Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Proroga e modifica del 26 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009 e del 12 aprile 20101 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, è prorogata2.

II Il decreto del Consiglio federale del 19 giugno 2006 menzionato alla cifra I è inoltre modificato come segue: Art. 2 cpv. 2 2 Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro e ai dipendenti dei rami della carrozzeria.

In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

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carrozzeria e costruzione di veicoli;

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selleria di carrozzeria;

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carrozzeria-lattoniere;

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verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;

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aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. tuning, levabolli, lavori di sostituzione e riparazione vetri su automezzi, riparazioni alternative), gestori di autolavaggio indipendenti e manutenzione di veicoli pesanti;

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reparti di carrozzeria in aziende miste.

Gli articoli 23 (Durata del lavoro), 24 (ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro), 25 (lavoro di recupero), 27 (Vacanze, durata delle vacanze), 29 (Giorni festivi), 32 (Assenze) e 38 (Indennità di fine anno) del CCL valgono per gli apprendisti.

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FF 2006 5119, 2007 5567, 2008 2869, 2009 1093 e 2010 2325 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

Non sono sottoposti al presente CCL: a.

i titolari di aziende, come anche i loro coniugi;

b.

il padre, la madre, il figlio e la figlia dei titolari d'azienda, a condizione che soddisfino la premessa della lettera c;

c.

le persone che partecipano all'azienda (ad. es. S.p.A., s.r.l., cooperativa) e che influenzano le decisioni dell'azienda.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 18

Contributo professionale, spese di applicazione

Art. 27

Vacanze, durata delle vacanze

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

26 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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