10.080 Messaggio concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un prestito concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita dell'8 settembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un prestito concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-1506

5383

Compendio Con il presente messaggio si richiede l'approvazione di un credito di impegno di 950 milioni di franchi per la garanzia di un prestito della Banca nazionale svizzera al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita.

Situazione iniziale Il Fondo monetario internazionale (FMI) mette a disposizione dei suoi Stati membri dal reddito più basso crediti a interesse ridotto provenienti dal Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita (Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT). Nel 2009 esso ha riveduto gli strumenti per questi Paesi per tener meglio conto della crescente eterogeneità e del rischio di crisi più elevato di questi ultimi, dovuto alla loro maggiore interdipendenza a livello globale. Inoltre, gli importi massimi dei crediti di programma, rimasti invariati dal 1998, sono stati raddoppiati. Questa situazione è da ricondurre alla crisi finanziaria ed economica, che ha colpito anche i Paesi in sviluppo. Mentre nel 2007 sono stati conclusi quattro nuovi programmi a interesse ridotto con Paesi dal basso reddito, nel 2008 il loro numero è salito a 13 e nel 2009 a 18. Questi 18 programmi da soli vincolano circa 3,8 miliardi di dollari.

Nel mese di luglio del 2009 è stato pertanto deciso di aumentare la dotazione di mezzi del PRGT di 13,5 miliardi di dollari. A tal proposito la direzione del FMI ha chiesto alla Svizzera, oltre che ad altri potenziali Paesi donatori, un prestito adeguato al PRGT.

Contenuto del disegno È previsto che la Banca nazionale svizzera (BNS) metta a disposizione del FMI a favore del PRGT un prestito di 500 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il prestito sarà rimunerato dal FMI secondo i tassi d'interesse di mercato e necessita di una garanzia della Confederazione. Con il presente messaggio si chiede l'approvazione di un credito di impegno di 950 milioni di franchi per fornire tale garanzia. L'importo include una riserva di circa 100 milioni di franchi per coprire le fluttuazioni del corso del cambio.

Il Consiglio federale ritiene importante fornire un contributo al PRGT, poiché consente al FMI di offrire un sostegno necessario e ragionevole a Paesi dal reddito basso. La Svizzera è chiamata a dare il suo contributo nella ripartizione internazionale degli oneri. Essa ha inoltre interesse ad assicurare
la sua posizione in seno al FMI tramite misure adeguate, tra cui figura anche l'attribuzione prioritaria di risorse a questa istituzione. In contropartita, nella discussione in corso sulla governance, la Svizzera richiede che la disponibilità dei Paesi membri a fornire fondi al FMI debba essere chiaramente legata alla questione della rappresentanza.

Un prestito di questa entità consente alla Svizzera di dare un segnale senza dover temere conseguenze finanziarie. La probabilità che debba intervenire la garanzia della Confederazione è da considerare estremamente bassa. Poiché la BNS effettua il pagamento a condizioni di mercato e la Confederazione garantisce unicamente la

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restituzione del prestito entro i termini, compresa la rimunerazione, le finanze federali non vengono gravate purché il FMI rispetti l'accordo di credito con la BNS.

Finora il FMI ha sempre adempiuto i propri obblighi nei confronti dei creditori dei suoi fondi fiduciari. I debiti nei confronti del PRGT sono garantiti da un conto di riserva dello stesso. La copertura, che ammonta a circa il 40 per cento dei crediti scoperti, è ritenuta adeguata, considerata la sollecitudine nei pagamenti finora dimostrata dai Paesi debitori.

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Messaggio 1

Le attività del FMI nei Paesi in sviluppo

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Sostegno fornito sinora

Con lo sportello di aggiustamento strutturale (SAS) a metà degli anni Ottanta il FMI istituì un fondo per finanziare programmi di credito per Paesi dal reddito basso. In quel periodo, a causa dei contraccolpi del prezzo del petrolio, dei tassi d'interesse elevati, dei prezzi per le materie prima in caduta e politiche economiche non sostenibili, molti di questi Paesi si sono ritrovati con importanti problemi di politica estera e situazioni di indebitamento insostenibili. Con il SAS e, a partire dal 1987, con lo sportello potenziato di aggiustamento strutturale (SPAS) hanno ottenuto l'accesso a crediti del FMI a tassi ridotti (cosiddetti crediti concessionali) attuando così programmi di stabilizzazione politico-economica e di riforme strutturali.

