Termine di referendum: 20 gennaio 2011

Legge federale sugli impianti di accumulazione (LImA) del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la sicurezza degli impianti di accumulazione e la responsabilità civile per i danni causati dalla fuoriuscita di masse d'acqua da un impianto di accumulazione.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica agli impianti di accumulazione che adempiono uno dei requisiti seguenti: 1

2

1 2

a.

l'altezza d'invaso è di almeno 10 m sul livello di magra del corso d'acqua o sul terreno d'impostazione;

b.

l'altezza d'invaso è di almeno 5 m e la ritenuta è superiore a 50 000 m3.

L'autorità di vigilanza della Confederazione (art. 22) può: a.

assoggettare alla presente legge gli impianti di accumulazione di dimensioni inferiori che presentano un potenziale di pericolo particolare;

b.

escludere dal campo d'applicazione della presente legge gli impianti di accumulazione per i quali è provato che non presentano un potenziale di pericolo particolare.

RS 101 FF 2006 5563

2003-0067

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Art. 3

Definizioni

Per impianti di accumulazione s'intendono gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango. Sono considerati impianti di accumulazione anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve o per la ritenuta a breve termine di acqua (bacini di ritenuta).

1

2

Per grandi impianti di accumulazione s'intendono gli impianti: a.

con un'altezza d'invaso di almeno 25 m;

b.

con un'altezza d'invaso di oltre 15 m e una ritenuta superiore a 50 000 m3;

c.

con un'altezza d'invaso di oltre 10 m e una ritenuta superiore a 100 000 m3;

d.

con una ritenuta superiore a 500 000 m3.

Art. 4

Impianti di accumulazione situati su acque di confine

Il Consiglio federale può emanare, o convenire con gli Stati vicini, disposizioni speciali per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine.

1

In tale ambito esso può derogare alle disposizioni sul diritto applicabile e sul foro previste in leggi federali o trattati internazionali.

2

Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione Sezione 1: Costruzione ed esercizio Art. 5

Principi

Gli impianti di accumulazione devono essere calcolati, costruiti ed esercitati conformemente allo stato della scienza e della tecnica in modo che la loro sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d'esercizio.

1

Le misure da prendere vanno stabilite tenendo conto per quanto possibile di un'utilizzazione economica delle forze idriche. Sono decise dall'autorità di vigilanza dopo aver sentito il proprietario dell'opera e, per quanto si tratti di misure di natura edile e non sia possibile raggiungere un'intesa con il proprietario, dopo aver consultato periti riconosciuti nel campo della tecnica e dell'economia energetica.

2

L'invaso degli impianti di accumulazione deve poter essere svuotato per effettuare lavori di controllo e di manutenzione e il loro livello di ritenuta deve poter essere abbassato in caso di pericolo imminente. A tal fine, gli impianti devono essere muniti almeno di uno scaricatore o di una paratoia di fondo di dimensioni adeguate.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per categorie particolari di impianti di accumulazione.

3

Le piene devono poter essere evacuate in modo sicuro anche quando il bacino è pieno.

4

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Art. 6

Approvazione dei piani e costruzione

Chi intende costruire o modificare un impianto di accumulazione necessita di un'approvazione dei piani rilasciata dalla competente autorità.

1

Qualora la costruzione o la modifica di un impianto di accumulazione debba essere autorizzata in virtù di un'altra legge, la decisione di autorizzazione presa in virtù di tale legge è determinante anche per il rilascio dell'approvazione dei piani secondo la presente legge.

2

L'approvazione dei piani è rilasciata se i requisiti di sicurezza tecnica sono adempiuti.

3

La domanda di approvazione dei piani deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione della sicurezza tecnica.

4

5 L'autorità di vigilanza esamina la domanda. Se non è l'autorità d'approvazione, comunica a quest'ultima il risultato del suo esame della sicurezza tecnica. Per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo esiga, propone all'autorità d'approvazione dei piani oneri per la costruzione.

