Decisione concernente una modifica della struttura dello spazio aereo svizzero sopra la piazza di tiro dell'aviazione Axalp-Ebenfluh durante la dimostrazione di tiro aereo delle Forze aeree svizzere nella settimana di calendario 41 del 17 settembre 2010

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC)

Oggetto:

La zona regolamentata «Axalp» (LS-R6) esistente sarà ampliata durante la dimostrazione di tiro aereo nella settimana di calendario 41. La dimostrazione delle Forze aeree con munizione pesante si svolge ogni anno nello stesso periodo. Con la presente decisione (valida fino alla sua revoca) ogni anno, nella settimana di calendario 41, la zona regolamentata in questione sarà ampliata. Durante gli orari fissati, all'interno della zona regolamentata, negli spazi aerei previsti per le manifestazioni, sono vietati i voli con aeromobili civili (per quanto riguarda le eccezioni, cfr. il contenuto della decisione).

Basi giuridiche:

Secondo l'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. Se un eventuale ricorso avesse effetto sospensivo, sarebbe impossibile uno svolgimento ordinato e sicuro della dimostrazione di tiro aereo delle Forze aeree. Di conseguenza, l'UFAC toglie l'effetto sospensivo ai ricorsi contro la presente decisione.

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2010-2568

Contenuto della decisione:

1. Fino alla revoca della presente decisione, ogni anno la zona regolamentata «Axalp» (LS-R6) sarà ampliata nella settimana di calendario 41; essa comprende le seguenti regioni: Spiez ­ Schilthorn ­ Schreckhorn ­ Melchsee ­ Escholzmatt ­ Honegg ­ Spiez.

La fascia di altezza interessata 6000 ft AMSL ­ FL 130 rimane invariata.

2. Le relative iscrizioni nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP) sono adeguate e costituiscono parte integrante della presente decisione.

Non si procede a una sovrastampa delle carte aeronautiche. Le attivazioni e le misurazioni saranno divulgate mediante NOTAM e carta DABS.

3. Nel periodo elencato al punto 1, all'interno della zona regolamentata sono vietati i voli effettuati con aeromobili civili secondo le norme del volo a vista. I voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi, a condizione di essere stati annunciati prima di entrare nella zona regolamentata, analogamente alle procedure per LS-R6, secondo la pubblicazione nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP).

4. A eventuali ricorsi contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo.

5. La presente decisione deve essere notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, e deve essere pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera 2010 interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della PA.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

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Il termine di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica, in caso di notifica personale alle parti, e il giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale.

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

17 settembre 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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