1° luglio 2013. D'altra parte la riduzione delle aliquote residue comporterebbe un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e quindi entrate fiscali supplementari.

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L'introduzione di una clausola arbitrale non incide direttamente sulle entrate fiscali svizzere. Invece, il fatto di poter richiedere una procedura d'arbitrato, può contribuire a far sì che gli Stati contraenti limitino eventuali addebiti a un livello ragionevole, cosa che contribuisce alla protezione delle entrate fiscali svizzere.

L'obbligo di fornire assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente, da un lato, e l'accesso su domanda a informazioni bancarie per scopi fiscali dall'altro, può in una certa misura mettere in dubbio l'attrattiva della piazza economica svizzera, causando indirettamente effetti indesiderati per le entrate fiscali svizzere. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (RS 101, Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione del 1991. Il Protocollo è stato concluso per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

Il presente Protocollo di modifica prevede di creare la possibilità per i contribuenti di avviare una procedura d'arbitrato per i casi di doppia imposizione. La Convenzione conclusa con il Sudafrica contiene una disposizione simile. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni prevede invece un'assistenza amministrativa ampliata conformemente al modello di convenzione dell'OCSE. Questo fatto è 4927

un'importante novità nella prassi svizzera in materia di convenzioni. Rispetto alle altre, la nuova Convenzione contiene pertanto nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Polonia per evitare le doppie imposizioni sarà quindi sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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