L'autorità di approvazione integra nella sua decisione il risultato dell'esame della sicurezza tecnica e gli oneri proposti in materia di sicurezza tecnica.

6

7 Se necessario per proteggere l'impianto da atti di sabotaggio, l'autorità di approvazione ordina provvedimenti edilizi particolari.

Durante i lavori di costruzione, l'autorità di vigilanza controlla se i requisiti di sicurezza tecnica sono rispettati.

8

Art. 7

Messa in esercizio

Chi intende mettere o rimettere in esercizio un impianto di accumulazione necessita di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

1

La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione della sicurezza tecnica.

2

L'autorità di vigilanza valuta le indicazioni fornite dal richiedente e controlla se i requisiti di sicurezza tecnica sono rispettati. Per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo esiga, fissa oneri per la messa in esercizio e per l'esercizio.

3

Art. 8 1

Esercizio

Durante l'esercizio il gestore deve provvedere affinché: a.

la protezione della popolazione e dell'ambiente sia garantita;

b.

i dispositivi di svuotamento e gli sfioratori siano operativi.

Il gestore esegue i controlli, le misurazioni e gli esami necessari per la valutazione dello stato e del comportamento dell'impianto di accumulazione e ne fa valutare senza indugio i risultati. Trasmette i relativi rapporti all'autorità di vigilanza.

2

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

3

Il gestore è tenuto a: a.

mantenere l'impianto di accumulazione in buono stato, riparare immediatamente i danni ed eliminare immediatamente ogni carenza nella sicurezza;

b.

adeguare o trasformare l'impianto, qualora l'autorità di vigilanza lo esiga al fine di eliminare carenze nella sicurezza;

c.

permettere la posa e l'utilizzazione di sistemi nazionali di sorveglianza e di misurazione e consentire l'accesso agli organi di controllo.

L'autorità di vigilanza valuta i rapporti e controlla se i requisiti di sicurezza tecnica sono rispettati. Svolge controlli periodici dell'impianto.

4

Per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo esiga, l'autorità di vigilanza fissa oneri per l'esercizio ulteriore.

5

L'impianto di accumulazione deve essere sorvegliato e mantenuto fintanto che è in grado di ritenere, accumulare o trattenere acqua, fango e altri materiali. In mancanza di un gestore, il proprietario del fondo è responsabile dell'osservanza di tali obblighi.

6

Art. 9

Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni e impianti

Prima di decidere in merito all'edificazione o alla modifica di una costruzione o di un impianto che potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza di un impianto di accumulazione esistente, l'autorità competente sente l'autorità di vigilanza.

Sezione 2: Piano d'emergenza Art. 10

Provvedimenti per i casi d'emergenza

Il gestore adotta provvedimenti per il caso in cui non sia più garantito un esercizio sicuro dell'impianto di accumulazione a causa di un comportamento anomalo, di eventi naturali o di atti di sabotaggio.

1

In caso d'emergenza, il gestore deve prendere tutte le misure atte a evitare la messa in pericolo di persone, di beni e dell'ambiente.

2

Art. 11

Sistema d'allarme acqua

Il gestore di un impianto di accumulazione con più di 2 milioni di m3 di ritenuta deve gestire e mantenere un sistema d'allarme acqua nella zona contigua.

1

Il gestore di un impianto di accumulazione con meno di 2 milioni di m3 di ritenuta la cui superficie inondabile è esposta a un pericolo elevato deve gestire e mantenere un sistema d'allarme acqua nella zona contigua se l'autorità di vigilanza lo ordina.

2

La zona contigua abbraccia il territorio che, nel caso di improvvisa rottura totale dell'impianto, verrebbe sommerso nel giro di due ore.

3

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Art. 12

Protezione della popolazione in caso d'emergenza

In caso d'emergenza la Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono, mediante i mezzi e le strutture della protezione della popolazione, alla diffusione di istruzioni sul comportamento da adottare e all'eventuale evacuazione della popolazione.

