ad 09.526 Iniziativa parlamentare Finanziamento istituti per disabili Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 3 settembre 2010 Parere del Consiglio federale del 17 settembre 2010

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 3 settembre 2010 sulla modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri nazionali, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Situazione iniziale

Nella misura in cui la nuova perequazione finanziaria preveda uno sgravio finanziario della Confederazione, la legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2) contempla, all'articolo 20 lettera b, la seguente disciplina transitoria: i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato all'Ufficio federale della assicurazioni sociali (UFAS) entro tre anni dall'entrata in vigore. La NPC è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Detta disciplina transitoria scade quindi il 31 dicembre 2010.

Dato che una serie di istituti per disabili non riesce a rispettare il termine fissato per la realizzazione dei progetti di costruzione e di rinnovamento, il consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha depositato un'iniziativa parlamentare intesa a prorogare il termine della disciplina transitoria. Un'iniziativa parlamentare dello stesso tenore (09.523), presentata dal consigliere degli Stati Filippo Lombardi, è pendente presso la CSSS-S.

La CSSS-N chiede che il periodo transitorio fissato all'articolo 20 lettera b LPFC sia prolungato da tre a cinque anni. Il 3 settembre 2010 essa ha sottoposto per parere il relativo rapporto al Consiglio federale.

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Parere del Consiglio federale

Preso atto della richiesta della CSSS-N, il Consiglio federale respinge la revisione della LPFC. La revisione non è oggettivamente giustificata; né tantomeno è sostenibile, vista la difficile situazione finanziaria in cui versa l'assicurazione invalidità (AI), che il conto di quest'ultima venga gravato di ulteriori 23 milioni di franchi.

Poiché, secondo la normativa vigente, copre il 37,7 per cento delle spese dell'AI, la Confederazione si dovrebbe assumere una spesa supplementare di circa 9 milioni di franchi.

Nel 2006 e 2007 la Conférence latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS) si è rivolta due volte all'UFAS e successivamente nel 2008 e 2009 ai Consiglieri federali Pascal Couchepin e Rudolf Merz chiedendo di prorogare, in un primo momento, il termine per l'inoltro dei progetti di costruzione e, in un secondo momento, quello per la presentazione del conto finale. Le richieste non sono state accolte segnatamente con la motivazione che il termine transitorio fissato nell'articolo 20 LPFC è entrato in vigore già il 1° aprile 2005 e che gli istituti per disabili hanno pertanto avuto quasi sei anni di tempo, un periodo molto lungo, per pianificare e realizzare i progetti. Già allora ai Cantoni e agli istituti era stato comunicato che i ritardi nella costruzione dovuti, tra l'altro, a una pianificazione iniziale ritardata, a ricorsi, alla mancata garanzia dei finanziamenti, non costituivano motivo di rinvio del termine e che ciò rientrava, invece, nella prassi comune nell'ambito dei progetti di costruzione comportanti investimenti fino a 15 milioni di franchi.

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Riguardo all'assegnazione dei sussidi è stato inoltre inequivocabilmente stabilito che l'assicurazione invalidità è tenuta a versare il contributo assegnato soltanto se il conto finale è presentato all'UFAS entro il 31 dicembre 2010. Si presume che numerosi istituti abbiano pianificato i loro progetti in base al termine vigente, non presentandone più alcuno prima dell'entrata in vigore della NPC. Questi istituti risulterebbero «penalizzati» da una proroga del termine. Affinché agli istituti non derivi alcun pregiudizio dalle disposizioni riguardanti la NPC, oltre all'articolo 112b Cost. è stata introdotta la disposizione transitoria secondo cui, dopo l'entrata in vigore della NPC, i Cantoni sono tenuti ad assumere le prestazioni versate dall'AI in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi in base al previgente diritto fino all'adozione di una propria strategia a favore dei disabili approvata dal Consiglio federale, che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione di istituti.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di non entrare in materia.

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