Nel 1994 lo SPAS è stato prolungato e potenziato. Se, da un lato, si riteneva che in alcuni Paesi erano state avviate importanti riforme economiche, la crescita del PIL era aumentata e l'inflazione era diminuita, dall'altro in numerosi Paesi la situazione era rimasta instabile. Inoltre in quel periodo aderirono al FMI numerosi nuovi Paesi che avevano diritto a crediti a tassi ridotti.

I debiti dei Paesi poveri rimasero elevati. Meccanismi di sgravio dei debiti, nuovi aiuti pubblici e pacchetti di misure per diminuire il fabbisogno di credito non erano sufficienti a diminuire i debiti a un livello sostenibile. Pertanto nel mese di ottobre del 1996 il FMI e la Banca mondiale hanno lanciato d'intesa l'iniziativa per paesi poveri fortemente indebitati (Highly Indebted Poor Countries Initiative, HIPC), che nel mese di ottobre del 1999 è stata ampliata e dotata di nuovi meccanismi per garantire uno sgravio dei debiti più esteso e rapido. In tal modo entro il 2010 sono stati cancellati debiti bilaterali e multilaterali di 35 Paesi per un ammontare complessivo di 51 miliardi di dollari.

Parallelamente all'ampliamento dell'iniziativa HIPC, nel 1999 lo SPAS è stato sostituito dalla facilitazione per la riduzione della povertà e per la crescita (Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF). I programmi previsti dalla facilitazione indicano che il FMI ha iniziato ad accordare un ruolo più esplicito alla lotta alla povertà in quanto parte delle strategie di crescita dei singoli Paesi.

Nel 2005 è stato infine deciso di cancellare ai Paesi HIPC tutti i debiti residui
presso il FMI, la Banca mondiale e presso la Banca africana di sviluppo. Entro il 2010 saranno condonati debiti FMI per un ammontare di 3,4 miliardi di dollari. Al contempo è stato introdotto un quadro per la sostenibilità dei debiti. D'intesa con la Banca mondiale, il FMI analizza sistematicamente la situazione del debito nei singoli Paesi. In tal modo si può riconoscere per tempo ed evitare il pericolo di un sovraindebitamento.

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Tra il 1987 e il 2008 il FMI ha concesso crediti concessionali dell'ordine complessivo di 15,6 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP)1; tra il 2000 e il 2008 le quote di credito sono chiaramente diminuite. I risultati di uno studio del FMI, che ha analizzato gli sviluppi economici in Paesi dal reddito basso fino alla fine del 2007, indicano che i Paesi che hanno realizzato programmi FMI per un periodo più lungo, hanno potuto migliorare in modo significativo i loro indicatori macroeconomici.

Complessivamente hanno potuto aumentare i loro tassi di crescita a lungo termine, le esportazioni e gli investimenti diretti dall'estero, e diminuire il tasso di inflazione, i debiti con l'estero (grazie al condono del debito) e i disavanzi della bilancia dei pagamenti e del bilancio pubblico.

Alla fine del 2007 circa un terzo degli 80 Paesi aventi diritto alla PRGF si era stabilizzato dal punto di vista macroeconomico. In quel momento gli altri Paesi presentavano ancora una necessità di adeguamenti più lunga, e la metà di essi ha dovuto essere definita fragile. Dal 1997, dunque, la situazione dei Paesi aventi diritto alla PRGF è nettamente più eterogenea.

1.1.2

Nuovo Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita

Diversi motivi hanno portato nel 2009 alla decisione di rivedere gli strumenti del FMI per Paesi dal reddito basso: come citato, la maggiore eterogeneità di tali Paesi, la maggiore vulnerabilità di alcuni di loro nei confronti delle fluttuazioni congiunturali globali come pure la crescente volatilità dei prezzi delle materie prime constatata negli ultimi anni. Le PRGF come pure altri strumenti per il sostegno di Paesi poveri in situazioni di emergenza introdotti col passare del tempo, sono stati sostituiti da tre nuovi strumenti, riuniti sotto l'egida del nuovo Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita (Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT). Questi sono i nuovi strumenti: l'Extended Credit Facility (ECF): questo strumento serve a sostenere i Paesi meno stabili dal punto di vista macroeconomico tramite un fabbisogno di sostegno finanziario e di riforma a medio termine. Essa sostituisce la facilitazione attuale per il sostegno a medio termine dei Paesi poveri, la Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF); la Standby Credit Facility (SCF): con questo strumento si contrastano le difficoltà a breve termine a livello di bilancia dei pagamenti in Paesi stabili dal punto di vista macroeconomico. La SCF può essere convenuta anche a titolo cautelativo, i versamenti avvengono però solo in caso di effettivo bisogno; la Rapid Credit Facility (RCF): con questo strumento di emergenza può essere offerto un rapido sostegno senza esplicite condizionalità, tuttavia per un importo relativamente basso. La RCF si rivolge a Paesi dalle capacità insufficienti per realizzare un programma più completo o con un fabbisogno di finanziamento limitato a brevissimo termine.

