Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20092, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 30 gennaio 20093 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 20084 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2009 7737 RS ...; FF 2009 7777 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98 RS 0.362.31

2009-1572

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE). DF

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri Art. 7 cpv. 2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.

2

Art. 64

Decisione di allontanamento

Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

1

a.

che non è in possesso del permesso necessario;

b.

che non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5);

c.

cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.

Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen7 (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso 1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.

2

Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

3

Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

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6 7

RS 142.20 Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE). DF

Art. 64a

Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Se in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 343/20038 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo, l'UFM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.

1

Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

2

Il Cantone di soggiorno dell'interessato è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

3

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1 numero 2.

4

Art. 64b

Decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard

Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata mediante un modulo standard.

Art. 64c 1

Allontanamento senza formalità

Lo straniero è allontanato senza formalità se: a.

è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;

b.

l'entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen9.

Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).

2

Art. 64d

Termine di partenza ed esecuzione immediata

Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e trenta giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un

1

8

9

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 feb. 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23

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termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

2

a.

lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

b.

indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;

c.

la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d.

lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;

e.

allo straniero è stata precedentemente negata l'entrata in conformità dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen10 (art. 64c cpv. 1 lett. b);

f.

lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a).

Art. 64e

Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento

Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l'autorità competente può obbligare lo straniero a: a.

presentarsi regolarmente a un'autorità;

b.

prestare adeguate garanzie finanziarie;

c.

depositare documenti di viaggio.

Art. 64f

Traduzione della decisione di allontanamento

L'autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.

1

La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.

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Art. 66 Abrogato

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GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23

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Art. 67

Divieto d'entrare in Svizzera

Fatto salvo il capoverso 5, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

1

2

a.

l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a­c;

b.

lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli.

L'UFM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che: a.

ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;

b.

ha causato spese d'aiuto sociale;

c.

si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75­78).

Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.

3

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.

4

L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente.

5

Art. 69 cpv. 3 e 4 L'autorità competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell'interessato o la mancanza di possibilità di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all'interessato il differimento del rinvio coatto.

3

Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l'autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.

4

Art. 71a

Monitoraggio dei rinvii coatti

Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti.

1

2

Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE). DF

Art. 74 cpv. 1 1 L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

a.

concerne soltanto il testo francese.

b.

è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;

c.

il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).

Art. 75 cpv. 1bis 1bis La carcerazione secondo il capoverso 1 può essere ordinata anche nei confronti dello straniero che nega all'autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino o di aver presentato una domanda d'asilo in tale Stato. L'ordine di carcerazione presuppone che lo Stato interessato abbia acconsentito alla richiesta di trasferimento dello straniero conformemente agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 200311 o che tale richiesta sia stata presentata in seguito a una risposta pertinente Eurodac.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1, 5 e 6, nonché cpv. 2 e 3 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

1

b.

incarcerare lo straniero se: 1. sono dati motivi giusta l'articolo 75 capoversi 1 lettere b, c, g o h o 1bis, 5. la decisione d'allontanamento pronunciata in virtù degli articoli 32­35a LAsi12 è notificata in un centro di registrazione e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile, 6. la decisione d'allontanamento pronunciata in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi o dell'articolo 64a capoverso 1 è notificata nel Cantone e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numeri 5 e 6 può durare 30 giorni al massimo. I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

2

3

Abrogato

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12

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 feb. 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

RS 142.31

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE). DF

Art. 78 cpv. 2 La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. È fatto salvo l'articolo 79.

2

Art. 79

Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75­77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.

1

Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:

2

a.

l'interessato non coopera con l'autorità competente;

b.

si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.

Art. 80 cpv. 2 e 2bis La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria entro 96 ore nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l'articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto.

2

2bis Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l'adeguatezza della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 6 sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

In caso di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105 capoverso 1, 108, 109 e 111 LAsi13.

Art. 81

Condizioni di carcerazione

I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari.

1

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato è tenuto separato dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano la pena. Per quanto possibile, gli è offerta un'occupazione adeguata.

2

Nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.

L'organizzazione della carcerazione è inoltre retta dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre

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RS 142.31

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE). DF

200814 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Legge del 26 giugno 199815 sull'asilo Art. 13 cpv. 5 L'Ufficio federale può notificare al richiedente rappresentato da un procuratore una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d.

La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore.

5

Art. 45, rubrica, nonché cpv. 2­4 Decisione d'allontanamento Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e trenta giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

2

Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino16, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.

3

Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.

4

Art. 107a

Procedura in base alla normativa di Dublino

Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

14 15 16

GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98 RS 142.31 Tali Accordi sono elencati nell'all. 1.

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 2.

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Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 giugno 201017 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

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FF 2010 3799

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