Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 30 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Clorprofam (CIPC) 300 g/l

Tipo di formulazione:

HN concentrato nebbiogeno a caldo

2. Prodotti commerciali STAR Chlorprofam-Nebel

Numero di omologazione svizzero: D-4624 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-024255-00/003 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Campicoltura: patate [stoccaggio]

Inibizione della germinazione

Dosaggio: 20­60 ml/t di patate Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: in autunno.

1, 2, 3, 4

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Mai stoccare unitamente a patate da semina.

2 = Trattare soltanto tuberi sani e asciutti.

3 = Le patate trattate possono essere consumate, al più presto, 1 mese dopo il trattamento.

4 = Utilizzare soltanto in locali predisposti esclusivamente allo stoccaggio di patate da tavola e di patate da foraggio.

1

RS 916.161

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2010-2877

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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