1

Il valore di un DSP è determinato giornalmente da un paniere di valute composto da USD, JPY, EUR, GBP. Il 1° giugno 2010 valeva il seguente cambio: 1 DSP = 1,712570 franchi

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Condizioni di credito dei singoli strumenti Strumento

Durata

Norme di pagamento

Condizionalità

Condizioni di credito

ECF

3 anni Prorogabile al massimo 2 anni Utilizzo ripetuto possibile

In base alle necessità Per principio fino al 120 % della quota

Focalizza sugli obiettivi dei programmi che devono essere coerenti con la strategia di riduzione della povertà del Paese.

Si basa su criteri quantitativi vincolanti e principi strutturali meno vincolanti.

Verifica semestrale del programma

Tasso d'interesse 0 fino almeno alla fine del 2011 Inizio della restituzione dopo 5,5 anni, restituzione complessiva esigibile entro 10 anni

SCF

1­2 anni Utilizzo per non più di 2,5 anni per ogni periodo di 5 anni

Come ECF Può essere convenuta a titolo cautelativo

Come ECF Verifica trimestrale o semestrale del programma

Tasso d'interesse 0 fino alla fine del 2011, poi 0,25 % Inizio della restituzione dopo 4 anni, restituzione complessiva esigibile entro 8 anni

RCF

Per principio, versamento unico immediato In caso di shock ripetuti può essere utilizzato più volte

In base alle necessità Per principio limitato al 25 % della quota all'anno e al massimo al 75 % in caso di utilizzo ripetuto

Nessuna Le misure decise dal Governo devono tuttavia mirare a una soluzione delle difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti

Come ECF

Nel 2009 il consiglio esecutivo del FMI ha anche deciso di aumentare i valori indicativi delle quote di credito dei programmi per i Paesi dal reddito basso. Anche i Paesi in sviluppo sono stati colpiti dalla crisi finanziaria ed economica. Alla luce di tutto ciò e del fatto che questi valori sono rimasti invariati dal 1998, il consiglio esecutivo ha deciso di raddoppiare l'accesso dei Paesi a mezzi concessionali. Il limite massimo di prelievo per Paese per i crediti PRGT ammonta quindi al 100 per cento della quota all'anno e a 300 per cento della quota complessiva. In casi eccezionali questi limiti possono essere superati.

Anche le condizioni per i programmi sono state rese meno severe. Queste condizioni, le cosiddette condizionalità, in futuro dovranno concentrarsi ancora di più sui settori chiave del FMI. Fra questi vi sono, ad esempio, prescrizioni quantitative per le riserve internazionali della Banca centrale e le limitazioni dell'accumulazione di ritardi nei pagamenti degli enti pubblici o di disavanzi fiscali. Nel settore delle misure di adeguamento strutturale si è invece verificato un allentamento delle condizionalità. Se queste non vengono realizzate o lo sono in ritardo, il versamento delle tranche di credito non è comunque pregiudicato.

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In linea di massima, la Svizzera ha approvato queste modifiche. L'adeguamento degli strumenti ha apportato una certa semplificazione della struttura e ha adeguato le condizioni dei crediti di emergenza agli altri crediti per i Paesi poveri. Tuttavia la Svizzera ha anche invitato alla prudenza: in particolare nei Paesi membri dal reddito basso non deve essere preponderante il ruolo di finanziatore del FMI, bensì la consulenza macroeconomica e il sostegno tecnico. Qualora necessario, il programma di credito dovrebbe piuttosto svolgere un ruolo catalitico, poiché può contribuire a far sì che agenzie di sviluppo bilaterali e multilaterali si impegnino mettendo a disposizione mezzi ancor più concessionali. Per i Paesi che dipendono da lungo tempo dagli aiuti finanziari del FMI si dovrebbe fare in modo di abbandonare questo tipo di sostegno.

