Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2012 e 2013

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 20103, decreta: Art. 1 Per gli anni 2012 e 2013 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali

351 milioni di franchi;

b.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio

763 milioni di franchi;

c.

per il versamento di pagamenti diretti

5614 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostą a referendum.

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RS 101 RS 910.1 FF 2010 4475

2010-0033

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Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2012 e 2013. DF

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