Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2012 e 2013
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 20103, decreta: Art. 1 Per gli anni 2012 e 2013 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali
351 milioni di franchi;
b.
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio
763 milioni di franchi;
c.
per il versamento di pagamenti diretti
5614 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostą a referendum.
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RS 101 RS 910.1 FF 2010 4475
2010-0033
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Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2012 e 2013. DF
4510