La Svizzera si è anche impegnata con successo affinché l'elenco dei Paesi che, a causa del loro basso livello di reddito, hanno accesso ai mezzi concessionali del FMI, venga esaminato regolarmente. Deve essere garantito che i mezzi concessionali siano realmente a disposizione, sulla base di criteri trasparenti, dei Paesi dal fabbisogno maggiore. In base alla decisione del consiglio esecutivo del mese di gennaio del 2010, un Paese ha accesso a questi mezzi se il suo reddito annuale pro capite è inferiore alla soglia di accesso a crediti concessionali della Banca mondiale (2010: 1135 dollari), esaminata annualmente, e non può finanziarsi sui mercati internazionali. Paesi piccoli con meno di un milione di abitanti ricevono un trattamento di favore a causa della loro minore resistenza alle crisi (economie pubbliche più aperte e spesso meno diversificate): ottengono l'accesso a mezzi concessionali del FMI se il loro reddito è al di sotto del doppio della soglia della Banca mondiale. L'elenco dei Paesi aventi diritto all'accesso viene esaminato ogni due anni. I Paesi che attualmente hanno diritto all'accesso figurano nell'allegato 2.

1.2

Fabbisogno supplementare di risorse per il sostegno dei Paesi in sviluppo

Nei Paesi in sviluppo la crisi finanziaria ed economica globale si è manifestata soprattutto con un calo delle esportazioni, degli investimenti diretti esteri e dei trasferimenti di denaro dei migranti. Inoltre, come già menzionato più sopra, in alcuni di questi Paesi la vulnerabilità a fluttuazioni congiunturali globali è aumentata essendo maggiormente integrati nel traffico di merci e di capitale globale. Anche la sempre maggiore volatilità dei prezzi delle materie prime costituisce un'ulteriore sfida. Pertanto, in base a una proposta dei Capi di Stato e di governo del G20, nel mese di luglio del 2009 è stato deciso di aumentare i mezzi di dotazione del PRGT di 13,5 miliardi di dollari. Rispetto al massiccio aumento dei mezzi non concessionali del FMI (fino a 540 mia. di dollari nei nuovi accordi di credito e un'ulteriore allocazione di diritti speciali di prelievo pari a 250 mia. di dollari) questo è un importo piuttosto modesto, tuttavia importante per questi Paesi.

Quali ulteriori misure per lo sgravio dei Paesi dal reddito basso è stato aumentato il sovvenzionamento nel senso che fino a fine 2011 per questi crediti provenienti dal PRGT non verrà richiesto nessun interesse.

La Svizzera ha approvato in linea di massima anche l'aumento dei mezzi del PRGT.

La domanda di crediti è aumentata a causa della crisi finanziaria ed economica, e si sono resi necessari nuovi contributi. Mentre nel 2007 sono stati conclusi quattro

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nuovi programmi, nel 2008 essi sono saliti a 13 e nel 2009 a 18. Questi 18 programmi vincolano da soli circa 3,8 miliardi di dollari (2,5 mia. DSP)2.

Nel quadro dell'aumento di fondi, l'ultimo mese di agosto la direzione del FMI ha chiesto a una serie di potenziali Paesi donatori, tra cui anche la Svizzera, di fornire prestiti proporzionali e contributi a fondo perso al PRGT. In particolare ha chiesto alla Svizzera un importo pari a 400­500 milioni di DSP. Considerato un fabbisogno complessivo di 13,5 miliardi di dollari (9 mia. DSP), la quota di onere svizzero corrisponderebbe a un buon cinque per cento.

1.3

Importanza del Fondo fiduciario

È importante dotare il FMI degli strumenti adeguati affinché possa sostenere tutti i Paesi membri che si ritrovano in una situazione sfavorevole dal punto di vista dell'economia esterna. Si tratta di un elemento centrale del suo mandato. Nel caso di Paesi dal reddito basso rimane opportuno che possano ricevere un programma di credito FMI a condizioni favorevoli. In compenso i Paesi attuano programmi di adeguamento che comprendono misure di stabilizzazione macroeconomica.

Considerata l'esiguità dei mezzi propri, le altre urgenti priorità in materia di spese per la lotta alla povertà come pure le passate crisi del debito e le iniziative di condono, questi Paesi devono potersi finanziare presso il FMI con crediti a prezzo vantaggioso.

1.4

Prospettive per il futuro

Il FMI ha stimato la domanda per crediti PRGT fino al 2014 a 1,5­1,7 miliardi di DSP all'anno. Ciò corrisponde circa al doppio della media pluriennale. Qualora l'economia mondiale dovesse riprendersi più rapidamente del previsto, potrebbe nuovamente verificarsi una leggera flessione della domanda per crediti di programma. In questo caso le risorse dal conto di riserva del PRGT a disposizione del FMI dovrebbero essere sufficienti per allestire, dopo il 2014, in data ancora da definire, un meccanismo autonomo. I Paesi donatori potrebbero vedersi restituire i prestiti. I nuovi crediti dal PRGT verrebbero finanziati con i prestiti restituiti dai Paesi beneficiari. I ricavi da mezzi del PRGT investiti in modo proficuo verrebbero nuovamente impiegati per il sovvenzionamento degli interessi.