1

L'organo designato dal Consiglio federale può prendere provvedimenti speciali in caso di minaccia militare.

2

Capitolo 3: Responsabilità civile Art. 13

Esclusione dal campo di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli impianti di accumulazione che servono esclusivamente alla protezione contro i pericoli naturali.

Art. 14

Responsabilità del gestore

Il gestore di un impianto di accumulazione risponde dei danni a persone e cose causati dalla realizzazione dei rischi connessi alla fuoriuscita di masse d'acqua, fango o altri materiali.

1

Il gestore risponde anche delle spese derivanti dalle misure ordinate dalle autorità per evitare o ridurre un pericolo imminente; non risponde del mancato guadagno.

2

3 È considerato gestore responsabile chi possiede, costruisce o esercita un impianto di accumulazione. Se il gestore e il proprietario di un impianto non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.

4 La Confederazione, i Cantoni, i Comuni o altri enti o istituti di diritto pubblico sono responsabili secondo la presente legge nella misura in cui esercitano impianti di accumulazione.

Art. 15

Esclusione della responsabilità

È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è stato causato da forza maggiore, da colpa grave del danneggiato o da atti di sabotaggio, di terrorismo o di guerra.

Art. 16

Applicazione del Codice delle obbligazioni

Per quanto la presente legge non preveda disposizioni speciali, la responsabilità civile è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 relative agli atti illeciti.

3

RS 220

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Art. 17

Provvedimenti per assicurare le prove in caso di sinistri di una certa gravità

1 Quando accade un sinistro di una certa gravità, il Consiglio federale ordina un'indagine.

Per diffida pubblica esso ingiunge a tutte le persone che hanno subito un danno di notificarlo entro tre mesi indicandone la data e il luogo. La diffida deve menzionare che l'inosservanza del termine di notificazione, pur non comportando la perdita di eventuali diritti al risarcimento, può successivamente rendere difficoltosa la prova di un nesso causale tra la fuoriuscita di masse d'acqua dall'impianto di accumulazione e il danno.

2

Art. 18

Copertura della responsabilità civile

I Cantoni possono prevedere che la responsabilità secondo la presente legge deve essere garantita totalmente o parzialmente per mezzo di contratti assicurativi o in modo equivalente in funzione della natura e dell'entità dei rischi.

Art. 19

Grandi sinistri

In caso di grande sinistro l'Assemblea federale può stabilire mediante ordinanza un ordinamento sulle indennità.

1

2

Vi è grande sinistro se è prevedibile che: a.

i mezzi disponibili delle persone civilmente responsabili e di quelle tenute alla copertura dei danni non bastino a soddisfare tutte le pretese; o

b.

la procedura ordinaria non possa essere applicata a causa del numero elevato di danneggiati.

L'Assemblea federale stabilisce nell'ordinamento sulle indennità i principi di un'equa ripartizione dei mezzi disponibili tra i danneggiati.

3

4

5

Nell'ordinamento sulle indennità l'Assemblea federale può: a.

derogare alle disposizioni della presente legge o ad altre disposizioni relative al risarcimento dei danni;

b.

prevedere che la Confederazione versi contributi supplementari per i danni non coperti e ne subordini il pagamento all'erogazione di prestazioni da parte del Cantone in cui è situato l'impianto di accumulazione;

c.

disciplinare la procedura d'esecuzione dell'ordinamento e istituire un'autorità indipendente le cui decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale.

Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti cautelari.

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Art. 20

Mutamento dell'obbligo di prestazione e premi di ripartizione in caso di grande sinistro

Se un grande sinistro ha causato uno stato di necessità, il Consiglio federale può emanare, nell'ambito delle assicurazioni private, delle assicurazioni sociali e delle assicurazioni di diritto pubblico, prescrizioni su: 1

a.

2

il mutamento dell'obbligo di prestazione degli assicuratori;

b.

la riscossione di premi di ripartizione dovuti dagli stipulanti;

c.

la deduzione dei premi di ripartizione dalle prestazioni dell'assicurazione.

