Termine di referendum: 7 aprile 2011

Legge federale sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 92 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20092, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'organizzazione della Posta Svizzera (Posta) e la sua trasformazione.

Art. 2 1

Forma giuridica e ditta

La Posta è una società anonima di diritto speciale.

È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».

2

Art. 3 1

1 2

Scopo dell'azienda

La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero: a.

il trasporto di invii postali e collettame in contenitori standard nonché prestazioni connesse;

b.

le seguenti prestazioni finanziarie: 1. prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti, 2. accettazione di fondi della clientela, 3. gestione di conti e prestazioni connesse,

RS 101 FF 2009 4573

2007-0599

7999

Legge sull'organizzazione della Posta

4.

5.

c.

investimenti in nome proprio, altre prestazioni finanziarie su incarico di terzi;

servizi nel trasporto regionale di viaggiatori e prestazioni connesse.

La Posta può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, segnatamente:

2

3

a.

acquistare e alienare fondi;

b.

costituire società;

c.

assumere partecipazioni;

d.

prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario.

La Posta non può tuttavia concedere crediti e ipoteche a terzi.

Nell'ambito dell'impiego ordinario della propria infrastruttura, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi.

4

Art. 4

Diritto applicabile

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alla Posta si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sulla società anonima.

Sezione 2: Capitale azionario e strategia del proprietario Art. 5

Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario nonché il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto della Posta.

Art. 6

Azionisti

La Confederazione è azionista della Posta. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Art. 7

Strategia del proprietario

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione intende perseguire come proprietaria della Posta.

1

Prima di definire gli obiettivi strategici il Consiglio federale consulta le commissioni competenti dell'Assemblea federale.

2

Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

3

3

RS 220

8000

Legge sull'organizzazione della Posta

Sezione 3: Organi e personale Art. 8

Organi

Gli organi della Posta sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione.

1

2

I membri del consiglio d'amministrazione non possono far parte della direzione.

Il personale della Posta deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d'amministrazione.

3

Art. 9 1

Rapporti d'impiego

Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato.

La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge sulle poste del 17 dicembre 20104.

2

In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità di trattamento dei collaboratori, in particolare la parità di trattamento dei collaboratori disabili.

3

Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga.

4

Sezione 4: Assoggettamento fiscale Art. 10 La Posta è soggetta alle norme fiscali previste per le società di capitali private.

Sezione 5: Rapporti giuridici e responsabilità Art. 11 1

I rapporti giuridici della Posta sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

La responsabilità della Posta, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità non è applicabile.

2

4 5 6

RS ...; FF 2010 7983 RS 172.220.1 RS 170.32

8001

Legge sull'organizzazione della Posta

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 13

Trasformazione della forma giuridica

L'ente autonomo è trasformato in una società anonima di diritto speciale conformemente alle disposizioni della presente legge. I rapporti giuridici non ne risultano modificati.

1

Il Consiglio federale stabilisce la data della trasformazione. Prima della trasformazione consulta le commissioni competenti dell'Assemblea federale. Prende le decisioni necessarie per realizzare la trasformazione, segnatamente:

2

a.

decide il bilancio d'apertura della società anonima;

b.

nomina il consiglio d'amministrazione della società anonima, ne designa il presidente e delibera in merito al primo statuto;

c.

sceglie l'ufficio di revisione.

Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultima relazione di bilancio dell'ente; il consiglio d'amministrazione gli presenta una proposta.

3

Con la decisione concernente il bilancio d'apertura il Consiglio federale può convertire il capitale di dotazione dell'ente in capitale proprio della società anonima, al fine di raggiungere una quota di capitale proprio adeguata. Il consuntivo della Confederazione e il bilancio della Posta sono adeguati di conseguenza.

4

Il consiglio d'amministrazione dell'ente prepara la trasformazione della forma giuridica nonché lo scorporo di PostFinance e il trasferimento di patrimonio a PostFinance. Al momento della trasformazione il consiglio d'amministrazione della società anonima emana il regolamento di organizzazione e adempie gli altri compiti assegnatigli dal Codice delle obbligazioni7 e dallo statuto.

5

La società anonima riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. I rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato al momento dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di lavoro, al più tardi però due anni dopo la trasformazione della forma giuridica.

6

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla trasformazione della forma giuridica sono esenti da tasse ed emolumenti.

7

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20038 sulla fusione non sono applicabili alla trasformazione dell'ente in una società anonima.

8

7 8

RS 220 RS 221.301

8002

Legge sull'organizzazione della Posta

Art. 14

Scorporo di PostFinance

L'unità del gruppo della Posta Svizzera SA che fornisce prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti conformemente alla legislazione sulle poste è scorporata nella società anonima di diritto privato PostFinance SA.

1

La Posta Svizzera SA è azionista di PostFinance SA. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

2

I rapporti contrattuali esistenti relativi alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti sono trasferiti a PostFinance SA al momento dello scorporo.

3

PostFinance SA riprende quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti. Al momento dello scorporo di PostFinance, al più tardi però dopo due anni, i rapporti d'impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato.

4

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse allo scorporo e al trasferimento di patrimonio sono esenti da tasse ed emolumenti.

5

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20039 sulla fusione sono applicabili per analogia allo scorporo di PostFinance e al trasferimento di patrimonio; il Consiglio federale può dichiarare non applicabili singole disposizioni.

6

7

Lo scorporo richiede l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 15

Disposizioni transitorie

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può:

1

a.

fino alla fine del 2013, rettificare le assegnazioni di diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 30 aprile 199710 sull'organizzazione della posta;

b.

durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, rettificare mediante decisione, senza riscuotere tasse né emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui agli articoli 13 capoverso 7 e 14 capoverso 5.

I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.

2

Se i mezzi propri di PostFinance SA e della Posta Svizzera SA non sono sufficienti, la Confederazione risponde:

3

9 10

a.

per i depositi della clientela, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore durante un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b.

per i prestiti ancora pendenti al termine del periodo di 5 anni, fino alla loro scadenza;

RS 221.301 RU 1997 2465

8003

Legge sull'organizzazione della Posta

c.

per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, tuttavia non oltre un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Posta Svizzera SA e PostFinance SA sono autorizzate, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell'assoggettamento all'imposta.

4

Art. 16

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 17 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

La presente legge entra in vigore simultaneamente alla legge sulle poste del 17 dicembre 201011. Il Consiglio federale può anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni necessarie alla trasformazione.

2

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 201012 Termine di referendum: 7 aprile 2011

11 12

RS ...; FF 2010 7983 FF 2010 7999

8004

Legge sull'organizzazione della Posta

Allegato (art. 16)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 30 aprile 199713 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione è abrogata.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 200014 sul personale federale Art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 3 cpv. 1 lett. c Abrogate Art. 6a cpv. 1 lett. a n. 1 1

Il Consiglio federale emana principi relativi: a.

allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi: 1. delle Ferrovie federali svizzere (FFS),

Art. 38 cpv. 1 Le Ferrovie federali svizzere e altri datori di lavoro autorizzati dal Consiglio federale concludono contratti collettivi di lavoro (CCL) con le associazioni del personale per il loro settore specifico.

1

2. Legge dell'8 ottobre 197115 sulla durata del lavoro Art. 1 cpv. 1 lett. a Abrogata

13 14 15

RU 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703 RS 172.220.1 RS 822.21

8005

Legge sull'organizzazione della Posta

3. Legge del 10 ottobre 199716 sul riciclaggio di denaro Art. 24 cpv. 2 Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 200917 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.

2

16 17

RS 955.0 RS 745.1

8006