Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», depositata il 10 settembre 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20103, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 10 settembre 2009 «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 106
Giochi in denaro
I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica.
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La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia.
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Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.
Art. 106a (nuovo) 1
Case da gioco
La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.
Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.
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Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
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RS 101 FF 2009 6125 FF 2010 7023
2010-1959
7069
Iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune». DF
Art. 106b (nuovo)
Lotterie e scommesse
La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni.
1
I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza.
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Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.
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Art. 2 Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni insieme al controprogetto (DF concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.
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L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.
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