10.057 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» del 18 giugno 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», che vi proponiamo di sottoporre senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-1218

4095

Compendio L'iniziativa popolare federale «6 settimane di vacanza per tutti» chiede di modificare la Costituzione federale (Cost.) in modo da concedere ai lavoratori e alle lavoratrici almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno. L'adeguamento al nuovo diritto avverrebbe in modo progressivo.

L'iniziativa è stata depositata il 26 giugno 2009 con 107 639 firme valide.

L'attuale regolamentazione delle vacanze risale alla revisione del Codice delle obbligazioni (CO) del 1984. All'epoca la durata delle vacanze prevista dalla legge, che a seconda dei Cantoni era di due o tre settimane, fu fissata a quattro settimane, per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti e gli apprendisti a cinque settimane (art. 329a e 345a cpv. 3 CO).

Il Consiglio federale ritiene che questo disciplinamento abbia dato buona prova, in quanto concede alle parti contraenti e alle parti sociali un margine di manovra sufficiente per applicare una regolamentazione delle vacanze più generosa (art. 362 CO) o per compensare i progressi in termini di produttività sul lavoro anche in altro modo, ad esempio aumentando il salario, riducendo l'orario di lavoro od offrendo altre condizioni di lavoro attrattive.

Per i promotori dell'iniziativa, «più vacanze» è sinonimo di maggiore benessere e quindi anche di progresso in materia di protezione della salute. Questo vale tuttavia soltanto se il datore di lavoro è disposto ad assumere nuovo personale e ha la capacità economica per farlo. Il mero prolungamento della durata delle vacanze non garantisce tuttavia che il datore di lavoro aumenti l'effettivo del personale. Si teme invece che imponendo sei settimane di vacanze lo stress fisico e psichico sul posto di lavoro possano aumentare.

Con la vigente regolamentazione delle vacanze, la Svizzera soddisfa tutti gli impegni internazionali assunti. Da un'analisi di diritto comparato emerge inoltre che ­ diversamente da 30 anni fa ­ la Svizzera non ha accumulato un ritardo rispetto ad altri Paesi, tanto più se si considerano, oltre alla regolamentazione delle vacanze, i giorni festivi e le modalità di concessione delle vacanze validi nel nostro Paese.

Per questo motivo il Consiglio federale chiede quindi al Parlamento di sottoporre l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.

4096

Indice Compendio

4096

1 Aspetti formali e validità dell'iniziativa 1.1 Testo 1.2 Riuscita e termini di trattazione 1.3 Validità

4098 4098 4098 4099

2 Situazione iniziale 2.1 Genesi della legislazione sulle vacanze 2.2 Diritto privato in vigore 2.2.1 Articoli 329a­329e CO 2.2.2 Contratti collettivi di lavoro 2.2.3 Contratti normali di lavoro 2.2.4 Giorni festivi 2.3 Regolamentazione delle vacanze nei rapporti d'impiego di diritto pubblico 2.3.1 In generale 2.3.2 Confederazione 2.3.3 Cantoni 2.4 Situazione all'estero 2.5 Diritto internazionale 2.5.1 Diritti dell'uomo 2.5.2 Organizzazione internazionale del lavoro 2.5.3 Unione europea

4099 4099 4100 4100 4101 4102 4103

3 Obiettivi e contenuto dell'iniziativa

4106

4 Valutazione dell'iniziativa 4.1 Nell'ottica formale 4.2 Nell'ottica materiale 4.2.1 Riflessioni di fondo 4.2.2 Priorità della normativa contrattuale sulla regolamentazione legale delle vacanze 4.2.3 Rispetto dell'autonomia organizzativa dei Cantoni in materia di diritto del personale 4.2.4 Valutazione realistica dei vantaggi delle vacanze più lunghe 4.2.5 Sostenibilità economica

4107 4107 4108 4108

4103 4103 4103 4104 4104 4105 4105 4106 4106

4108 4109 4109 4110

5 Valutazione di un controprogetto indiretto

4110

6 Conclusioni

4111

Allegati: 1 Diritto alle vacanze nei contratti collettivi di lavoro (CCL) 2 Diritto alle vacanze secondo il diritto cantonale

4112 4115

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» (Disegno)

4117

4097

Messaggio 1

Aspetti formali e validità dell'iniziativa

1.1

Testo

Il testo dell'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» ha il seguente tenore: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 110 cpv. 4 (nuovo) Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno.

4

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4 (nuovo) Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.

1

Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.

2

1.2

Riuscita e termini di trattazione

L'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» è stata sottoposta ad esame preliminare dalla Cancelleria federale il 28 dicembre 20071 e depositata il 26 giugno 2009 con le firme necessarie.

Con decisione del 14 luglio 2009, la Cancelleria federale ha constatato la riuscita formale dell'iniziativa con 107 639 firme valide2.

L'iniziativa è stata presentata sotto forma di disegno elaborato. Il nostro Collegio non intende opporle un controprogetto. Secondo l'articolo 97 capoverso 1 lettera a

1 2

FF 2008 141 FF 2009 4959

4098

della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento, abbiamo tempo fino al 26 giugno 2010 per presentare un disegno di decreto e un messaggio. Conformemente all'articolo 100 della legge sul Parlamento, l'Assemblea federale ha tempo fino al 26 dicembre 2011 per decidere in merito all'iniziativa.

1.3

Validità

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 3 Cost.: a.

è formulata sotto forma di disegno elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;

b.

riguarda esclusivamente le vacanze e la loro durata, per cui l'unità materiale è rispettata;

c.

non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale pubblico e pertanto soddisfa le esigenze di compatibilità con tale diritto.

L'iniziativa deve pertanto essere dichiarata valida.

2

Situazione iniziale

2.1

Genesi della legislazione sulle vacanze

Né il Codice delle obbligazioni del 1881 né le disposizioni sul contratto di lavoro riviste nel 1911 contemplavano norme sulle vacanze. Spettava quindi alle parti contraenti (e alle parti sociali) decidere se concedere al lavoratore il diritto alle vacanze, determinarne la durata e stabilire se retribuire il lavoratore per la durata delle vacanze. Era fatto salvo il diritto pubblico federale e cantonale che poteva prescrivere, a tutela del lavoratore e di terzi, che il lavoratore non doveva lavorare durante un determinato periodo dell'anno. Il disciplinamento delle vacanze variava quindi non soltanto da settore a settore ma anche da Cantone a Cantone4.

