Decreto federale I concernente il preventivo per il 2010 del 9 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20092, decreta: Art. 1

Conto economico

È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2010.

1

2

Il conto economico chiude con: Franchi

a.

spese di

60 346 004 498

b.

ricavi di

58 631 786 035

c.

un'eccedenza di spese di

Art. 2

1 714 218 463

Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2010 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite per investimenti di

b.

entrate per investimenti di

Art. 3

7 266 050 100 182 552 300

Trasferimenti di crediti

Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

1

2 I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti di spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

1 2

RS 101 Non pubblicato nel FF

2010-0272

973

Preventivo per il 2010. DF I

Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

3

Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

4

Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento stanziato.

5

Art. 4

Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'anno 2010 nel quadro del conto di finanziamento: Franchi

a.

uscite totali di

60 668 047 560

b.

entrate totali di

58 208 011 459

Art. 5

Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 60 652 747 940 franchi.

1

Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato di 430 830 000 franchi per coprire il fabbisogno finanziario eccezionale, e ammonta quindi a 61 083 577 940 franchi.

2

Art. 6 1

Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

a.

Ordine e sicurezza pubblica

b.

Difesa nazionale

27 070 000 1 295 932 000

c.

Programma edilizio 2010 del settore dei PF

189 580 000

d.

Crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

211 700 000

e.

Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento

300 000 000

974

Preventivo per il 2010. DF I

2

È stanziato il seguente credito aggiuntivo:

a favore del credito quadro «Cultura e tempo libero» di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 2007 concernente il preventivo per il 2008: Franchi

Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici 3

9 288 400

È stanziato il seguente credito quadro: Franchi

Costruzioni dei PF 2010 (Costruzioni inferiori a 10 milioni di franchi) Art. 7

86 700 000

Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi

a.

ordine e sicurezza pubblica

b.

relazioni con l'estero ­ cooperazione internazionale

c.

difesa nazionale

27 000 000

d.

costruzioni dei PF 2010 (progetto singolo)

12 000 000

e.

crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui 49 100 000

Art. 8 1

18 247 200 6 500 000

Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2010 del settore dei PF

Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.

tra i due crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2010 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, nonché dell'articolo 8 lettera d;

b.

all'interno dei due crediti complessivi ai sensi della lettera a.

I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

2

975

Preventivo per il 2010. DF I

Art. 9

Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali: Franchi

a.

relazioni con l'estero

b.

contributo finanziario della Confederazione al settore dei PF

4 125 300

c.

protezione dell'ambiente e assetto del territorio

d.

economia

Art. 10

45 000 000 119 000 000 26 300 000

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 9 dicembre 2009

Consiglio nazionale, 7 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

976