Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Skill Spot versione 4.0 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 26 agosto 2010: 1.

L'apparecchio automatico da gioco Skill Spot versione 4.0 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG.

2.

È vietato installare e gestire l'apparecchio automatico da gioco Skill Spot versione 4.0 al di fuori delle case da gioco concessionarie.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 30 040 franchi, sono imputate a Escor Automaten AG (art. 112 segg. OCG). L'importo di 3 040 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 27 000 fr.) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

7.

Notifica: Escor Automaten AG, Industriestrasse 34, 3186 Düdingen.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14.

21 settembre 2010

5182

Commissione federale delle case da gioco

2010-2252