La situazione cambiò con l'emanazione della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro (LL). In quell'occasione il Parlamento decise di integrare il Codice delle obbligazioni per trasferire il disciplinamento delle vacanze dal diritto pubblico a quello privato.

Ogni lavoratore ottenne quindi il diritto ad almeno due settimane di vacanza; i giovani lavoratori e gli apprendisti sino ai 20 anni compiuti potevano usufruire di tre settimane di vacanza. I Cantoni conservavano la facoltà di prolungare fino a tre settimane la durata legale delle vacanze anche degli altri lavoratori6.

3 4

5 6

RS 171.10 Il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1960 concernente il disegno di una legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (FF 1960 1313 segg., in partic. 1418 segg.) informa sulla conseguente varietà di regimi.

RS 822.11 RU 1966 57 (art. 341bis CO)

4099

In occasione della revisione totale delle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di lavoro del 25 giugno 19717 la normativa sulle vacanze non subì modifiche materiali.

L'8 ottobre 1979 fu depositata l'iniziativa popolare «Per il prolungamento delle vacanze pagate», che chiedeva di prolungare la durata annua minima delle vacanze di ogni lavoratore vincolato da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico a quattro o cinque settimane. Le cinque settimane di vacanza sarebbero andate a beneficio dei giovani lavoratori e degli apprendisti sino ai 20 anni compiuti, nonché dei lavoratori a decorrere dai 40 anni. Erano fatti salvi i disciplinamenti cantonali più favorevoli al lavoratore8.

Con messaggio del 16 dicembre 19839 il Consiglio federale respinse l'iniziativa, sottoponendo nel contempo un controprogetto indiretto sotto forma di revisione del Codice delle obbligazioni. Per quanto riguarda la durata delle vacanze, propose di prolungarla a tre settimane e di concederne una quarta ai lavoratori sino ai 19 anni compiuti. I Cantoni conservavano la facoltà di concedere quattro settimane di vacanza anche agli altri lavoratori.

Fondamentalmente il Parlamento seguì le proposte del Consiglio federale, rifiutando tuttavia di concedere ai Cantoni la facoltà di prolungare la durata delle vacanze sancita dal diritto federale e allungando, in contropartita, tale durata a quattro settimane, cinque per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti10.

Il 10 marzo 1985 l'iniziativa popolare in questione («Per il prolungamento delle vacanze pagate») fu messa in votazione. Essa fu respinta con 918 728 voti contrari (65,2 %) e 489 952 voti a favore (34,8 %). Due Cantoni l'approvarono, 24 la respinsero11.

Da allora la regolamentazione delle vacanze subì soltanto un'ulteriore modifica, più precisamente quando nel quadro della legge del 6 ottobre 198912 sulle attività giovanili (LAG) fu deciso di accordare una settimana di vacanza supplementare ai lavoratori sino ai 30 anni compiuti che si dedicano senza scopo lucrativo ad attività giovanili extrascolastiche (art. 329e CO).

2.2

Diritto privato in vigore

2.2.1

Articoli 329a­329e CO

Il diritto alle vacanze è disciplinato dagli articoli 329a­329e CO. In linea di principio il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, per ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza, almeno cinque ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti (art. 329a cpv. 1 CO). Fino a quest'età, anche gli apprendisti hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza (art. 345a cpv. 3 CO). Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato (art. 329a cpv. 3 CO).

7 8 9 10 11 12

RU 1971 1461 (art. 329a e 329b CO) FF 1978 II 906 segg.

FF 1982 III 161 segg.

RU 1984 580 FF 1985 I 1361 RS 446.1

4100

L'articolo 329b CO permette al datore di lavoro di ridurre la durata delle vacanze nel caso in cui il lavoratore fosse impedito di lavorare complessivamente per più di un mese. Secondo l'articolo 329c CO, inoltre, le vacanze devono essere, di regola, consumate durante il corrispondente anno di lavoro e il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto siano compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.

Secondo l'articolo 329d CO il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze (cpv. 1). Lo stesso vale anche per i lavoratori cui è versato un salario stabilito a tempo o a cottimo. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (cpv. 2). Questo non impedisce al datore di lavoro di versare il salario per la durata delle vacanze assieme allo stipendio usuale, a condizione tuttavia che dal contratto di lavoro e dal rendiconto del salario emerga chiaramente quale parte dello stipendio va a compensare il salario delle vacanze13. Se il lavoratore esegue durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso (cpv. 3). Anche in tal modo la legge sottolinea che le vacanze servono in primo luogo a riposare e che il conseguimento di questo fine è nell'interesse sia del lavoratore sia del datore di lavoro.

L'articolo 329a CO è relativamente cogente (art. 362 CO), ovvero il diritto alle vacanze può essere modificato mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro (soltanto) a vantaggio del lavoratore.

2.2.2

Contratti collettivi di lavoro

L'allegato I riporta maggiori dettagli sul regime delle vacanze nei contratti collettivi di lavoro14. Vi figurano i contratti collettivi di lavoro validi per almeno 5000 lavoratori. È rilevato un totale di 1 259 215 lavoratori. Ciò corrisponde al 74,8 per cento dei lavoratori che hanno aderito a un contratto collettivo di lavoro, al 28,5 per cento della popolazione attiva (4 413 000)15 e al 32,7 per cento dei lavoratori del settore secondario e terziario (3 848 000)16.

Nonostante da tali contratti collettivi di lavoro emerga un quadro delle vacanze piuttosto disomogeneo, si delinea tuttavia una chiara tendenza all'allungamento

13

14

15

16

DTF 118 II 136 segg. Visto che questa sentenza era stata duramente criticata da una parte della dottrina, nella DTF 129 III 493 segg. il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione sull'ammissibilità di questo tipo di compensazione del salario delle vacanze.

Fonti dei dati sui contratti collettivi di lavoro e sui lavoratori dipendenti: Ufficio federale della statistica (UFS), Indicatori del mercato del lavoro 2009 (le cifre si riferiscono al 2007), Neuchâtel 2009, e «Rilevazione sui contratti collettivi di lavoro in Svizzera 2007», Neuchâtel 2009.

UFS, statistica delle persone occupate (SPO). Essa comprende le attività produttive svolte in azienda, a domicilio e in un'economia domestica privata, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori dipendenti, indipendenti o di membri della famiglia attivi in un'azienda a conduzione familiare. Le cifre indicate concernono la media annuale.

