Termine per la raccolta delle firme: 6 gennaio 2012

Iniziativa popolare federale «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio», presentata il 10 giugno 2010; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio», presentata il 10 giugno 2010, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Allemann Evi, Schützenweg 39, 3014 Berna 2. Angele Patrick, Stettbachstrasse 53, 8600 Dübendorf 3. Barbey Christophe, Route des Sciernes-Picat, 1659 Flendruz 4. Baumgärtner Michael, Kohlplatzweg 22, 4310 Rheinfelden 5. Birchler Felix, Rorschacher Strasse 177, 9000 San Gallo 6. Breitschaft Clemens, Obergütschstrasse 18, 6003 Lucerna 7. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna 8. Durand Frédéric Emmanuel, 15 Chemin du Centurion, 1227 Carouge 9. Ebel Marianne, Chemin des Grands-Pins 19, 2000 Neuchâtel

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Feller Adrian, Zaunplatz 24, 8750 Glarona Garbani Valérie, Eaux-Vives 79, 1207 Ginevra Gross Andi, Forchstrasse 99, 8032 Zurigo Gysin Greta, Via Carloni 3, 6821 Rovio Hodel Sophie, Büntenstrasse 33, 6060 Sarnen Hubeli Fabian, Haldenweg 208, 5246 Scherz Hug Christina, Freiestrasse 102, 8032 Zurigo Jenni Karin, Neubrückstrasse 8, 3012 Berna Lachenmeier-Thüring Anita, Klingentalgraben 33, 4057 Basilea Lang Josef, Dorfstrasse 15, 6300 Zugo Peter Olivier, 6948 Porza Recordon Luc, Lussex 1, 1008 Jouxtens-Mézery Ruch Rahel, Hallerstrasse 19, 3012 Berna Schnebli Tobias, 17 rue de Bâle, 1201 Ginevra Schneider Louise, Talbrünnliweg 33, 3097 Liebefeld Schnider Janosch, via Deira 761, 6563 Mesocco Weber Busch Catherine, Schulweg 4, 3013 Berna Wermuth Cédric, Rathausgasse 18, 5400 Baden

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: GSsE, Gruppo per una Svizzera senza esercito, Casella postale, 8031 Zurigo e pubblicata nel Foglio federale del 6 luglio 2010.

22 giugno 2010

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Sì all'abolizione del servizio militare obbligatorio» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 59

Servizio militare e servizio civile

1

Nessuno può essere obbligato al servizio militare.

2

La Svizzera ha un servizio civile volontario.

La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio.

3

Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

4

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 85 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 59 (Servizio militare e servizio civile) Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro cinque anni dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell'abolizione del servizio militare obbligatorio e dell'introduzione del servizio civile volontario ai sensi dell'articolo 59 capoversi 1 e 2, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.

4 5

RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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