Decreto federale I concernente il preventivo per il 2010 del 9 dicembre 2009
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20092, decreta: Art. 1
Conto economico
È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2010.
1
2
Il conto economico chiude con: Franchi
a.
spese di
60 346 004 498
b.
ricavi di
58 631 786 035
c.
un'eccedenza di spese di
Art. 2
1 714 218 463
Settore degli investimenti
Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2010 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: Franchi
a.
uscite per investimenti di
b.
entrate per investimenti di
Art. 3
7 266 050 100 182 552 300
Trasferimenti di crediti
Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.
1
2 I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti di spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.
1 2
RS 101 Non pubblicato nel FF
2010-0272
973
Preventivo per il 2010. DF I
Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.
3
Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.
4
Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento stanziato.
5
Art. 4
Uscite ed entrate
Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'anno 2010 nel quadro del conto di finanziamento: Franchi
a.
uscite totali di
60 668 047 560
b.
entrate totali di
58 208 011 459
Art. 5
Freno all'indebitamento
In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 60 652 747 940 franchi.
1
Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato di 430 830 000 franchi per coprire il fabbisogno finanziario eccezionale, e ammonta quindi a 61 083 577 940 franchi.
2
Art. 6 1
Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
a.
Ordine e sicurezza pubblica
b.
Difesa nazionale
27 070 000 1 295 932 000
c.
Programma edilizio 2010 del settore dei PF
189 580 000
d.
Crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
211 700 000
e.
Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento
300 000 000
974
Preventivo per il 2010. DF I
2
È stanziato il seguente credito aggiuntivo:
a favore del credito quadro «Cultura e tempo libero» di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 2007 concernente il preventivo per il 2008: Franchi
Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici 3
9 288 400
È stanziato il seguente credito quadro: Franchi
Costruzioni dei PF 2010 (Costruzioni inferiori a 10 milioni di franchi) Art. 7
86 700 000
Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
a.
ordine e sicurezza pubblica
b.
relazioni con l'estero cooperazione internazionale
c.
difesa nazionale
27 000 000
d.
costruzioni dei PF 2010 (progetto singolo)
12 000 000
e.
crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui 49 100 000
Art. 8 1
18 247 200 6 500 000
Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2010 del settore dei PF
Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.
tra i due crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2010 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, nonché dell'articolo 8 lettera d;
b.
all'interno dei due crediti complessivi ai sensi della lettera a.
I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.
2
975
Preventivo per il 2010. DF I
Art. 9
Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali: Franchi
a.
relazioni con l'estero
b.
contributo finanziario della Confederazione al settore dei PF
4 125 300
c.
protezione dell'ambiente e assetto del territorio
d.
economia
Art. 10
45 000 000 119 000 000 26 300 000
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 9 dicembre 2009
Consiglio nazionale, 7 dicembre 2009
La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
976