09.098 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» del 16 dicembre 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo l'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», invitandovi a sottoporla senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-2197

131

Compendio Si propone di sottoporre l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» al voto del Popolo e dei Cantoni senza controprogetto e con la raccomandazione di respingerla. Le nuove disposizioni costituzionali vanificherebbero il compromesso raggiunto con la legge sulle armi in vigore. Le misure proposte sono in parte difficilmente realizzabili e potrebbero essere inoltre controllate soltanto al prezzo di notevoli oneri amministrativi. Per quanto attiene invece alle armi dell'esercito, sono già stati fatti passi importanti per migliorare la situazione.

Il 23 febbraio 2009 il comitato d'iniziativa ha depositato l'iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» con 106 037 firme valide. L'iniziativa prevede una prova della necessità e delle capacità per il maneggio di armi e il divieto di ogni forma d'acquisto a titolo privato di armi da fuoco per il tiro a raffica e di fucili a pompa. L'iniziativa prevede inoltre che le armi d'ordinanza debbano essere custodite in arsenale anziché in casa e chiede infine alla Confederazione d'istituire un sistema d'informazione relativo alle armi da fuoco, di sostenere le azioni di ritiro delle armi e di impegnarsi sul piano internazionale per contrastare la diffusione delle armi.

La questione del disciplinamento dell'uso delle armi nella legge sulle armi è da sempre oggetto di controverse discussioni nell'opinione pubblica. Una parte dell'opinione pubblica auspica infatti l'introduzione di norme rigorose in materia di maneggio di armi al fine di escludere ogni eventuale rischio per la sicurezza, mentre un'altra parte chiede che venga adottato il numero minore possibile di disposizioni in tal senso, affinché sia possibile perseguire interessi venatori, sportivi e collezionistici senza ostacolarli con oneri burocratici.

Il Consiglio federale è persuaso che le attuali norme contenute nella legge sulle armi rappresentino un compromesso che tiene conto nel modo più equo possibile di tutti i diversi interessi in gioco.

Un'eventuale approvazione dell'iniziativa potrebbe pregiudicare detto compromesso, senza peraltro produrre palesi vantaggi rispetto alle disposizioni in vigore.

A questa considerazione si aggiungono i forti ostacoli che ne rendono difficile l'applicazione concreta: sarebbe
infatti un compito arduo definire le nozioni di «necessità consentita» e di «capacità necessarie» per tutte le categorie di persone interessate e sancirle nel diritto positivo. Inoltre, per poter allestire e rendere efficiente tale sistema, occorrerebbe far fronte a notevoli oneri amministrativi. Un controllo effettivo della capacità e delle necessità è, infatti, ipotizzabile soltanto con un impiego di molto personale. Infine, la difficoltà di individuare criteri oggettivi e facilmente verificabili per esaminare la capacità o la necessità delle diverse categorie di persone (ad. es. dei collezionisti) potrebbe indurre a cercare espedienti.

L'esecuzione si concentrerebbe così sulla verifica dei dati personali degli interessati, con conseguenti notevoli oneri in termini di controlli.

132

Nelle proposte formulate nel quadro dell'adeguamento della legge militare e delle relative ordinanze, il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste dell'iniziativa relative a un incremento della sicurezza in materia di armi militari.

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno espresso in più occasioni un parere sfavorevole sull'introduzione di un sistema d'informazione relativo all'acquisizione di armi gestito dalla Confederazione. Non è infatti necessario che la Confederazione gestisca un sistema d'informazione, dato che le informazioni sul possesso di armi da parte di una persona sono disponibili presso il rispettivo Cantone di domicilio.

133

Indice Compendio

132

1 Aspetti formali e validità dell'iniziativa 1.1 Testo dell'iniziativa 1.2 Riuscita e termini di trattazione 1.3 Validità

136 136 137 137

2 Situazione iniziale 2.1 Origine dell'iniziativa 2.2 Diritto in vigore 2.3 Progetti in corso

137 137 138 138

3 Scopi e tenore dell'iniziativa 3.1 Scopi dell'iniziativa 3.2 Contenuto della normativa proposta 3.3 Regole applicabili all'interpretazione di un'iniziativa 3.4 Commento al testo dell'iniziativa

140 140 140 140 140

4 Valutazione dell'iniziativa

144

5 Ripercussioni in caso di approvazione dell'iniziativa 5.1 Ripercussioni per la sicurezza nazionale 5.2 Ripercussioni nell'ambito della violenza domestica 5.3 Ripercussioni per il settore del tiro 5.4 Ripercussioni per la Confederazione 5.4.1 Ripercussioni finanziarie 5.4.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 5.4.3 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

150 150 151 151 152 152 152 152

6 Conclusioni

153

Allegato 1 Origine, scopo e contenuto della legge sulle armi 1.1 Origine 1.2 Mandato legislativo nel settore delle armi e del materiale bellico ai sensi dell'articolo 107 Cost.

