Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Fruits2Mix versione 313 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 26 agosto 2010: 1.

L'apparecchio automatico da gioco Fruits2Mix versione 313 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG.

2.

È vietato installare e gestire l'apparecchio automatico da gioco Fruits2Mix versione 313 al di fuori delle case da gioco concessionarie.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 69 065 franchi, sono imputate a Proms Operating SA. L'importo di 46 065 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 23 000 fr.) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

5.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

6.

Notifica e pubblicazione: A Proms Operating SA, Route du Moulin 2, 1782 Lossy-Formangueire B Cantoni C Foglio federale

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14.

21 settembre 2010

5180

Commissione federale delle case da gioco

2010-2250