2

Domanda per l'impegno di garanzia nei confronti della BNS

2.1

Proposta del Consiglio federale

Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 20043 sull'aiuto monetario internazionale (LAMO), il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha chiesto alla BNS di concedere al FMI un prestito di 500 milioni di DSP per il 2 3

In base ai calcoli del FMI il corso del cambio è 1 DSP = 1,5 USD.

RS 941.13

5390

PRGT. La BNS ha dato seguito a questa domanda con lettera del 24 giugno 2010. Il FMI rimunererebbe il prestito della BNS a condizioni di mercato. La restituzione entro i termini e la rimunerazione devono essere garantite dalla Confederazione. Il presente messaggio chiede la prestazione di tale garanzia.

2.2

Dettagli del disegno

L'allegato 1 presenta un progetto di accordo tra il FMI e la BNS concernente questo prestito. La BNS prevede di versare il prestito in Euro. Il FMI può prelevare le singole tranche fino al 31 dicembre 2018 al più tardi.

Per questo prestito il Consiglio federale richiede una prestazione di garanzia della Confederazione pari a 950 milioni di franchi. Questo importo è calcolato in base al corso del cambio indicato nella nota 1 cui si aggiunge una riserva di circa 100 milioni di franchi per coprire le fluttuazioni del corso del cambio. Per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 LAMO dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 8 capoverso 2 LAMO. In questo caso la richiesta avviene mediante il presente messaggio in ragione del contributo importante di 950 milioni di franchi.

Tra i Paesi sollecitati dal FMI, tre si sono finora impegnati a versare un prestito al FMI (tutti gli importi in DSP): Canada (500 mio.), Danimarca (200 mio.) e Spagna (405 mio.). Altri Paesi si sono dichiarati disposti a fornire contributi per un ammontare complessivo di 6,5 miliardi di DSP (Giappone 1,8 mia., Francia e Regno Unito 1,3 mia. ciascuno, Italia 800 mio., Corea e Olanda 500 mio. ciascuno, Norvegia 300 mio.).

La quota assunta dalla Svizzera in occasione dei due prestiti precedenti ammontava al 3,3 (1995), rispettivamente al 6,25 per cento (2002) della somma complessiva di tutti i Paesi donatori. La quota ora proposta per il nostro Paese (5 per cento), inferiore a quella precedente, terrebbe conto del fatto che la cerchia dei Paesi donatori è stata ampliata rispetto al 2002.

2.3

Motivazione

Un contributo della Svizzera per potenziare le risorse di credito agevolate del PRGT sarebbe un segnale importante che la Svizzera è tuttora disposta ad assumersi le sue responsabilità e a dare il suo contributo nell'ambito degli strumenti di finanziamento del FMI.

Il Consiglio federale è convinto che occorre adoperarsi per mantenere la posizione della Svizzera nei consigli esecutivi di FMI e Banca mondiale, attribuendo un'importanza prioritaria all'assegnazione di risorse a tali istituzioni. In contropartita, nella discussione in corso sulla governance in seno al FMI, la Svizzera chiede che la disponibilità dei Paesi membri a fornire fondi al FMI sia chiaramente legata alla questione della rappresentanza.

Da quando la Svizzera è membro del FMI ha partecipato due volte con prestiti della BNS garantiti dalla Confederazione al finanziamento di programmi di credito del FMI per Paesi poveri. Uno dei prestiti è stato approvato nel 1995 e ammontava a 151,7 milioni di DSP, garantito da un credito di impegno della Confederazione 5391

pari a oltre 335 milioni di franchi (DF del 02.02.1995). L'altro prestito di oltre 250 milioni di DSP è stato messo a disposizione del FMI nel 2002; la corrispondente garanzia della Confederazione ammontava a 550 milioni di franchi (DF 13.06.2001).

Quale Paese donatore, tra l'altro anche in relazione al finanziamento dell'iniziativa HIPC, la Svizzera è molto interessata a sostenere misure che contribuiscono alla sostenibilità dei debiti dei Paesi in sviluppo. I crediti di programma dagli interessi sussidiati del FMI fanno parte di queste misure. Da un lato vi è l'elemento del sussidio, dall'altro le misure convenute nel programma, che spesso limitano anche l'accensione di prestiti non concessionali. Inoltre l'impegno del FMI dovrebbe favorire l'integrazione dei Paesi in sviluppo nell'economia mondiale. Anche questo è nell'interesse della Svizzera, orientata alle esportazioni.

