Traduzione1

Convenzione sull'Istituto forestale europeo

Le Parti della Convenzione, da qui in poi indicate come Parti contraenti, richiamando le decisioni sulle foreste adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992, le proposte di azione del Gruppo intergovernativo sulle foreste e del Forum intergovernativo sulle foreste, il Programma di lavoro esteso sulla diversità biologica forestale riguardante la Convenzione sulla diversità biologica, e l'esito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile; riconoscendo il progresso e i risultati raggiunti dall'attuazione degli impegni delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa; consapevoli della natura mutevole delle foreste europee e delle questioni forestali, delle preoccupazioni sociali e del bisogno di produrre dati scientifici rilevanti, in vista di un loro positivo riflesso sui processi decisionali; considerando che l'Istituto forestale europeo fu istituito nel 1993, in base al diritto finlandese, come organismo associativo finalizzato allo studio delle scienze forestali, delle foreste e della conservazione forestale a livello europeo; convinti del valore aggiuntivo della aggregazione della silvicoltura e della ricerca forestale in un quadro internazionale; auspicando di perseguire, a livello internazionale, la cooperazione in materia di silvicoltura e di ricerca forestale, evitando in tal modo la duplicazione dei lavori; hanno convenuto quanto segue: Art. 1

L'Istituto

L'Istituto forestale europeo (d'ora in avanti l'Istituto) viene qui istituito come organizzazione internazionale, che ha la sua sede a Joensuu, Finlandia.

Art. 2

Scopo e funzioni

1. Lo scopo dell'Istituto è di garantire la ricerca a livello pan-europeo tenendo presente la politica forestale, con i suoi aspetti ambientali, l'ecologia, i suoi molteplici usi, la ricerca e il benessere delle foreste europee, l'approvvigionamento e il mercato di legname ed altri prodotti forestali in modo da promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

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Traduzione del testo originale inglese.

2009-2424

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Convenzione sull'Istituto forestale europeo

2. Per poter conseguire il suo fine l'Istituto a)

provvede a dare informazioni importanti per i responsabili dei programmi politici e delle decisioni operative dei Paesi europei che riguardano le foreste e il settore dell'industria forestale;

b)

effettua ricerche negli ambiti di cui sopra;

c)

sviluppa metodi di ricerca;

d)

organizza e prende parte agli incontri scientifici; e

e)

organizza e divulga informazioni dei lavori e dei risultati conseguiti.

Art. 3

Informazione

Le Parti contraenti supportano il lavoro dell'Istituto, fornendo informazioni riguardanti le foreste su specifiche richieste, quando non sia possibile ottenere altrimenti i dati dagli organi demandati alla loro raccolta e ciò sia possibile nei termini convenienti. Per evitare un doppio lavoro, l'Istituto provvede a garantire un appropriato coordinamento con altre strutture internazionali, includendo tutte quelle demandate alla raccolta di dati.

Art. 4

Membri, Membri associati e Membri affiliati dell'Istituto

1. Le Parti contraenti sono Membri dell'Istituto.

2. Rientrano nella categoria di Membri associati, gli istituti di ricerca, le strutture didattiche, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative ed istituzioni affini degli Stati europei (da qui in avanti indicati Membri associati). La categoria dei Membri affiliati riguarda le istituzioni simili degli Stati non europei (Membri affiliati). I Membri affiliati non prendono parte al processo decisionale dell'Istituto.

Art. 5

Organi

Gli organi dell'istituto sono: ­

il Consiglio,

­

la Conferenza,

­

il Comitato direttivo, e

­

il Segretariato, presieduto dal Direttore.

Art. 6

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Membri e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Una sessione straordinaria può essere tenuta a richiesta di un Membro o del Comitato direttivo, quando la richiesta abbia l'approvazione della maggioranza semplice dei Membri.

300

Convenzione sull'Istituto forestale europeo

2. Il Consiglio: a)

designa i membri del Comitato in accordo con quanto previsto dall'articolo 8 paragrafo 2 lettere a, c e d;

b)

approva la nomina del Direttore come previsto dall'articolo 8 paragrafo 4 lettera d;

c)

stabilisce il quadro delle politiche per il lavoro dell'Istituto;

d)

prende decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria o amministrativa, sottoposte dai Membri, dalla Conferenza o dal Comitato direttivo;

e)

approva, a maggioranza semplice, le linee guida su cui si basano le attività dell'Istituto e dei suoi organi e

f)

approva ed emenda, a maggioranza semplice, le sue Norme statutarie.

3. Ogni Membro ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese per consenso, salvo sia diversamente stabilito dalla Convenzione.

Art. 7

La Conferenza

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Membri associati. La Conferenza si riunisce una volta all'anno in sessione plenaria e prende le sue decisioni a maggioranza semplice. I Membri affiliati possono partecipare alle sessioni plenarie annuali della Conferenza. Istituzioni e organizzazioni regionali e internazionali che non rientrano né tra i Membri associati né tra quelli affiliati all'Istituto possono essere invitati a prendere parte alla sessione plenaria della Conferenza in accordo con le disposizioni stabilite dal Comitato direttivo.

2. La Conferenza ha, inter alia, i seguenti compiti: a)

nomina i membri del Comitato direttivo come previsto dall'articolo 8 paragrafo 2 lettere b, c e d;

b)

determina le quote per i Membri associati e affiliati;

c)

emana raccomandazioni per dare inizio alle attività che corrispondano ai fini dell'Istituto;

d)

ratifica i rendiconti finanziari predisposti dagli uffici competenti;

e)

approva il piano di lavoro per l'anno successivo presentato dal Comitato direttivo;

f)

riesamina e adotta il Resoconto annuale sull'attività dell'Istituto; e

g)

approva ed emenda le sue Norme statutarie.

