Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Soletta nell'ambito della votazione popolare federale del 28 novembre 2010 dell'8 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti gli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici; viste le seguenti basi legali cantonali: ­

§ 91bis della legge del Cantone di Soletta del 22 settembre 1996 sui diritti politici (BGS 113.111);

­

§§ 6 e 39bis dell'ordinanza del Cantone di Soletta del 28 ottobre 2009 sui diritti politici (BGS 113.112);

vista la Convenzione del 1° luglio 2009 tra i Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che hanno scelto l'opzione di hosting, e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sulla costituzione di un consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel sistema della ditta Unisys (Svizzera) SA nell'ambito delle votazioni popolari federali; visto il contratto di licenza di software del 1° luglio 2009 tra il Cantone di Zurigo, detentore della proprietà intellettuale del sistema di voto elettronico, e il consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in occasione delle votazioni federali, cantonali e comunali composto dai Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sul rilascio dei diritti di utilizzazione del software «Vote électronique»; esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Soletta del 20 aprile 2010, decreta: 1.

1 2 3

La richiesta del Cantone di Soletta del 20 aprile 2010 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 28 novembre 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11

2010-2397

5609

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Soletta nell'ambito della votazione popolare federale del 28 novembre 2010. DCF

diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura: a. per la votazione popolare federale del 28 novembre 2010 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, su una copia del sistema di voto elettronico del Cantone di Zurigo dagli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel Cantone di Soletta. Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Città del Vaticano; b. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 27 novembre 2010 alle ore 12.00; c. i voti degli Svizzeri all'estero del Cantone di Soletta espressi per via elettronica e i voti espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento dello scrutinio, convalidati per il risultato federale; d. il Cantone di Soletta è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta; e. la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente nel Cantone di Soletta.

3.

Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.

4.

Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Soletta da parte della Cancelleria federale.

8 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5610