Complessivamente occorre evidenziare che con un prestito di questa entità la Svizzera può dare maggiore rilievo alla sua disponibilità e alla sua capacità di cofinanziare gli strumenti del FMI senza doversi attendere conseguenze finanziare per la Confederazione. La probabilità che debba intervenire la garanzia della Confederazione è da considerare estremamente bassa.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Poiché la BNS effettua il pagamento a condizioni di mercato e la Confederazione garantisce unicamente la restituzione entro i termini del prestito compresa la rimunerazione, le finanze federali non vengono gravate purché il FMI rispetti l'accordo di credito con la BNS. Finora il FMI ha sempre adempiuto ai suoi obblighi nei confronti dei creditori dei suoi fondi fiduciari. I debiti nei confronti del PRGT vengono coperti da un conto della riserva dello stesso. La copertura, che ammonta a circa il 40 per cento dei crediti scoperti, è ritenuta adeguata, considerata la sollecitudine nei pagamenti finora dimostrata dai Paesi debitori.

La concessione della garanzia non ha ripercussioni sull'effettivo del personale.

4

Programma di legislatura

Il disegno è motivato da un maggiore fabbisogno del fondo fiduciario dovuto alle domande di credito, aumentate negli ultimi due anni, poste al FMI dai Paesi dal reddito basso. Questo sviluppo non era prevedibile. Poiché inoltre la domanda concreta della direzione del FMI è pervenuta soltanto nel mese di agosto del 2009, il disegno non è stato annunciato né nel messaggio sul programma di legislatura 2007­20114 né nel decreto federale del 18 settembre 20085 sul programma di legislatura 2007­2011.

4 5

FF 2008 597 FF 2008 7469

5392

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

I contributi svizzeri al PRGT sono versati a titolo di partecipazioni a fondi speciali ai sensi dell'articolo 3 LAMO e si fondano su questa disposizione (FF 2003 4152 e 4159). La LAMO, a sua volta, si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale (Cost.)6.

5.2

Subordinazione al freno alle spese

Le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e i limiti di spesa che comportano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi sottostanno al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

Il decreto federale proposto è finalizzato all'approvazione di un credito di impegno per l'assunzione di un impegno di garanzia di 950 milioni di franchi. In virtù dell'articolo all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. esso deve essere approvato dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

5.3

Forma dell'atto

Il disegno di decreto in allegato è un decreto finanziario ai sensi dell'articolo 167 Cost. Esso non comporta l'emanazione di norme di diritto e pertanto, conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost., è emanato sotto forma di decreto federale semplice che non sottostà a referendum.

6

RS 101

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Allegato 1 Progetto di accordo tra la BNS e il FMI

Accordo di credito tra la Banca nazionale svizzera e il Fondo monetario internazionale in qualità di fiduciario del Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita

La Banca nazionale svizzera («Banca») si dichiara disposta a concedere al Fondo monetario internazionale («Fondo») in qualità di fiduciario («fiduciario») del Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita («Fondo fiduciario») un prestito per la dotazione di mezzi del conto generale anticipi (General Loan Account) del Fondo fiduciario, conformemente alle condizioni dello Strumento che istituisce un Fondo fiduciario per operazioni speciali («Strumento PRGT»), approvato dal Consiglio esecutivo con decisione n. 8759-(87/176) PRGT del 18 dicembre 1987, e dalle successive modifiche. Il presente accordo si basa sulla sezione III numero 2 dello Strumento PRGT, che autorizza il Direttore generale a concludere accordi di credito con creditori del conto anticipi del Fondo fiduciario.

1. Il prestito ammonta al massimo a 500 milioni di DSP.

2. a)

Il fiduciario, nei limiti del presente accordo, può in ogni momento, a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo sino al 31 dicembre 2018, effettuare prelievi; la Banca deve essere informata sulla sua intenzione di prelevare almeno cinque giorni feriali (Zurigo) in anticipo e i mandati di pagamento devono essere trasmessi via SWIFT almeno due giorni feriali (Zurigo) prima della data di valuta della transazione.

b)

Se gli ammortamenti o gli interessi non sono stati versati integralmente alla Banca entro i dieci giorni successivi alla loro scadenza, il fiduciario non potrà effettuare altri prelievi nel quadro del presente accordo sino a quando non avranno avuto luogo consultazioni al riguardo con la Banca. Il fiduciario potrà nuovamente effettuare prelievi nel quadro del presente accordo non appena saranno stati versati tutti gli arretrati alla Banca.

