Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 574/2007/CE, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013 (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Entrato in vigore il ...

Traduzione1 Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008 Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea Direzione generale H Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 21 giugno 2007 emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera: ­

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (AL) (prima lettura)

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Adozione dell'atto legislativo 8523/07 CODEC 353 FRONT 43 ASILE 2 MIGR 26 CADREFIN 27 + COR 1

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Dal testo originale inglese.

RS 0.362.31

2009-2776

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Recepimento della decisione n° 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Scambio di note

PE/CONS 369/06 ASILE 107 MIGR 199 FRONT 242 CADREFIN 342 CODEC 1593 + COR 1 (pl) + COR 2 (dk) Data d'approvazione del Consiglio Agricoltura e pesca: 7.5.2007»3 Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione e con riserva dell'adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 21 giugno 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l'adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

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Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

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