UFS, statistica dell'impiego (STATIMP). Questa statistica non comprende gli addetti del settore primario e i lavoratori che non fanno capo ad un'impresa (impiegati nelle economie domestiche, lavoratori indipendenti senza un'impresa propria). Le cifre indicate concernono la media annuale.

4101

della durata legale delle vacanze, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori che hanno più di cinquant'anni.

2.2.3

Contratti normali di lavoro

Sono attualmente in vigore sei contratti normali di lavoro stabiliti dal Consiglio federale, di cui cinque comportanti una regolamentazione sulle vacanze. L'ordinanza del 16 gennaio 198517 concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti prevede il diritto a cinque e sei settimane di vacanza rispettivamente per i lavoratori sotto i quarant'anni e per quelli che hanno compiuto quarant'anni (art. 15). Il decreto del Consiglio federale del 5 maggio 197118 che stabilisce un contratto normale di lavoro per i medici assistenti, prevede un diritto ad almeno quattro settimane di vacanze pagate all'anno (art. 5 cpv. 1). Il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 197119 concernente il contratto normale di lavoro per il personale sanitario prevede il diritto a quattro settimane di vacanza; il diritto è di cinque settimane se i lavoratori dell'istituto ospedaliero pubblico più vicino dispongono di cinque settimane di vacanze (art. 11 cpv. 1). Secondo l'ordinanza dell'11 gennaio 198420 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera, il lavoratore sino ai 20 anni compiuti ha diritto a cinque settimane di vacanza, a partire dal 20° anno di età a quattro (art. 11 cpv. 1).

Infine, l'ordinanza del 3 dicembre 197921 concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati, prevede una durata delle vacanze che, oltre all'età, dipende dall'anzianità di servizio (art. 11)22.

In questo contesto rimandiamo anche alla legge del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite (LSO). In base all'articolo 27 di detta legge, il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare, in particolare per il personale domestico privato, le condizioni salariali e lavorative di base. Il nostro Consiglio sta elaborando una relativa ordinanza, che in termini di vacanza rimanda alla regolamentazione nel Codice delle obbligazioni.

L'articolo 359 capoverso 2 CO obbliga i Cantoni a stabilire contratti normali di lavoro per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private. Questi contratti devono disciplinare in particolare anche l'orario di lavoro e il riposo. L'articolo 359 capoverso 2 CO evita scientemente di menzionare le vacanze poiché in merito si era ritenuta sufficiente la regolamentazione nel Codice delle obbligazioni24. I Cantoni sono tuttavia liberi di stabilire contratti normali di lavoro che prevedono vacanze più lunghe.

17 18 19 20 21 22

23 24

RS 221.215.324.1 RS 221.215.328.1 RS 221.215.328.4 RS 221.215.329.2 RS 221.215.329.3 L'introduzione dell'articolo 329a capoverso 1 CO ha soppresso questo contratto normale di lavoro, che offre al lavoratore soltanto tre settimane di vacanza durante il primo anno di servizio. La durata minima delle vacanze di quattro settimane prevista dal Codice delle obbligazioni prevale sulla durata stabilita dai contratti normali di lavoro (art. 362 cpv. 2 CO).

RS 192.12 FF 1968 II 368

4102

2.2.4

Giorni festivi

Il lavoratore non ha diritto soltanto a giorni di vacanza, ma anche a giorni di libero (art. 329 CO). Beneficia inoltre dei giorni dichiarati festivi dal diritto pubblico.

Secondo il diritto federale si tratta del 1° agosto (giorno della festa nazionale). I Cantoni possono dichiarare festivi al massimo altri otto giorni all'anno (art. 20a cpv. 1 LL).

Questi giorni festivi si distinguono dalle vacanze per il fatto che il datore di lavoro non è obbligato a retribuirli25. È fatto salvo il giorno della festa nazionale, che l'articolo 110 capoverso 3 Cost. equipara a una domenica dichiarandolo giorno festivo rimunerato. Anche per quanto riguarda gli altri giorni festivi, l'obbligo di retribuire il lavoratore non sussiste soltanto se quest'ultimo percepisce un salario stabilito a tempo o a cottimo.

2.3

Regolamentazione delle vacanze nei rapporti d'impiego di diritto pubblico

2.3.1

In generale

In linea di principio, la regolamentazione delle vacanze illustrata al numero 2.2.1 vale soltanto per i lavoratori vincolati da un rapporto d'impiego di diritto privato. Ai rapporti d'impiego di diritto pubblico si applica il diritto del personale della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Questo non impedisce al legislatore federale e cantonale di rimandare, a titolo generale o per colmare eventuali lacune legislative, alla regolamentazione del diritto privato. Ma anche in questo caso, tuttavia, il rapporto d'impiego resta di diritto pubblico26.

2.3.2

Confederazione

Secondo l'articolo 17 della legge del 24 marzo 200027 sul personale federale, le vacanze sono disciplinate dalle disposizioni d'esecuzione di tale legge. Il Consiglio federale si è avvalso di questa competenza nell'articolo 67 dell'ordinanza del 3 luglio 200128 sul personale federale. Secondo tale normativa, gli impiegati hanno diritto a cinque settimane di vacanza ogni anno civile sino al compimento dei 20 anni, a quattro settimane sino al compimento dei 49 anni, a cinque settimane a partire dai 50 anni e a 6 settimane a partire dai 60 anni.

25

26

27 28

A.M. Wolfgang Portmann/Christine Petrovic, Handkommentar zum Arbeitsgesetz, Berna 2005, n. 19. Gli autori deducono dall'articolo 7 lettera d del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) che il lavoratore deve essere rimunerato per i giorni festivi legali.

Per quanto concerne la delimitazione, a tratti difficile, tra rapporti d'impiego di diritto pubblico e rapporti d'impiego di diritto privato nell'ambito delle privatizzazioni, si veda a titolo d'esempio la DTF 135 III 483 segg.

RS 172.220.1 RS 172.220.111.3

4103

2.3.3

Cantoni

Dalla regolamentazione delle vacanze nei Cantoni (e nei Comuni) emerge un quadro disomogeneo, simile a quello delineatosi nel contesto dei contratti collettivi di lavoro (cfr. n. 2.2.2). Simile è pure la tendenza a concedere agli impiegati almeno cinque settimane di vacanza.