3. a)

L'importo di ogni prelievo è espresso in DSP. Salvo diverso accordo tra il fiduciario e la Banca, la Banca versa l'importo corrispondente in Euro, alle date di valuta stabilite dal fiduciario, sul conto indicato da quest'ultimo.

b)

Il fiduciario allestisce su domanda della Banca un certificato non negoziabile attestante l'esistenza verso il Fondo fiduciario di un credito risultante da un prelievo effettuato nell'ambito del presente accordo e non ancora rimborsato.

5394

4. a)

Ogni prelievo è rimborsato secondo il piano di ammortamento stabilito nell'ambito della facilitazione del Fondo fiduciario a favore della quale è stato versato. Al momento di ogni prelievo il fiduciario determina nella domanda di prelievo il relativo piano di rimborso per l'importo prelevato. I rimborsi da parte del Fondo fiduciario hanno luogo alle corrispondenti date di scadenza.

b)

Previo accordo tra la Banca e il fiduciario, ogni prelievo da parte di quest'ultimo può essere rimborsato in parte o completamente in qualsivoglia momento prima della scadenza.

c)

Se un prelievo scade a una data che non è giorno feriale per il Fondo, è considerata data di scadenza il giorno feriale successivo.

5. a)

Gli interessi sulla somma scoperta relativa a ogni prelievo effettuato in valute sono calcolati dal fiduciario a un tasso annuo all'atto del prelievo e in seguito ogni sei mesi secondo il calendario civile, dal prodotto di: i) gli interessi sugli strumenti interni in ogni valuta inclusa nel paniere monetario del DSP, come sono stati comunicati annualmente al fiduciario da ogni ufficio di notifica, due giorni feriali LIBOR dopo l'inizio del periodo di interessi, cui viene applicato questo calcolo; oppure, purché questa data non sia un giorno feriale per il FMI, al prossimo giorno feriale per il FMI che è anche un giorno feriale LIBOR nel seguente modo: ­ corrispondenza del ricavo del prestito per Buoni del Tesoro statunitensi semestrali, ­ saggio d'interesse semestrale del mercato monetario dell'Euro (Euro Interbank Offered Rate, Euribor), ­ corrispondenza del ricavo del prestito per Buoni del Tesoro giapponesi semestrali, ­ tasso d'interesse interbancario semestrale nel Regno Unito; ii) le quote percentuali di questa valuta nella valutazione dei DSP al corrispondente giorno feriale, su cui si fondano gli stessi importi e i corsi di cambio, come vengono impiegati dal Fondo per calcolare il valore dei DSP in dollari americani al giorno corrispondente. Il tasso d'interesse in vigore corrisponde alla somma dei ricavi, calcolati come menzionato più sopra e arrotondati a due cifre dopo la virgola;

b)

gli interessi esigibili per ogni prelievo effettuato in valute sono calcolati giornalmente e pagati per tutti i prelievi pendenti conformemente al presente accordo subito dopo il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

c)

per gli interessi sull'importo pendente per ogni prelievo effettuato in DSP vale il tasso di interesse DSP, che viene fissato dal Fondo conformemente all'articolo XX sezione 3 dello Statuto del FMI.

d)

gli interessi esigibili per ogni prelievo effettuato in DSP sono calcolati giornalmente e pagati per tutti i prelievi pendenti conformemente al presente accordo subito dopo il 31 luglio, il 31 ottobre, il 31 gennaio e il 30 aprile di ogni anno.

5395

6. a)

Il pagamento degli ammortamenti e degli interessi avviene in Euro o in un'altra valuta convenuta tra il fiduciario e la Banca.

b)

Pagamenti in Euro avvengono su un conto indicato dalla Banca presso la stessa. Pagamenti in dollari americani avvengono via accredito dell'importo dovuto sul conto della Banca presso la banca di emissione statunitense di New York a New York City. Pagamenti in DSP avvengono via accredito sul conto DSP della Svizzera presso il Dipartimento dei DSP. Pagamenti in altre valute avvengono su un conto indicato dalla Banca.

7. a)

La Banca è autorizzata a trasferire in ogni momento tutte o parte delle richieste di crediti a un membro del FMI, alla banca centrale o a un'altra istituzione finanziaria designata da un membro giusta l'articolo V sezione 1 dello Statuto del FMI, oppure a qualsiasi altro organismo ufficiale che, in virtù dell'articolo XVII sezione 3 del medesimo Statuto, è autorizzato a detenere DSP.

b)

Il beneficiario dei crediti acquisisce tutti i diritti della Banca concernenti il rimborso e gli interessi sul credito trasferito fissati nel presente accordo.

