Decreto federale che approva e attua la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 paragrafo 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20102, decreta: Art. 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 20013 sulla cibercriminalità è approvata.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Visti gli articoli 40 e 42 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:

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a.

dichiarazione in merito all'articolo 2: La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato venga commesso violando misure di sicurezza.

b.

dichiarazione in merito all'articolo 3: La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato venga commesso a fine di lucro.

c.

riserva in merito all'articolo 6 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

d.

dichiarazione in merito all'articolo 7: La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 7 soltanto nel caso in cui il reato venga commesso con l'intento di procurare un indebito vantaggio a se stessi o a terzi oppure di arrecare un danno.

e.

dichiarazione in merito all'articolo 9 paragrafo 3: La Svizzera dichiara che, ai fini dell'articolo 9 paragrafo 2, considera «minori» tutti i soggetti di età inferiore a 16 anni.

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RS 101 FF 2010 4119 RS ...; FF 2010 4169

2010-0527

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Approva e attua la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. DF

f.

riserva in merito all'articolo 9 paragrafo 4: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9 paragrafo 2 lettera b.

g.

riserva in merito all'articolo 14 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare le misure di cui all'articolo 20 esclusivamente ai crimini e ai delitti ai sensi del Codice penale svizzero4.

h.

dichiarazione in merito all'articolo 27 paragrafo 9: La Svizzera dichiara che, nei casi urgenti ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 9, l'autorità centrale competente a ricevere tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

i.

riserva in merito all'articolo 29 paragrafo 4: La Svizzera si riserva il diritto di subordinare alla condizione prevista dall'articolo 29 paragrafo 4 l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria che richieda l'applicazione di misure coercitive.

Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

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4

a.

secondo l'articolo 24 paragrafo 7, l'autorità competente per l'invio e la ricezione delle domande di estradizione o di arresto provvisorio è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;

b.

secondo l'articolo 27 paragrafo 2, l'autorità centrale responsabile dell'invio e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;

c.

secondo l'articolo 35, il punto di contatto reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette è l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

RS 311.0

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Approva e attua la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. DF

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale5 Art. 143bis

Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati

Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo sapere che sono destinati allo scopo di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

2. Legge del 20 marzo 19816 sull'assistenza in materia penale Art. 18b (nuovo)

Dati relativi al traffico informatico

L'autorità federale o cantonale incaricata di una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all'estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:

1

a.

le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all'estero; oppure se

b.

tali dati sono stati acquisiti dall'autorità d'esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata in precedenza (art. 269­281 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 20077).

Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.

2

La decisione di cui al capoverso 1, ed eventualmente l'ordine e l'autorizzazione della sorveglianza, devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio federale.

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RS 311.0 RS 351.1 RS 312.0; RU 2010 1881

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Approva e attua la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 2.

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