1.3 Prova della necessità di un'arma e prova delle capacità di maneggiare un'arma 1.4 Suddivisione delle armi in tre categorie diverse 1.5 Sistemi d'informazione relativi all'acquisizione di armi 1.6 Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni 1.7 Impegno della Svizzera a livello internazionale nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro

154 154 156 156 158 158 159 159

134

2

Legge militare: disciplinamento della custodia dell'arma d'ordinanza e della cessione dell'arma di servizio in proprietà al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» (Disegno)

160 163

135

Messaggio 1

Aspetti formali e validità dell'iniziativa

1.1

Testo dell'iniziativa

Il testo dell'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» ha il tenore seguente: La Costituzione federale1 è modificata come segue: Art. 107, rubrica e cpv. 1 Materiale bellico 1

Abrogato

Art. 118a (nuovo)

Protezione dalla violenza perpetrata con le armi

La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. A tal fine disciplina l'acquisto, il possesso, il porto, l'uso e la consegna di armi, accessori di armi e munizioni.

1

Chi intende acquistare, possedere, portare, usare o consegnare armi da fuoco e munizioni deve fornire la prova di averne la necessità e disporre delle capacità necessarie. La legge disciplina le esigenze e i dettagli, in particolare per:

2

a.

le professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere;

b.

il commercio di armi a titolo professionale;

c.

il tiro sportivo;

d.

la caccia;

e.

il collezionismo di armi.

Le armi particolarmente pericolose, segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i fucili a pompa, non possono essere acquistate o possedute a scopi privati.

3

La legislazione militare disciplina l'uso di armi da parte dei militari. Al di fuori del servizio militare, le armi da fuoco dei militari sono custodite in locali sicuri dell'esercito. Ai militari prosciolti non possono essere consegnate armi da fuoco. La legge disciplina le eccezioni, segnatamente per i tiratori sportivi in possesso di una licenza.

4

5

La Confederazione tiene un registro delle armi da fuoco.

6

Essa sostiene i Cantoni nelle azioni di ritiro delle armi da fuoco.

Essa si adopera a livello internazionale affinché la disponibilità di armi leggere e di piccolo calibro sia limitata.

7

1

136

RS 101

1.2

Riuscita e termini di trattazione

L'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» è stata sottoposta ad esame preliminare dalla Cancelleria federale il 21 agosto 20072 e depositata il 23 febbraio 2009 con le firme necessarie.

Con decisione del 16 marzo 2009, la Cancelleria federale ha constatato la riuscita formale dell'iniziativa con 106 037 firme valide3.

L'iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato. Non intendiamo opporle un controprogetto. Secondo l'articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento, abbiamo tempo fino al 23 febbraio 2010 per presentare un disegno di decreto e un messaggio. Conformemente all'articolo 100 della legge sul Parlamento, l'Assemblea federale ha tempo fino al 23 agosto 2011 per decidere in merito all'iniziativa.

1.3

Validità

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale5: a.

è formulata sotto forma di progetto elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;

b.

tra i singoli elementi dell'iniziativa esiste un nesso materiale e pertanto essa soddisfa le esigenze di unità della materia;

c.

non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale pubblico e pertanto soddisfa le esigenze di compatibilità con tale diritto.

L'iniziativa deve pertanto essere dichiarata valida.

2

Situazione iniziale

2.1

Origine dell'iniziativa

Il 22 giugno 2007 il Parlamento ha approvato, nella votazione finale, la cosiddetta revisione «nazionale» della legge sulle armi (LArm).

In occasione dei dibattiti parlamentari sulla revisione, il Partito socialista svizzero e i Verdi hanno presentato diverse proposte volte a inasprire la legge sulle armi. Tali proposte sono state influenzate anche da una serie di tragici eventi, quali la strage perpetrata nel Parlamento di Zugo e l'assassinio della sciatrice professionista Corinne Rey Bellet da parte del marito.

Le proposte chiedevano tra l'altro d'introdurre una prova della necessità, d'innalzare l'età minima per l'acquisto di armi, di vietare i fucili a pompa nonché di istituire un sistema d'informazione centralizzato sul possesso di armi gestito dall'Ufficio federa2 3 4 5

FF 2007 5665 FF 2009 1783 RS 171.10 RS 101

137

le di polizia (fedpol). Una proposta concernente la legge militare chiedeva inoltre d'introdurre l'obbligo di custodire l'arma di ordinanza in arsenale anziché in casa.

Le suddette proposte concernenti l'inasprimento della legge sulle armi sono state tutte respinte dal Parlamento. Il comitato d'iniziativa, ritenendo che il Popolo si sarebbe invece espresso diversamente, ha presentato l'iniziativa popolare inserendovi le disposizioni respinte dal Parlamento.

Il testo comprende inoltre richieste formulate mediante mozioni e iniziative parlamentari in seguito al lancio dell'iniziativa: la mozione Müller 07.3873 richiedeva una prova della necessità e delle capacità per il maneggio di armi, la mozione Lang 07.3826 la creazione di un registro delle armi centralizzato e la mozione Bänziger 07.3825 il sostegno di azioni di ritiro delle armi da fuoco. Ad eccezione della mozione Lang, relativa alla creazione di un registro delle armi, tutti gli atti parlamentari sono stati respinti dalla Camera prioritaria. La mozione Lang è stata invece respinta dal Consiglio degli Stati in qualità di seconda Camera durante la sessione autunnale del 2009.