L'allegato II offre maggiori informazioni sul disciplinamento delle vacanze nei Cantoni. Le osservazioni fatte in questa sede si basano sul diritto del personale cantonale (leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ecc.). Non sono state prese in considerazione le disposizioni, in parte speciali, per gli apprendisti, il personale ospedaliero e gli insegnanti.

2.4

Situazione all'estero

Ai fini dell'elaborazione del presente messaggio, l'Ufficio federale di giustizia aveva incaricato l'Istituto svizzero di diritto comparato a Losanna di allestire una perizia sulla situazione giuridica in Germania, Italia, Francia, Svezia, Inghilterra e Giappone. Per ottenere un quadro quanto più realistico possibile della regolamentazione delle vacanze in questi Paesi, il confronto delle legislazioni doveva considerare anche i giorni di libero o festivi nonché il tempo di lavoro e chiarire le modalità previste nel caso di malattia o infortunio durante le vacanze. Infine, doveva illustrare la situazione in riferimento ai contratti collettivi di lavoro.

Ecco, in sintesi, le conclusioni emerse dal confronto dei diritti29:

29

­

in Germania e in Italia la durata (minima) delle vacanze è di 24 giorni (= quattro settimane), in Francia e in Svezia è di 30 giorni (= cinque settimane). Tra questi due blocchi si trova l'Inghilterra con 28 giorni di vacanza all'anno. In Giappone il diritto alle vacanze dipende dalla durata dell'occupazione e si situa attorno ai 20 giorni, anche se da alcuni studi emerge che spesso i giorni di vacanza non vengono consumati;

­

in tutti i Paesi considerati, il lavoratore è rimunerato durante le vacanze. Per il resto, tuttavia, i disciplinamenti delle vacanze si scostano ampiamente l'uno dall'altro: la malattia e l'infortunio interrompono le vacanze in Inghilterra, Germania, Svezia e, a determinate condizioni, anche in Italia, ma non in Giappone e in Francia. In Svezia e in Francia il diritto alle vacanze è vincolato a un periodo minimo di occupazione e le vacanze devono essere prese durante un determinato periodo dell'anno. Per contro, in Germania il lavoratore che cambia posto di lavoro ha il diritto di far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro le vacanze non consumate risalenti al rapporto di lavoro precedente;

­

oltre alle vacanze, i Paesi considerati prevedono anche giorni festivi che vanno dagli otto (Inghilterra) ai 16 giorni (Giappone). Questi giorni festivi sono tuttavia considerati esenti da lavoro soltanto in Germania (8­13 giorni), in Italia (11 giorni), in Francia (11 giorni) e in Svezia (11 giorni). Di norma,

Lo studio di diritto comparato può essere consultato al seguente indirizzo: http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung.html

4104

se uno di questi giorni cade di domenica, non sussiste il diritto a «recuperarlo»; ­

anche l'importanza dei contratti collettivi di lavoro varia notevolmente da Paese a Paese: in Inghilterra e in Giappone, ad esempio, non influiscono sulla durata delle vacanze. La situazione è diversa in Germania, Italia, Francia e Svezia, dove in base ai contratti collettivi di lavoro vengono concesse regolarmente vacanze della durata più lunga rispetto a quella prevista dalla legge.

La seguente tabella offre una panoramica della situazione nei diversi Paesi:

Giorni di vacanza previsti dalla legge Vacanze e giorni festivi in ore Durata annua del lavoro in ore Rapporto tra vacanze e durata annua del lavoro in %

Svizzera

Giappone

Inghilterra

Germania

Italia

Francia

Svezia

24

10-2030

28

24

24

30

30

232

160

268,8

248

248

245

288

2088

1920

2227

1840

1832

1607

1792

11,1

8,3331

12,07

13,26

13,32

15,68

16,07

Se si paragonano queste cifre alla situazione in Svizzera, il rapporto tra vacanza (compresi i giorni festivi) e durata annua del lavoro dipende fondamentalmente dalle stime sulla durata della settimana lavorativa. Partendo dal presupposto che in Svizzera la settimana lavorativa dura 45 ore (art. 9 cpv. 1 lett. a LL32), risulta un tasso pari all'11,1 per cento (100 : 2088 [durata annua del lavoro] x 232 [vacanze e giorni festivi]), che posiziona la Svizzera dietro ai Paesi considerati dell'Unione europea, ma nettamente davanti al Giappone.

2.5

Diritto internazionale

2.5.1

Diritti dell'uomo

Secondo l'articolo 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago e di conseguenza a una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e a ferie periodiche retribuite. L'articolo 7 lettera d del Patto internazionale del 16 dicembre 196633 relativo ai diritti economici, sociali e culturali ha praticamente lo stesso tenore.

30 31 32

33

La durata legale esatta delle vacanze dipende dalla durata dell'occupazione.

Base di conteggio: 20 giorni di vacanza.

L'articolo 9 capoverso 1 lettera a LL si applica soltanto ai lavoratori delle aziende industriali; per gli altri lavoratori la durata massima della settimana lavorativa è di 50 ore.

D'altro canto, la prassi dimostra che il tempo di lavoro convenuto o effettivamente prestato è notevolmente inferiore alle 45 ore, soprattutto secondo i regimi previsti nei contratti collettivi di lavoro (cfr. Allegato I).

RS 0.103.1

4105

La Carta sociale europea (non ratificata dalla Svizzera) si esprime esplicitamente sulla durata delle vacanze: la sua versione originale del 1961 prevedeva due settimane di ferie annuali retribuite (art. 2 n. 3), quella rivista del 1996 ne prevede quattro.

2.5.2

Organizzazione internazionale del lavoro

La Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente i congedi annui pagati, nella nuova versione del 197034 obbliga gli Stati membri a concedere ai lavoratori in ogni caso un congedo la cui durata non sia inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio (art. 3 cpv. 3).

2.5.3

Unione europea

In base all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE35, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. La Svizzera non è vincolata da tale direttiva.

3

Obiettivi e contenuto dell'iniziativa

L'obiettivo principale dell'iniziativa figura già nel titolo: essa chiede almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno per tutti i lavoratori (art. 110 cpv. 4 Cost.

[nuovo]).

L'iniziativa popolare non definisce il termine lavoratore. A questo proposito ci si rifà ovviamente alla definizione dell'articolo 319 CO, secondo cui il lavoratore è colui che si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro. Resta aperta la domanda se la disposizione costituzionale proposta si applichi anche ai rapporti d'impiego di diritto pubblico. Se ci si attiene alle spiegazioni dei promotori dell'iniziativa, che tuttavia non vincolano il legislatore, la risposta è affermativa. Sei settimane andrebbero pertanto concesse anche ai lavoratori36 assoggettati al pertinente diritto del personale cantonale e federale, vale a dire alle persone con un rapporto d'impiego di diritto pubblico.

