B Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 20101, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 24 marzo 20002 sul personale federale Titolo prima dell'art. 27
Sezione 3a: Trattamento dei dati Art. 27, rubrica Principi Art. 27a (nuovo) Sistema informatico di gestione del personale 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) gestisce per conto dell'Amministrazione federale un sistema informatizzato di gestione del personale. Tale sistema serve all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare:
1 2
a.
la gestione centralizzata dei dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale e la loro utilizzazione da parte delle unità amministrative;
b.
il trattamento dei dati concernenti il salario e l'esecuzione di valutazioni, simulazioni di budget e pianificazioni delle spese di personale;
c.
l'integrazione della gestione dei dati nel sistema di gestione finanziaria e di contabilità;
d.
la gestione dei dati utili al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali.
FF 2010 6213 RS 172.220.1
2010-1828
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Ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA. LF
2
I dati di cui al capoverso 1 lettera d sono gestiti con l'accordo dell'interessato.
Nel sistema informatico di gestione del personale possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
3
a.
nazionalità;
b.
pensionamento per ragioni mediche;
c.
congedo parentale;
d.
riduzione della capacità al guadagno;
e.
livello di valutazione assegnato sulla base della valutazione delle prestazioni;
f.
competenze sociali e professionali;
g.
dati concernenti lo sviluppo del personale, in particolare il promovimento dei quadri, lo sviluppo delle capacità gestionali e la valutazione delle potenzialità;
h.
pignoramento del salario.
Ciascuna unità amministrativa rileva i dati dei propri impiegati. È responsabile della protezione di tali dati.
4
I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi delle finanze e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema informatico di gestione del personale nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti.
5
6
Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.
l'organizzazione e la gestione del sistema informatico di gestione del personale;
b.
il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi;
c.
i diritti di trattamento dei dati;
d.
i cataloghi di dati;
e.
la garanzia della sicurezza e della protezione dei dati;
f.
la comunicazione a organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, mediante procedura di richiamo, di dati del sistema informatico di gestione del personale che non siano degni di particolare protezione.
Art. 27b (nuovo)
Dossier di candidatura
I candidati a un impiego possono presentare il dossier di candidatura in forma cartacea o in forma elettronica.
1
2 Il datore di lavoro può digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.
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3
Il consenso esplicito dei candidati è necessario per: a.
l'esecuzione di test della personalità;
b.
l'acquisizione di informazioni referenziali;
c.
il ricorso a perizie grafologiche.
Soltanto i servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e le persone responsabili della scelta finale hanno accesso ai dossier di candidatura. Possono trattarli in un sistema informatico se sono protetti dall'accesso di terzi non autorizzati.
4
Il datore di lavoro o l'unità amministrativa competente è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema informatico; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti i cui centri di prestazione di servizi in materia di personale hanno accesso ai dossier di candidatura.
5
6 Al termine della procedura di selezione, i dati dei candidati assunti sono trasferiti nel sistema informatico di gestione del personale di cui all'articolo 27a.
I dossier di candidatura cartacei dei candidati non assunti sono restituiti a questi ultimi. Eccezion fatta per la lettera di candidatura, gli altri dati sono distrutti entro tre mesi. Sono fatti salvi eventuali accordi particolari con i candidati. La durata di conservazione di un dossier può essere prorogata se ciò è necessario per il trattamento di un ricorso secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19953 sulla parità dei sessi.
7
Art. 27c (nuovo)
Atti del personale
Gli atti del personale possono contenere i seguenti dati personali degni di particolare protezione: 1
3
a.
i dati di cui all'articolo 27b;
b.
i certificati medici;
c.
le conclusioni tratte da constatazioni mediche del servizio medico;
d.
la durata delle assenze dovute a malattia o infortunio;
e.
le valutazioni delle prestazioni e le concertazioni degli obiettivi, nonché le decisioni basate su una valutazione;
f.
le competenze sociali e professionali;
g.
i risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità;
h.
le cariche pubbliche e le occupazioni accessorie;
i.
gli atti procedurali e le decisioni concernenti inchieste disciplinari;
j.
le decisioni relative al pignoramento del salario;
k.
gli annunci all'AI e le notifiche di infortuni;
RS 151.1
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l.
le decisioni del'Ufficio AI, dell'INSAI e dell'assicurazione militare;
m. i dati di cui all'articolo 3 della legge federale del 24 marzo 20004 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); n.
l'appartenenza religiosa degli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento;
o.
le decisioni del servizio preposto al controllo di sicurezza relativo alle persone;
p.
gli estratti di sentenze giudiziarie, per determinare il diritto agli assegni familiari;
q.
gli attestati di lavoro.
Il datore di lavoro può digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.
2
Hanno accesso agli atti del personale soltanto i servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e i superiori responsabili, nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti. Possono trattarli in un sistema informatico se sono protetti dall'accesso di terzi non autorizzati.
3
Il datore di lavoro o l'unità amministrativa competente è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema informatico; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti i cui centri di prestazione di servizi in materia di personale hanno accesso agli atti del personale.
4
Le valutazioni delle prestazioni e le decisioni prese sulla base di tali valutazioni possono essere conservate per dieci anni al massimo. Allo scadere del termine tali documenti sono distrutti.
5
6 In via eccezionale, tali documenti possono essere conservati più a lungo se lo giustifica l'esistenza di controversie concernenti il rapporto di lavoro. In tal caso i documenti sono distrutti al più tardi al termine del procedimento.
7
Le disposizioni d'esecuzione disciplinano: a.
4
l'organizzazione e la gestione del sistema informatico di gestione del personale;
b.
i cataloghi di dati;
c.
le misure di natura tecnica e organizzativa volte a impedire il trattamento di dati personali da parte di terzi non autorizzati;
d.
la conservazione e la distruzione dei dati, eccezion fatta per le valutazioni delle prestazioni.
RS 235.2
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2. Legge del 20 dicembre 20065 su PUBLICA Art. 11 cpv. 3 lett. d 3
La Commissione della cassa emana segnatamente: d.
il regolamento d'investimento, comprese le strategie d'investimento (art. 15 cpv. 2);
Art. 15
Investimento del patrimonio e impiego dei redditi patrimoniali
Il patrimonio è investito interamente secondo i principi adottati dalla Commissione della cassa in materia di politica dei rischi e le corrispondenti strategie d'investimento.
1
2
La Commissione della cassa definisce un'apposita strategia d'investimento per: a.
i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 1;
b.
i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3;
c.
gli altri valori patrimoniali di PUBLICA, in particolare gli accantonamenti di cui all'articolo 8 capoverso 2 e il capitale d'esercizio.
3 Il ricavo o la perdita risultante dall'investimento del patrimonio è suddiviso ogni anno tra le singole casse di previdenza e PUBLICA, proporzionalmente alla loro quota rispettiva di patrimonio e conformemente alla strategia d'investimento determinante.
L'organo paritetico della singola cassa di previdenza decide in merito all'utilizzo delle somme che rimangono alla Cassa dopo aver effettuato gli accantonamenti e le riserve regolamentari. Nel caso delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3, la decisione spetta, anziché all'organo paritetico, alla Commissione della cassa.
4
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
5
RS 172.222.1
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