Termine di referendum: 13 maggio 2010

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) (Rinaturazione) Modifica dell'11 dicembre 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 20081; visto il parere del Consiglio federale del 19 settembre 20082, decreta: I La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 4 lett. m Ai sensi della presente legge si intendono per: m.

Rivitalizzazione:

il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

Art. 32 lett. a e bbis I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori: se la portata Q347 del corso d'acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi a un'altitudine superiore a 1700 m o di un corso d'acqua non piscicolo che si trovi a un'altitudine compresa tra 1500 e 1700 m;

a.

bbis. in tratti di corsi d'acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d'acqua non siano sensibilmente pregiudicate;

1 2 3

FF 2008 7033 FF 2008 7069 RS 814.20

2008-2186

309

Rinaturazione. LF

Titolo prima dell'art. 36a

Capitolo 3: Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque Art. 36a

Spazio riservato alle acque

Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite:

1

2

a.

le funzioni naturali delle acque;

b.

la protezione contro le piene;

c.

l'utilizzazione delle acque.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

3

Titolo prima dell'art. 37 Abrogato Art. 37 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:

2

a.

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 38a

Rivitalizzazione delle acque

I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche.

1

I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio.

2

4 5

310

RS 700 RS 700

Rinaturazione. LF

Art. 39a

Deflussi discontinui

I detentori di centrali idroelettriche prendono misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi.

Su domanda del detentore di una centrale idroelettrica, l'autorità può ordinare misure di esercizio in luogo di misure di natura edile.

1

2

Le misure sono definite in base ai seguenti criteri: a.

gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua;

b.

potenziale ecologico del corso d'acqua;

c.

proporzionalità dei costi;

d.

interessi della protezione contro le piene;

e.

obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili.

Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori delle centrali idroelettriche in questione.

3

I bacini di compensazione costruiti in applicazione del capoverso 1 possono essere utilizzati ai fini dell'accumulazione per pompaggio senza modifica della concessione.

4

Art. 43a

Bilancio in materiale detritico

Il bilancio in materiale detritico di un corso d'acqua non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. I detentori degli impianti prendono le misure del caso.

1

2

Le misure sono definite in base ai seguenti criteri: a.

gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua;

b.

potenziale ecologico del corso d'acqua;

c.

proporzionalità dei costi;

d.

interessi della protezione contro le piene;

e.

obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili.

Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori degli impianti in questione.

3

Art. 62b

Rivitalizzazione delle acque

Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l'attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque.

1

311

Rinaturazione. LF

Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

2

Le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell'efficacia delle misure stesse.

3

Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere.

4

Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 19986 sull'agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici.

Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.

5

Art. 62c

Pianificazione del risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all'articolo 83b, sempreché quest'ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014.

1

2

Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili.

Art. 68

Ricomposizione particellare, espropriazione e possesso

Se l'esecuzione della presente legge lo esige, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari, sempreché un acquisto a trattative private non entri in linea di conto. La Confederazione e i Cantoni possono acquistare i diritti necessari mediante espropriazione. Possono delegare tale facoltà a terzi.

1

La procedura d'espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquistare i diritti necessari mediante trattative private o ricomposizione particellare.

2

Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile le legge federale del 20 giugno 19307 sull'espropriazione; essi prevedono che:

3

a.

il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse;

b.

il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide sulle espropriazioni.

4

Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici di compensazione ecologica.

5

6 7

312

RS 910.1 RS 711

Rinaturazione. LF

Art. 80 cpv. 3 Qualora la disposizione di misure di risanamento supplementari nelle zone inventariate secondo il capoverso 2 concerna piccole centrali idroelettriche, o altri impianti situati lungo corsi d'acqua, che presentano un valore sotto il profilo della protezione dei monumenti, l'autorità pondera gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate.

3

Sezione 2bis: Deflussi discontinui e bilancio in materiale detritico Art. 83a

Misure di risanamento

I detentori delle centrali idroelettriche esistenti e degli altri impianti esistenti situati lungo corsi d'acqua sono tenuti a prendere le misure di risanamento adeguate secondo le prescrizioni di cui agli articoli 39a e 43a entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 83b

Pianificazione e rapporto

I Cantoni pianificano le misure di cui all'articolo 83a e stabiliscono i termini per la loro attuazione. Tale pianificazione comprende anche i provvedimenti che i detentori di centrali idroelettriche devono prendere in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19918 sulla pesca.

1

I Cantoni presentano la pianificazione alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014.

2

3

Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sulle misure attuate.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 19919 sulla sistemazione dei corsi d'acqua Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a Gli interventi sui corsi d'acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle acque vanno sistemati in modo da:

2

a.

8 9

Concerne soltanto il testo francese.

RS 923.0 RS 721.100

313

Rinaturazione. LF

Art. 7 Abrogato Art. 8

Forma dei contributi

La Confederazione accorda le indennità ai Cantoni sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

1

Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

2

2. Legge del 26 giugno 199810 sull'energia Art. 15abis

Indennizzo del concessionario

D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e il Cantone interessato e sentito il concessionario, la società nazionale di rete rimborsa a quest'ultimo i costi dei provvedimenti di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199111 sulla protezione delle acque o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199112 sulla pesca.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15b cpv. 1 lett. d e 4, primo periodo La società nazionale di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare:

1

d.

l'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15abis.

La somma dei supplementi non può superare 0,7 centesimi per kWh sul consumo finale per anno; almeno 0,5 centesimi di tale somma sono riservati alla rimunerazione per l'immissione di energia di cui all'articolo 7a e al massimo 0,1 centesimi all'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15abis. ...

4

3. Legge federale del 4 ottobre 199113 sul diritto fondiario rurale Art. 62 lett. h L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: h.

10 11 12 13

314

da parte del Cantone o di un Comune ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensa-

RS 730.0 RS 814.20 RS 923.0 RS 211.412.11

Rinaturazione. LF

zione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche nonché a scopo di sostituzione reale per tali esigenze.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»14 sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 2 febbraio 201015 Termine di referendum: 13 maggio 2010 Ritiro condizionato dell'iniziativa popolare del 3 luglio 2006 «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» 1 L'iniziativa popolare del 3 luglio 2006 «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» è stata ritirata dal comitato il 12 gennaio 2010 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF 2010 317).

2 Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la modifica dell'11 dicembre 2009 della legge federale sulla protezione delle acque (Rinaturazione) è pertanto pubblicata nel Foglio federale.

2 febbraio 2010

14 15

Cancelleria federale

FF 2007 5067 FF 2010 309

315

Rinaturazione. LF

316