L'iniziativa contiene inoltre una disposizione transitoria (art. 197 n. 8 Cost. [nuovo]) che permette di scaglionare nel tempo il passaggio a sei settimane di vacanza. Con l'entrata in vigore della nuova disposizione costituzionale, il diritto alle vacanze sarebbe portato da quattro a cinque settimane per tutti i lavoratori. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenterebbe di un giorno ogni anno. Il diritto a sei setti-

34 35

36

RS 0.822.723.2 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

Cfr. Travail Suisse, Iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», Argomenti a favore e documento di fondo, Berna 2008, pag 21: «Come finora, per lavoratrici e lavoratori sono intese tutte le persone al beneficio di un rapporto d'impiego di diritto privato o di diritto pubblico, a prescindere dal settore e dal ramo professionale e dal grado d'occupazione».

4106

mane di vacanza verrebbe quindi raggiunto soltanto cinque anni dopo l'accettazione della nuova disposizione costituzionale.

L'iniziativa lascia inoltre al Consiglio federale il compito di disciplinare i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale. L'iniziativa non specifica cosa intende per dettagli e non lo fanno neppure le spiegazioni che l'accompagnano. L'eventuale mancato disciplinamento dei dettagli menzionati nel testo dell'iniziativa non ostacola tuttavia la diretta applicabilità della stessa37.

L'esigenza principale dell'iniziativa è la necessità addotta di far tornare a beneficio dei lavoratori i progressi raggiunti in fatto di produttività sul lavoro negli ultimi anni. Il fatto che ciò debba avvenire sotto forma di vacanze supplementari sarebbe adeguato in quanto l'aumento della produttività implicherebbe un maggior bisogno di riposo. Una settimana di vacanza supplementare corrisponderebbe quindi a un investimento nella salute dei lavoratori e ad una migliore qualità di vita; inoltre, permetterebbe ai lavoratori di conciliare meglio lavoro e vita privata.

Secondo i promotori dell'iniziativa, sei settimane di vacanza permetterebbero inoltre di ridurre le differenze tra i vari settori e tra i contratti collettivi di lavoro e offrirebbero al nostro Paese la possibilità di riguadagnare un po' di terreno nel confronto europeo.

4

Valutazione dell'iniziativa

4.1

Nell'ottica formale

Già nel messaggio concernente la precedente iniziativa sulle vacanze, il Consiglio federale aveva affermato che il diritto alle vacanze va disciplinato in una legge, nonostante la questione possa essere considerata di rango costituzionale38. Questo giudizio è rimasto immutato e ciò anche se gli autori ritengono che la loro iniziativa sia direttamente applicabile e che quindi non debba essere attuata in una legge o un'ordinanza. L'accettazione dell'iniziativa comporterebbe pertanto degli adeguamenti a livello di legge.

Un ulteriore problema è costituito dal fatto che l'iniziativa popolare comprende anche i rapporti d'impiego di diritto pubblico, il che richiede una legislazione che va oltre quanto previsto dall'articolo 329a CO. L'articolo 329a CO rivisto dovrebbe valere anche per i rapporti d'impiego di diritto pubblico. A tal fine occorrerebbe integrare l'articolo 342 capoverso 1 lettera a CO.

37

38

Op. cit., pag. 22: «È vero che l'articolo 110, capoverso 4 sarebbe immediatamente applicabile; significa che in procedure di diritto civile o di diritto pubblico le lavoratrici e i lavoratori potrebbero appellarsi all'articolo 110, capoverso 4 e far valere il loro diritto a sei settimane di vacanza. Tuttavia, in termini di politica del diritto, è opportuno adeguare la legislazione federale dando temporaneamente al Consiglio federale una competenza regolatoria in materia di applicazione dell'iniziativa popolare».

FF 1982 III 180 segg.

4107

4.2

Nell'ottica materiale

4.2.1

Riflessioni di fondo

Il nostro Collegio è consapevole dell'importanza delle vacanze e anche del fatto che questa tematica gode di ampia popolarità. Le vacanze sono sinonimo di qualità di vita. Questo vale in particolar modo per i lavoratori che possono trascorrere più tempo con i figli soltanto durante le vacanze. Esse servono anche al riposo e quindi alla promozione della salute del lavoratore. Questo va a vantaggio, almeno indirettamente, anche dell'azienda.

Il nostro Collegio è altresì consapevole dei progressi raggiunti in fatto di produttività sul lavoro negli ultimi anni e decenni39. Condivide l'opinione degli autori dell'iniziativa secondo cui i lavoratori devono trarre beneficio dall'aumento della produttività. Vacanze più lunghe possono contribuire a compensare l'aumento del carico di lavoro, ma non rappresentano l'unica possibilità per rendere i lavoratori partecipi dell'accresciuta produttività. Per molti lavoratori sono infatti altrettanto importanti l'aumento salariale, la riduzione dell'orario di lavoro o un ambiente di lavoro attrattivo. Si pensi ad esempio alla creazione di strutture di accudimento di minori. L'imposizione da parte della legge di vacanze più lunghe ha come possibile conseguenza che i mezzi necessari a tal fine vengano a mancare altrove. Questo è un aspetto che va considerato seriamente.

4.2.2

Priorità della normativa contrattuale sulla regolamentazione legale delle vacanze

L'articolo 329a capoverso 1 CO prescrive soltanto una durata minima delle vacanze.

Le parti contrattuali e in particolare anche le parti sociali sono libere di convenire vacanze più lunghe (art. 362 CO). Dal punto di vista formale, l'iniziativa non implica una modifica di questo principio, poiché anche le sei settimane sono intese soltanto come diritto minimo. All'atto pratico, tuttavia, la situazione potrebbe essere completamente diversa. Introducendo sei settimane di vacanza è praticamente impensabile che le parti contrattuali accordino vacanze più lunghe di quelle previste dalla legge. Tale unilateralità potrebbe avere ripercussioni negative sul partenariato sociale. Il margine di manovra per stipulare contratti collettivi di lavoro si ridurrebbe nella misura in cui la libertà contrattuale verrebbe limitata già dalla legge. Il nostro Collegio predilige la normativa contrattuale rispetto alla regolamentazione legale, poiché più adatta a tenere conto delle specificità dei singoli settori e delle parti contraenti.

