Termine di referendum: 8 luglio 2010

Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN) del 19 marzo 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20082, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 2

Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali assoggettate alla tassa) menzionate nel decreto federale del 21 giugno 19603 concernente la rete delle strade nazionali.

Sezione 2: Assoggettamento Art. 3

Oggetto della tassa

La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.

1

2 La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19974 sul traffico pesante.

1 2 3 4

RS 101 FF 2008 1151 RS 725.113.11 RS 641.81

2004-1429

1865

Legge sul contrassegno stradale

Art. 4 1

Eccezioni

Non soggiacciono alla tassa: a.

i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;

b.

i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;

c.

i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;

d.

i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;

e.

i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;

f.

gli assi di trasporto;

g.

i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;

h.

i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;

i.

i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;

j.

i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;

k.

gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;

l.

i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall'assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.

2

La Direzione generale delle dogane può sospendere l'assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

3

Art. 5

Persone assoggettate

Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa.

1866

Legge sul contrassegno stradale

Sezione 3: Riscossione della tassa Art. 6

Importo della tassa

La tassa ammonta a 40 franchi.

Art. 7 1

Contrassegno

La tassa è pagata con l'acquisto di un contrassegno.

Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell'utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.

2

3

Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

4

Il contrassegno è considerato annullato se: a.

viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure

b.

viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.

Art. 8 1

Periodo di tassazione

La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

Il contrassegno dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

2

Art. 9

Competenza per la riscossione della tassa

Il contrassegno è rilasciato dall'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane). Essa riscuote la tassa al confine e all'estero.

1

2

I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.

Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa Art. 10 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19855 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

1

2

5

Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all'articolo 19.

RS 725.116.2

1867

Legge sul contrassegno stradale

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie Art. 11

Controlli

Ai fini dell'applicazione della tassa eseguono controlli: a.

l'Amministrazione delle dogane al confine;

b.

i Cantoni all'interno del Paese.

Art. 12

Prestazione di garanzie

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa o, se del caso, la multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

Sezione 6: Tutela giurisdizionale Art. 13 1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

Sezione 7: Disposizioni penali Art. 14

Contravvenzioni

Chiunque, in violazione degli articoli 3­5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

1

Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificare il conducente, la multa è notificata al detentore del veicolo.

2

3

6

È applicabile l'articolo 245 del Codice penale6.

RS 311.0

1868

Legge sul contrassegno stradale

Art. 15

Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Essa deferisce alla giurisdizione penale le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale7.

1

L'Amministrazione delle dogane può infliggere la multa in procedura semplificata conformemente all'articolo 16 capoverso 2.

2

Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

3

Art. 16

Perseguimento penale da parte dei Cantoni

I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 lett. b).

1

2 Gli organi di polizia autorizzati a riscuotere multe disciplinari nel traffico stradale possono infliggere una multa in procedura semplificata. La multa deve essere pagata subito o entro 30 giorni e passa in giudicato con il pagamento. Nella procedura semplificata non vengono riscosse spese. Il Consiglio federale determina le indicazioni che devono figurare nel modulo per multe inflitte in procedura semplificata.

Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, si applica la procedura cantonale ordinaria prevista per le contravvenzioni.

3

4

Il provento delle multe è devoluto ai Cantoni.

Art. 17

Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 18

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. In particolare disciplina l'apposizione del contrassegno.

1

Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell'applicazione della tassa.

2

3 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale in procedura semplificata.

7 8

RS 311.0 RS 313.0

1869

Legge sul contrassegno stradale

L'Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.

4

Art. 19

Compenso

L'Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

Art. 20

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2010

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 30 marzo 20109 Termine di referendum: 8 luglio 2010

9

FF 2010 1865

1870