Questa facoltà non concerne le assicurazioni di responsabilità civile.

Art. 21

Spese per provvedimenti delle autorità

Le spese per provvedimenti delle autorità competenti intesi a evitare o ridurre un pericolo imminente possono essere accollate al gestore e al proprietario.

Capitolo 4: Vigilanza e tutela giurisdizionale Art. 22

Vigilanza da parte della Confederazione

L'autorità di vigilanza della Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

1

I grandi impianti di accumulazione sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione.

2

3

Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza della Confederazione.

Art. 23

Vigilanza da parte dei Cantoni

I Cantoni esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione.

1

2

Essi designano la loro autorità di vigilanza.

Art. 24

Circostanze particolari

In caso di circostanze particolari, l'autorità di vigilanza della Confederazione può convenire con il Cantone un ordinamento delle competenze che deroghi agli articoli 22 e 23.

1

Se più impianti di accumulazione formano un'unità d'esercizio e uno di essi sottostà alla vigilanza diretta della Confederazione, tutti gli impianti di questa unità d'esercizio sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione.

2

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Art. 25

Obbligo di collaborazione

Per quanto necessario all'esercizio della sua attività, all'autorità di vigilanza: a.

vanno fornite tutte le informazioni e i documenti occorrenti;

b.

vanno messi gratuitamente a disposizione il personale e il materiale occorrenti;

c.

va accordato in ogni tempo il libero accesso all'impianto.

Art. 26

Obbligo di annuncio

Le persone responsabili della costruzione o dell'esercizio di un impianto di accumulazione sono tenute ad annunciare immediatamente all'autorità di vigilanza eventi particolari rilevanti per la sicurezza.

Art. 27

Collaborazione di terzi

L'autorità di vigilanza può avvalersi della collaborazione di specialisti per l'adempimento dei suoi compiti.

1

2

Le spese sono a carico del gestore dell'impianto di accumulazione.

Art. 28

Tassa di vigilanza

L'autorità di vigilanza della Confederazione riscuote una tassa annua per coprire i costi della sua attività di vigilanza non finanziati mediante emolumenti.

1

2

Alla tassa sono assoggettati i gestori dei grandi impianti di accumulazione.

L'importo della tassa è calcolato in base alla media dei costi dell'attività di vigilanza degli ultimi cinque anni.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e designa segnatamente i costi di vigilanza computabili e gli impianti il cui esercizio non è sottoposto a tasse.

4

Art. 29

Rimedi giuridici

Le decisioni prese in virtù della presente legge possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

L'autorità di vigilanza della Confederazione è legittimata ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

2

Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni impugnabili all'autorità di vigilanza.

3

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Capitolo 5: Disposizioni penali e trattamento dei dati Art. 30 1

2

Violazione delle prescrizioni di sicurezza

È punito con una pena detentiva sino a 3 anni chiunque: a.

costruisce intenzionalmente un impianto di accumulazione difettoso, disattendendo in particolare le misure di sicurezza prescritte;

b.

continua a esercitare un impianto di accumulazione pur sapendo che presenta gravi carenze nella sicurezza.

Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Chi agisce per negligenza è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria.

3

Art. 31 1

Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta alla Confederazione.

La legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo è applicabile.

2

3 Il Consiglio federale designa l'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio.

Art. 32

Trattamento dei dati personali

Gli organi incaricati dell'esecuzione trattano i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni penali.

1

Possono conservare tali dati in forma elettronica. Per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, possono scambiarseli.

2

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 33

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 34

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 22 giugno 18775 sulla polizia delle acque è abrogata.

4 5

RS 313.0 CS 4 947; RU 1953 1004, 1973 1462, 1993 234

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Legge federale sugli impianti di accumulazione

Art. 35

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 20106 Termine di referendum: 20 gennaio 2011

6

FF 2010 5813

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