39

Cfr. i dati di BAK Basel Economics sul valore aggiunto lordo reale (prezzi riferiti all'anno precedente, base anno 2000) e il volume di lavoro, in base ai quali tra il 1980 e il 2009 il valore aggiunto lordo reale dell'economia nazionale è passato da 47 a 62 franchi per ora lavorativa e ha quindi subito un aumento del 32 %. Singoli settori hanno tuttavia registrato anche delle perdite: ad esempio il settore alberghiero e della ristorazione, che nello stesso periodo di tempo ha segnalato un calo da 26 a 24 franchi.

4108

4.2.3

Rispetto dell'autonomia organizzativa dei Cantoni in materia di diritto del personale

Con la revisione del 1984 dell'articolo 329a CO i Cantoni hanno perso il diritto di prolungare di una settimana le vacanze previste dal diritto federale. La Confederazione disciplina quindi il diritto alle vacanze nell'ambito dei rapporti d'impiego di diritto privato in modo esaustivo. In contropartita i Cantoni sono liberi di decidere, sempre nel rispetto del diritto internazionale, sulla durata delle vacanze del loro personale vincolato da un rapporto d'impiego di diritto pubblico (cfr. n. 2.3.3). La Confederazione dispone delle stesse facoltà in quanto datore di lavoro (cfr. n. 2.3.2).

Secondo il nostro Collegio questo regime delle vacanze ha dato buona prova; non vi è motivo di sostituirlo con una regolamentazione uniformemente applicabile, che prevede sei settimane di vacanza anche per le persone a beneficio di un rapporto d'impiego di diritto pubblico. L'introduzione nella Costituzione federale di una disposizione simile usurperebbe ingiustificatamente la sovranità cantonale nell'ambito del diritto dei servizi pubblici40. Il diritto alle vacanze non ha la stessa «qualità» del diritto, altresì sancito dalla Confederazione, all'uguaglianza fra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.), che richiedeva l'emanazione di una legge federale propriamente detta41 applicabile ai rapporti d'impiego di diritto sia pubblico che privato. Una regolamentazione delle vacanze uniformemente applicabile implicherebbe inequivocabilmente l'adozione di regole unitarie in altri ambiti, ad esempio, per quanto concerne l'orario di lavoro o il salario.

4.2.4

Valutazione realistica dei vantaggi delle vacanze più lunghe

Per i promotori dell'iniziativa vacanze più lunghe corrispondono a un investimento nella salute e a una migliore qualità di vita; inoltre, renderebbero più facile conciliare famiglia e lavoro.

Secondo gli specialisti della medicina del lavoro, per conservare la sua efficienza e la sua salute, il lavoratore deve fruire di due periodi di riposo annui prolungati42. Nel messaggio concernente l'iniziativa sulle vacanze (cfr. n. 2.1) il Consiglio federale si era pertanto detto a favore del diritto a tre o a quattro settimane di vacanza, a seconda del caso. La tesi secondo cui oggi l'effetto positivo delle vacanze si svilupperebbe soltanto dopo sei settimane di riposo non è provata, indipendentemente dal fatto che negli ultimi decenni il carico di lavoro, almeno in determinati settori, è (notevolmente) aumentato.

In questo contesto va anche notato che nel caso di pari produttività del lavoro (cfr.

n. 4.2.1 e 4.2.5) l'effetto ristoratore delle vacanze più lunghe è tale soltanto se il datore di lavoro può assumere ed assume effettivamente nuovo personale qualificato. Se rinuncia a farlo, «più vacanze» rischia di divenire sinonimo di più ore lavorative e più stress per il lavoratore che rientra da un periodo di vacanza più lungo.

40

41 42

Il Consiglio federale aveva difeso la stessa posizione già nel messaggio concernente l'iniziativa sulle vacanze (cfr. n. 2.1; FF 1982 III 183 seg.); cfr. inoltre Boll. Uff. 1983 S 656 (intervento Hänsenberger).

Cfr. legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1).

FF 1982 III 188

4109

Inoltre le vacanze sono soltanto uno degli elementi che incidono sulla compatibilità tra lavoro e famiglia: per molti lavoratori sono altrettanto importanti la creazione di posti a tempo parziale o il fatto che i figli siano assistiti in modo adeguato durante il tempo di lavoro.

Le vacanze più lunghe rischiano di mancare completamente il loro obiettivo se il lavoratore le sfrutta o è obbligato a sfruttarle per svolgere un altro lavoro rimunerato.

4.2.5

Sostenibilità economica

Non è facile stabilire il costo dell'allungamento delle vacanze: va tenuto conto non soltanto dei costi salariali, ma anche di quelli amministrativi supplementari legati all'aumento dell'effettivo di personale. D'altro canto, tuttavia, i lavoratori riposati sono più motivati e concentrati e quindi anche più produttivi. Nel messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per il prolungamento delle vacanze pagate», il Consiglio federale aveva stimato che una settimana di vacanza in più corrispondesse a un aumento del 2 per cento dei costi salariali43. Ritenendo questa stima plausibile anche oggi, l'allungamento delle vacanze da quattro a sei settimane corrisponderebbe a un aumento del 4 per cento dei costi salariali44.

La reazione delle diverse aziende al prolungamento delle vacanze potrebbe dipendere soprattutto dal contesto economico: alcune aziende sarebbero in grado di compensare l'aumento dei costi di personale con progressi in fatto di produttività sul lavoro; altre non potrebbero fare a meno di pronunciare disdette al fine di modificare il contratto di lavoro e versare salari più bassi a un numero più elevato di lavoratori. Se ciò non fosse possibile, l'azienda sarebbe costretta a sopprimere posti di lavoro o a cessare l'attività. Nemmeno la disposizione transitoria proposta, che prevede l'introduzione progressiva delle sei settimane di vacanza, potrà far sì che tutte le aziende sfuggano a questa sorte.

5

Valutazione di un controprogetto indiretto

Il nostro Collegio ha valutato l'opportunità di contrapporre all'iniziativa un controprogetto indiretto, come era già stato fatto in relazione all'iniziativa popolare depositata l'8 ottobre 1979 «Per il prolungamento delle vacanze pagate» (cfr. n. 2.1). Il controprogetto avrebbe potuto prevedere, a titolo di compromesso, cinque settimane di vacanza. Per continuare a favorire i giovani lavoratori e gli apprendisti (art. 329a cpv. 1 e 345a cpv. 3 CO), avremmo dovuto concedere loro una settimana di vacanza supplementare. Così almeno questo gruppo di lavoratori avrebbe approfittato delle sei settimane chieste dall'iniziativa popolare.