8. Su richiesta della Banca, l'obbligo di rispettare i propri impegni in materia di prelievi può essere temporaneamente sospeso in ogni momento prima del 30 giugno 2018 conformemente alle disposizioni del capitolo III articolo 4 c) e d) dello Strumento PRGT.

9. Salvo diverso accordo tra il fiduciario e la Banca, tutti i trasferimenti, le transazioni, gli ammortamenti e i pagamenti di interessi avvengono sulla base dei corsi di cambio delle valute interessate rispetto ai DSP determinati dal FMI per il secondo giorno feriale precedente la data di valuta del trasferimento, della transazione o del pagamento conformemente all'articolo XIX sezione 7 a) dello Statuto del FMI.

Qualora il giorno in cui è determinato il corso del cambio non fosse giorno feriale a Zurigo, vale il giorno feriale per il FMI immediatamente precedente che sia giorno feriale anche a Zurigo.

10. Se il Fondo modifica il proprio metodo di valutazione dei DSP, tutti i trasferimenti, le transazioni, i rimborsi e i pagamenti di interessi effettuati almeno due o più giorni feriali dopo la data di revisione sono calcolati secondo il nuovo metodo. Se cambia la composizione delle valute dei DSP, i calcoli degli interessi e gli strumenti ai sensi dell'articolo 5 a) i) saranno modificati ricorrendo alla presente clausola per: i) integrare il saggio d'interesse relativo a ogni nuova valuta inclusa nel paniere dei DSP secondo il corrente strumento semestrale interno per questa valuta, come utilizzato dal fiduciario d'intesa con la Banca; ii) stralciare il rinvio al corrispondente strumento interno per le valute che vengono eliminate dal paniere DSP. Questa modifica vale a partire dall'entrata in vigore delle modifiche nella composizione delle valute DSP.

11. Tutte le questioni sollevate in merito al presente accordo sono regolate d'intesa tra la BNS e il fiduciario.

12. a) L'accordo è fatto in duplice esemplare; entrambi gli esemplari sono originali e costituiscono lo stesso atto.

b)

5396

L'accordo entra in vigore all'ultimo giorno indicato sotto.

In fede di che, la Banca nazionale svizzera e il fiduciario hanno stilato il presente accordo.

Luogo, data

Per la Banca nazionale svizzera:

Per il Fondo Monetario Internazionale in qualità di fiduciario:

Philipp Michael Hildebrand Presidente della direzione generale

Dominique Strauss-Kahn

Thomas Jordan Vicepresidente della direzione generale

5397

Allegato 2 Elenco dei Paesi aventi diritto ai crediti del PRGT e rispettivo reddito nazionale lordo pro capite, stato il 10 aprile 2010.

Paese

Afghanistan Armenia Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Capo verde Ciad Comore Congo, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Costa d'Avorio Dominica Eritrea Etiopia Gambia Georgia Ghana Gibuti Grenada Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Kenia Kirghizistan, Repubblica del Kiribati Laos Lesotho Liberia 1 2

2007

2008

­1 2630 470 570 1770 1260 430 110 550 1050 2430 540 680 1540

­ 3350 520 690 1900 1460 480 140 600 1150 3130 530 750 1970

140 920 ­ 270 220 320 2120 590 1090 3920 400 200 1250 520 1590 640

150 980 4770 300 280 390 2470 670 1130 5710 390 250 1420 660 1800 770

610 1120 630 1030 140

740 2000 750 1080 170

Paese

Madagascar Malawi Maldive Mali Mauritania Moldova Mongolia Mozambico Myanmar Nepal Nicaragua Niger Nigeria Papua Nuova Guinea Repubblica centrafricana Ruanda Saint Vincent e Grenadine Salomone, Isole Samoa Saint Lucia São Tomé e Principe Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Tagikistan Tanzania Timor-Leste Togo Tonga Uganda Uzbekistan Vanuatu Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe

2007

2008

320 250 3190 500 840 1210 1290 330 ­ 350 990 280 920 850 370 320 4210 750 2700 5520 870 830 260 ­ 950 460 410 1510 360 2480 370 730 1970 770 ­ 740 ­

410 290 3630 580 840 1470 1680 370 ­ 400 1080 330 1160 1010 410 410 5140 1180 2780 5530 1020 970 320 ­ 1130 600 430 2460 400 2560 420 910 2330 890 950 950 ­2

«­» significa: cifre non disponibili, le stime si basano su un reddito inferiore a 975 USD.

Attualmente lo Zimbabwe non ha accesso al PRGT a causa di mancati pagamenti.

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