Decisione concernente la deroga all'obbligo di assicurare con un dispositivo di sicurezza i fanciulli a partire da sette anni nei posti con cinture addominali del 2 febbraio 2010

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), visto l'articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto l'articolo 97 capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale, decide: I In deroga all'articolo 3a capoverso 4 ONC (in vigore dal 1° aprile 2010)3, nei posti provvisti unicamente di cintura addominale, i fanciulli a partire dai sette anni non sono tenuti ad essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli.

La presente decisione č limitata al 31 dicembre 2012.

II Contro la presente decisione puņ essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni a partire dalla notifica (pubblicazione). L'atto di ricorso, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante, deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova.

Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti addotti come mezzi di prova, per quanto disponibili.

2 febbraio 2010

Divisione Circolazione stradale: Stefan Huonder Responsabile del settore Norme della circolazione

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RS 741.01 RS 741.11 RU del 24 novembre 2009 pagina 5701 2010-0116