43 44

FF 1982 III 185 seg.

Per la Confederazione l'accettazione dell'iniziativa implicherebbe un aumento dei costi salariali pari a circa 120 milioni di franchi. Questa stima si basa su una somma salariale di 4 miliardi di franchi e sulla supposizione che le vacanze per gli impiegati della Confederazione si allungherebbero in media di 1,5 settimane. Questa stima non considera il fatto che gli impiegati più anziani percepiscono uno stipendio più alto.

4110

Per i seguenti motivi abbiamo tuttavia respinto un controprogetto simile: ­

la situazione attuale non è paragonabile a quella di trent'anni fa. All'epoca il lavoratore in Svizzera aveva diritto soltanto a due o tre settimane di vacanza.

Nella prassi contrattuale, tuttavia, la durata delle vacanze era stata allungata già da tempo45. Con soltanto due settimane di vacanza, la Svizzera accusava un notevole ritardo rispetto agli Stati esteri (europei)46 e non era nemmeno in grado di ratificare la Convenzione n. 132 (cfr. n. 2.5.2), secondo cui la durata del congedo non può essere inferiore a tre settimane di lavoro47.

­

Anche estendendo il diritto alle vacanze soltanto a una quinta settimana si limiterebbe ulteriormente la libertà contrattuale e si renderebbero necessari i relativi adattamenti contrattuali. Occorrerebbe inoltre adeguare anche tutti i contratti normali di lavoro che prevedono meno di cinque settimane di vacanza. Il nostro Collegio può sostenere una simile ingerenza nella libertà contrattuale soltanto se ne è comprovata la necessità. Come illustrato in precedenza, l'allungamento delle vacanze non la legittima. Per lo stesso motivo riteniamo che un'ulteriore ingerenza nell'autonomia cantonale non sia giustificata (cfr. n. 4.2.3). Nell'ambito delle vacanze sarebbe veramente inopportuna poiché altri aspetti correlati (orario di lavoro, salario ecc) rimarrebbero tuttavia di competenza cantonale.

­

Una quinta settimana di vacanza risulterebbe superflua per i lavoratori che già oggi hanno diritto a cinque o più settimane di vacanza. Un controprogetto che non prevede almeno sei settimane, come chiesto dall'iniziativa, non è adatto per lottare efficacemente contro l'iniziativa.

Alla luce della prassi contrattuale dominante, in particolare riguardo ai contratti collettivi di lavoro, abbiamo inoltre considerato l'eventualità di limitare il controprogetto ai lavoratori più anziani e quindi di concedere loro una quinta settimana di vacanza a decorrere dai 50 anni e una sesta settimana a decorrere dai 60 anni. Alla fine abbiamo tuttavia abbandonato anche quest'eventualità. Già oggi infatti i lavoratori più anziani hanno spesso difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro, visto che sono (troppo) cari agli occhi di molti datori di lavoro. Tale difficoltà potrebbe aumentare se il legislatore prescrivesse ai datori di lavoro di concedere ai lavoratori a decorrere dai 50 e dai 60 anni rispettivamente cinque e sei settimane di vacanza.

6

Conclusioni

Il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'attuale regolamentazione delle vacanze, che prevede almeno cinque settimane di vacanza per gli apprendisti e i giovani lavoratori e almeno quattro settimane per tutti gli altri lavoratori, ha dato buona prova e che ­ almeno finora ­ non deve essere sottoposta a revisione. Il diritto vigente non rispetta soltanto l'autonomia dei Cantoni nell'assunzione del loro personale, ma anche l'impegno delle parti sociali a trovare soluzioni su misura. Tali soluzioni comprendono, oltre alla durata delle vacanze, anche l'importo del salario, l'orario di lavoro e altre condizioni di lavoro.

45 46 47

FF 1982 III 178 FF 1982 III 168 segg.

FF 1982 III 173 seg.

4111

Allegato I

Diritto alle vacanze nei contratti collettivi di lavoro (CCL) Cinque settimane CCL48

Lavoratori assoggettati49

Industria alberghiera e della ristorazione*51

216 000

Impiegati di commercio, impiegati tecnico commerciali, personale di vendita (Città di Zurigo)

150 000

53

40­42

Impiegati di banca

80 000

54

42

La Posta

41 333

a decorrere dai 60 anni

41

Swisscom

14 70055

a decorrere dai 60 anni

40

Ramo della tecnica della costruzione *56

13 295

a decorrere dai 60 anni

40

57

40­42

Impiegati di commercio, personale di vendita (ZH) Totale

48

49 50 51 52 53 54

55 56 57

5000

Vacanze supplementari50

Ore settimanali di lavoro

42; 4552

520 328

Salvo menzione particolare, i contratti collettivi di lavoro (CCL) elencati qui di seguito valgono per tutta la Svizzera; i CCL dichiarati di obbligatorietà generale sono muniti di asterisco (*).

Salvo indicazione contraria, i dati si riferiscono al documento dell'UFS, «Rilevazione sui contratti collettivi di lavoro 2007», Neuchâtel 2009.

Salvo indicazione contraria, la durata delle vacanze supplementari è di una settimana.

Per le aziende che occupano al massimo quattro dipendenti, le ore di lavoro settimanali ammontano a 45.

La situazione cambia per gli impiegati che lavorano meno di 42 ore (o 45 ore in aziende che occupano al massimo 4 dipendenti): essi hanno diritto a quattro settimane di vacanza.

A partire dai 60 anni i lavoratori hanno diritto a un giorno supplementare di vacanza per ogni anno d'età oltre i 60.

A partire dai 60 anni i quadri hanno diritto a una settimana di vacanza supplementare. A partire da quest'età gli altri lavoratori hanno diritto a un giorno supplementare di vacanza per ogni anno d'età oltre i 60.

Swisscom, Rapporto di gestione 2009 24 giorni fino ai 35 anni e in seguito cinque settimane.

A partire dai 60 anni i lavoratori hanno diritto a un giorno supplementare di vacanza per ogni anno d'età oltre i 60.