Art. 8

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da otto persone con specifiche competenze nel campo di attività dell'Istituto. I membri del Comitato direttivo possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi.

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Convenzione sull'Istituto forestale europeo

2. a)

Quattro membri del Comitato direttivo sono nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni.

b)

Quattro membri del Comitato direttivo sono nominati dalla Conferenza per un periodo di tre anni.

c)

Il Consiglio e la Conferenza adottano i regolamenti relativi al processo di nomina e rotazione dei membri da loro designati.

d)

I posti vacanti sono coperti con procedura scritta, rispettivamente dal Consiglio o dalla Conferenza.

3. Il Comitato direttivo si riunisce una volta l'anno e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice.

4. Il Comitato direttivo: a)

istituisce e controlla il programma amministrativo e di ricerca del lavoro dell'Istituto, nel rispetto del quadro politico adottato dal Consiglio;

b)

adotta, sotto l'egida del Consiglio, i regolamenti interni che risultino necessari;

c)

approva il bilancio e i rendiconti;

d)

nomina il Direttore, con il successivo assenso del Consiglio;

e)

approva l'ammissione e l'espulsione dei Membri associati e dei Membri affiliati;

f)

riferisce al Consiglio e alla Conferenza;

g)

approva, sotto l'egida del Consiglio, gli accordi di cui all'articolo 12;

h)

approva ed emenda le sue Norme statutarie; e

i)

stabilisce i regolamenti come previsto dall'articolo 7 paragrafo 1.

Art. 9

Il Segretariato

1. Il Segretariato è presieduto dal Direttore e composto dal personale dell'Istituto.

2. Il Direttore, in osservanza delle disposizioni generali del Consiglio, della Conferenza e del Comitato direttivo, assume il personale necessario per i fini dell'Istituto e per corrispondere agli adempimenti che lui stesso può determinare.

Art. 10

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto sono fornite da: a)

Membri associati e Membri affiliati, per mezzo delle quote partecipative;

b)

Membri che desiderano elargire contributi volontari; e

c)

ogni altra possibile fonte.

302

Convenzione sull'Istituto forestale europeo

Art. 11

Budget e resoconti

Il budget e i resoconti dell'Istituto sono approvati a maggioranza semplice dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore.

Art. 12

Personalità giuridica, privilegi e immunità

L'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale. Sul territorio della Finlandia gode dei privilegi e delle immunità necessarie per svolgere le sue funzioni. Tali privilegi e immunità sono definite dall'accordo stabilito tra l'Istituto e il Governo finlandese.

Art. 13

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato direttivo, può, previo accordo tra le parti, essere oggetto di conciliazione in virtù delle norme di conciliazione facoltativa della Corte permenente di arbitrato.

Art. 14

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati europei e delle organizzazioni europee di integrazione economica regionale a Joensuu il 28 agosto 2003.

Successivamente rimane aperta per la firma ad Helsinki presso il Ministero degli Affari Esteri finlandese fino al 28 novembre 2003.

2. La presente Convenzione deve essere ratificata, accettata ed approvata dagli Stati e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Governo finlandese, che svolge la funzione di depositario.

3. La presente Convenzione resta aperta per l'adesione degli altri Stati europei ed organizzazioni di integrazione economica della regione europea che non l'hanno sottoscritta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Ai fini della presente Convenzione, per Stato europeo si intende uno Stato che è chiamato a far parte della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, come Stato europeo.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica, accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore dal sessantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito, da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

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Convenzione sull'Istituto forestale europeo

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, gli istituti di ricerca, le strutture formative, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative e le istituzioni similari degli Stati europei che sono Membri o Membri associati dell'Istituto forestale europeo, istituito nel 1993 quale associazione soggetta alla legislazione finlandese e che alla stessa data non abbiano, in conformità alla loro specifica normativa, presentato le dimissioni, diventano Membri associati dell'Istituto. Analogamente, le istituzioni equivalenti ma appartenenti a Stati non europei, che sono Membri associati del suddetto Istituto forestale europeo, diventano, in assenza di notifica di dimissione, Membri affiliati dell'Istituto.

2. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione l'Istituto avvia il negoziato con l'Istituto forestale europeo istituito nel 1993 come associazione soggetta alla legislazione finlandese, per il trasferimento all'Istituto delle attività correnti, dei fondi, delle risorse e delle obbligazioni.

Art. 17

Emendamenti

1. La presente Convenzione può essere emendata con voto unanime dei Membri presenti in una riunione del Consiglio o attraverso procedura scritta. Ogni proposta di emendamento deve essere inviata dal depositario almeno otto settimane prima. In caso di procedura scritta, il depositario stabilisce il termine entro il quale devono essere trasmesse le risposte.

2. Gli emendamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le Parti contraenti hanno notificato al depositario di aver adempiuto alle formalità richieste dalla rispettiva legislazione nazionale nei riguardi degli emendamenti.

3. Senza l'approvazione della Conferenza gli emendamenti non hanno effetto sulla posizione istituzionale dei Membri associati o affiliati.

Art. 18

Recesso

Ciascuna Parte contraente può recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta trasmessa al depositario. Il recesso ha effetto a partire dall'anno successivo al ricevimento della comunicazione da parte del depositario.

Art. 19

Estinzione

La presente Convenzione cessa se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti contraenti diventano di numero inferiore ad otto.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

Fatta in lingua inglese a Joensuu, il 28 agosto 2003.

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