Convenzione di diritto pubblico tra la Confederazione Svizzera e la Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP) sulla collaborazione in materia di gestione immobiliare concernente il Rütli del 17 febbraio 2010

La Confederazione Svizzera, rappresentata dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), Bundesgasse 3, 3003 Berna, e la Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP), rappresentata dalla sua presidente, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurigo, visto l'atto di donazione della SSUP del mese di luglio del 1860; visto l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), concludono la seguente Convenzione: 1. Basi 1.1

La Confederazione Svizzera è proprietaria fondiaria del Rütli a seguito di una donazione della Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP) avvenuta nel 1860. La SSUP aveva acquistato il Rütli nel 1859.

1.2

Secondo l'atto di donazione del 1860, il Rütli è amministrato dalla SSUP.

Essa è sottoposta all'alta vigilanza del Consiglio federale.

2. Oggetto e scopo 2.1

La presente Convenzione intende garantire: a. un'efficace collaborazione tra i servizi competenti della gestione immobiliare del Rütli; b. un'ottimizzazione a lungo termine del rapporto tra costi e benefici nella gestione immobiliare del Rütli.

2.2

A questo scopo, la Convenzione disciplina le competenze della SSUP, della Cancelleria federale (CaF) e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

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RS 172.010.21

2009-2681

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3. L'UFCL quale rappresentante del proprietario 3.1

In quanto rappresentante del proprietario, l'UFCL è responsabile della gestione immobiliare del Rütli ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 OILC.

3.2

L'UFCL adempie i propri compiti conformemente all'articolo 9 OILC e al riguardo svolge le mansioni di cui all'articolo 12 OILC. Sono fatte salve le competenze della SSUP secondo il numero 4.

3.3

L'UFCL conserva gli atti concernenti il Rütli.

3.4

La SSUP e la CaF assistono l'UFCL nell'adempimento dei suoi compiti.

4. Amministrazione e manutenzione di piccola portata 4.1

L'amministrazione del Rütli compete alla SSUP.

4.2

L'amministrazione comprende le misure necessarie affinché il Rütli sia accessibile ai visitatori come luogo gestito. Queste misure comprendono in particolare: a. l'emanazione dei necessari regolamenti d'utilizzazione; b. l'autorizzazione e l'organizzazione di manifestazioni sul Rütli; c. l'elaborazione e la stipulazione dei contratti di pigione o di affitto.

4.3

Sono fatte salve le autorizzazioni di polizia necessarie secondo il diritto del Cantone di Uri.

4.4

Per garantire la sicurezza e l'accessibilità al Rütli, la SSUP collabora con i Cantoni della Svizzera centrale.

4.5

L'UFCL assiste sotto il profilo specialistico la SSUP nell'elaborazione dei contratti di locazione e di affitto nonché in questioni riguardanti la gestione immobiliare.

4.6

Le entrate provenienti da pigioni e fitti sono destinate alla SSUP a titolo di contributi alle spese amministrative.

4.7

La SSUP può ordinare piccole riparazioni e misure immediate fino a un importo massimo di 5000 franchi direttamente a carico della Confederazione. Le fatture vistate devono essere trasmesse per pagamento all'UFCL unitamente alle ordinazioni e alle eventuali offerte.

5. Proposte della SSUP e decisioni dell'UFCL in materia di fabbisogno immobiliare 5.1

La SSUP formula, motiva e propone il suo fabbisogno immobiliare conformemente alle direttive dell'UFCL. Nelle sue proposte, essa deve fornire la prova dal profilo economico-aziendale del suo fabbisogno.

5.2

Su richiesta, l'UFCL assiste la SSUP nel rilevamento del fabbisogno concernente aspetti edili e questioni di gestione immobiliare.

5.3

L'UFCL esamina le proposte e decide in merito all'attuazione.

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5.4

Se non approva una proposta o l'approva soltanto in parte, l'UFCL motiva la sua decisione.

5.5

Se ha un interesse degno di protezione, la SSUP può chiedere una decisione dell'UFCL.

6. Collaborazione tra le autorità federali e la SSUP Gli interlocutori della SSUP in seno alla Confederazione sono: a. per questioni riguardanti la gestione immobiliare: il capo della divisione Gestione commerciale degli edifici presso l'UFCL; b. per questioni politiche e rappresentative nonché per la comunicazione con i membri del Consiglio federale: la CaF.

7. Divergenze 7.1

Le divergenze di opinione relative all'applicazione della presente Convenzione devono possibilmente essere appianate di comune intesa.

7.2

Se, in un caso al quale il numero 5 non è applicabile, non viene raggiunta una soluzione amichevole, il DFF emana un decisione.

8. Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore con la firma della seconda parte contraente.

9. Scioglimento e modifica della Convenzione 9.1

La Convenzione può essere sciolta o modificata di comune accordo in qualsiasi momento.

9.2

Ciascuna parte può denunciare la Convenzione per la fine di ogni anno con un preavviso di sei mesi.

9.3

Lo scioglimento, la modifica e la denuncia richiedono la forma scritta.

10. Procura 10.1

Per la designazione del rappresentante della SSUP sono applicabili le disposizioni interne della stessa.

10.2

Conformemente alla decisione del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a firmare la presente Convenzione in nome della Confederazione Svizzera.

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11. Esemplari 11.1

La presente Convenzione è firmata in due esemplari originali destinati alle parti.

11.2

Con la propria firma le parti dichiarano di aver ricevuto ciascuna un esemplare della presente Convenzione.

26 gennaio 2010

Per la Società svizzera d'utilità pubblica: La presidente, Annemarie Huber-Hotz

3 marzo 2010

Per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze: Il capo del Dipartimento, Hans-Rudolf Merz

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