4112

Cinque settimane a decorrere dai 50 anni CCL58

Lavoratori assoggettati

Personale a prestito

100 000

Settore dei servizi nella regione di Basilea

40 000

Vacanze supplementari

Ore settimanali di lavoro

42 dès 60 ans

41

Imprese di pulizia (Svizzera tedesca) * 38 535

42

ASTAG - Les Routiers Suisses (LRS)59

36 000

nessuna disposizione

Impiegati tecnico commerciali

19 299

a decorrere dai 40 à 42 60 anni

Commercio al dettaglio (GE) *

18 378

a decorrere dai 40 60 anni e 25 anni di servizio

Settore della falegnameria (Svizzera tedesca, TI)*

15 251

Artigianato del metallo *

13 435

a decorrere dai 40 60 anni

Ramo della pittura e gessatura *

11 346

40

Imprese di sicurezza

private60

11 150

41,5

a decorrere dai 1800­2300 h 60 anni e dieci l'anno anni di servizio

Commercio al dettaglio (città di Losanna) *

7 800

41

Decoratori d'interni, sellai, mobilieri61

6 000

42

Totale

317 194

Cinque settimane a partire dal sesto anno di servizio CCL

Lavoratori assoggettati

Vacanze supplementari

Artigianato svizzero della macelleria (eccetto GE)*

15 300

a decorrere 43 da 26 anni di servizio

58

59 60 61

Ore settimanali di lavoro

Salvo menzione particolare, i contratti collettivi di lavoro (CCL) elencati qui di seguito valgono per tutta la Svizzera; i CCL dichiarati di obbligatorietà generale sono muniti di asterisco (*).

5 settimane a partire dai 50 anni e cinque anni di servizio.

5 settimane a partire dai 45 anni e cinque anni di servizio.

5 settimane a partire dai 50 anni e 8 anni di servizio o a partire da 10 anni di servizio.

4113

Sei settimane a partire dai 50 anni (prima: cinque settimane) CCL62

Lavoratori assoggettati

Industria delle macchine, impianti elettrici, metalli

107 579

Vacanze supplementari

Ore settimanali di lavoro

40

Settore dell'edilizia principale *

80 000

Migros

58 14363

a decorrere dai 60 anni

41

40,5

COOP

37 50064

a decorrere dai 60 e dai 63 anni

41

Industria orologiera e microtecnica

37 000

40

Industria grafica65

24 000

40

FFS

21 773

Second oeuvre (Svizzera francese) *

14 262

41

Istallazioni elettriche e delle telecomunicazioni *66

14 000

40

a decorrere dai 60 anni

41

Valora Holding AG

5 33067

40,5/42,5/43

Aziende farmaceutiche, chimiche e dei servizi nella regione di Basilea

5 220

40

SRG SSR idée suisse

5 00068

Totale

62

63 64 65 66 67 68

a decorrere dai 55 anni

40

409 807

Salvo menzione particolare, i contratti collettivi di lavoro (CCL) elencati qui di seguito valgono per tutta la Svizzera; i CCL dichiarati di obbligatorietà generale sono muniti di asterisco (*).

Migros, Rapporto di gestione 2009. Secondo il rapporto il 69,4 % dei dipendenti ­ su un totale di 83 780 ­ è assoggettato al CCL della Migros.

COOP, Rapporto di gestione 2009.

5 settimane a partire dai 36 anni.

5 settimane a partire dai 36 anni e 6 settimane a partire dai 56 anni.

Secondo le indicazioni dell'azienda.

Comunicato stampa di SRG SSR del 22 ottobre 2008.

4114

Allegato II

Diritto alle vacanze secondo il diritto cantonale Cantone

Giorni di vacanza per anno civile

AG

25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi; 22 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 40 anni; 27 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

20 giorni lavorativi; 25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi e a partire dai 50 anni.

25 giorni lavorativi fino ai 49 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 50 anni.

Classi di stipendio 1­18: 23 giorni lavorativi fino ai 49 anni; 27 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 32 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

Classi di stipendio 19­30: 23 giorni lavorativi fino ai 44 anni; 27 giorni lavorativi a partire dai 45 anni e fino ai 20 anni compresi; 32 giorni lavorativi a partire dai 55 anni; 32 giorni lavorativi per apprendisti.

20 giorni lavorativi; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

22 giorni lavorativi; 26 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30,5 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

25 giorni lavorativi fino ai 49 anni; 28 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 58 anni.

5 settimane a partire dai 20 anni; 6 settimane fino ai 20 anni e a partire dai 60 anni così come per i quadri superiori.

25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compiuti; 20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

4 settimane fino ai 49 anni; 5 settimane a partire dai 50 anni; 6 settimane a partire dai 60 anni.

4 settimane; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni.

25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi; 20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

29 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi; 24 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 29 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 34 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

AI AR BE

BL BS FR69 GE GL

GR JU LU

NE

69

Dal 1° gennaio 2011

4115

Cantone

Giorni di vacanza per anno civile

NW

25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi; 20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 46 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi; 20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni.

20 giorni lavorativi a partire dai 20 anni fino ai 49 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni, per i giovani fino ai 20 anni e per gli apprendisti; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

24 giorni lavorativi fino ai 49 anni; 28 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 32 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compresi; 23 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

25 giorni lavorativi per gli apprendisti e i collaboratori fino ai 20 anni; 20 giorni lavorativi fino ai 49 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

30 giorni lavorativi durante la formazione, al massimo tuttavia fino ai 25 anni; 27 giorni lavorativi fino ai 20 anni; 23 giorni lavorativi fino ai 49 anni; 27 giorni lavorativi fino ai 59 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

4 settimane a partire dai 20 anni; 5 settimane fino ai 20 anni e a partire dai 50 anni; 6 settimane a partire dai 60 anni.

25 giorni lavorativi fino ai 20 anni compiuti; 20 giorni lavorativi a partire dai 21 anni; 25 giorni lavorativi a partire dai 50 anni; 30 giorni lavorativi a partire dai 60 anni.

5 settimane fino ai 59 anni; 6 settimane a partire dai 60 anni.

4 settimane fino ai 44 anni; 5 settimane a partire dai 45 anni.

4 settimane fino ai 49 anni; 5 settimane a partire dai 50 anni, per i giovani fino ai 20 anni e gli apprendisti.

5 settimane per i giovani fino ai 20 anni compresi e per gli apprendisti; 4 settimane a partire dai 21 anni; 5 settimane a partire dai 50 anni; 6 settimane a partire dai 60 anni.

OW SG

SH SO

SZ

TG

TI UR

VD VS ZG ZH

4116