In una proposta relativa alla legge militare era stato chiesto di conservare le armi d'ordinanza in arsenale anziché in casa (Iv. Pa. Galladé, 07.498). Il Consiglio nazionale non aveva dato seguito a tale iniziativa. Sono stati inoltre presentati ulteriori interventi parlamentari relativi alle possibilità di depositare l'arma e l'equipaggiamento personale (Mo. John-Calame, 07.3347), a un miglioramento della qualità dei test psichiatrici delle reclute (Mo. Widmer, 07.3797), alla rinuncia a consegnare armi militari a bambini, giovani e altri civili (Mo. Rielle, 07.3808), alla possibilità di utilizzare armi in prestito per il tiro obbligatorio (Mo. Allemann, 07.3889) nonché uno concernente il rilascio del permesso d'acquisto obbligatorio anche per la cessione di armi dell'esercito (Mo. Widmer, 07.3796); tutti gli interventi summenzionati sono stati respinti dalla Camera prioritaria. Un intervento che intendeva autorizzare la custodia al domicilio dell'arma d'ordinanza soltanto senza otturatore (Mo. Fetz, 07.3912) è stato ritirato. Non sono ancora stati trattati in seduta plenaria gli interventi relativi all'introduzione della protezione elettronica delle armi (Gruppo BD,
09.3572, Mo. Segmüller 09.3851) e a una migliore individuazione dei delinquenti minorenni (Iv. Pa. Eichenberger-Walther, 09.405). Una mozione relativa a misure più particolareggiate in materia di non reclutamento e di esclusione dall'esercito (Mo. Eichenberger-Walther, 09.3609) è stata trasmessa alla seconda Camera. Gli ultimi due interventi sono stati tra l'altro motivati anche con riferimenti al dibattito sull'uso abusivo delle armi d'ordinanza.

2.2

Diritto in vigore

Cfr. i commenti relativi alle origini, allo scopo e al contenuto della legge sulle armi riportati in allegato.

2.3

Progetti in corso

In occasione della sessione autunnale del 2009, il Parlamento ha discusso su uno sviluppo dell'acquis di Schengen riguardante la legislazione sulle armi. Nella sessione invernale il Parlamento tratterà ancora tre divergenze in questo ambito. Il 138

motivo che ha portato a tale sviluppo è dovuto all'obbligo di sottoporre a revisione la direttiva CE sulle armi6 conseguentemente all'adesione della Comunità europea al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco7. Questo sviluppo dell'acquis di Schengen sarà recepito nel diritto svizzero.

Nel merito della presente iniziativa popolare è fondamentale sottolineare che la nuova direttiva sulle armi non impone l'introduzione di un sistema d'informazione centralizzato relativo all'acquisizione di armi. Essa afferma che è sufficiente che le informazioni necessarie siano disponibili. Gli Stati Schengen, e quindi anche la Svizzera, possono pertanto continuare a gestire in modo decentrato i propri sistemi d'informazione relativi all'acquisto di armi. L'unico obbligo per gli Stati introdotto dalla nuova direttiva riguarda il trattamento elettronico delle informazioni, una pratica peraltro già in uso in Svizzera.

Per garantire che tutte le informazioni necessarie ai fini di una tracciabilità efficace delle armi siano effettivamente a disposizione, lo sviluppo dell'acquis di Schengen crea, nella legge sulle armi, una base legale per la gestione dei sistemi d'informazione cantonali.

Gli articoli 32a ­ c della legge sulle armi introdotti nel disegno di decreto federale prevedono che i Cantoni gestiscano un sistema d'informazione relativo all'acquisizione di armi da fuoco, ne elencano i contenuti e ne disciplinano l'accesso per le autorità di perseguimento penale e per le autorità giudiziarie.

In occasione della consultazione sul progetto, i Cantoni di Berna, Zurigo e Glarona si erano interrogati sull'opportunità di una gestione centralizzata. Inoltre, il PS e la Federazione svizzera dei funzionari di polizia si erano espressi a favore di una centralizzazione del sistema d'informazione relativo all'acquisizione di armi.

La creazione di un registro delle armi centralizzato era stata richiesta anche nella mozione Lang 07.3826. Detta mozione, dopo esser stata approvata dal Consiglio nazionale quale Camera prioritaria, è stata respinta dal Consiglio degli Stati nella sessione autunnale del 2009.

Sulla base del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di esaminare le questioni relative alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali nel settore delle armi leggere e di
piccolo calibro8, abbiamo definito la strategia da seguire. La Svizzera intende aderire al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. I lavori di trasposizione nel diritto nazionale sono già stati avviati. Contestualmente, qualora non vi si sia già provveduto, occorre attuare le esigenze previste dallo «strumento internazionale per il rintracciamento»9.

6 7

8

9

GU L 256 del 13.9.1991 Protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, A/RES/55/255 Il rapporto del dicembre 2007, redatto su incarico del Consiglio federale, è consultabile sul sito della SECO: www.seco.admin.ch Politica economica esterna Controlli delle esportazioni Materiale bellico http://disarmament.un.org/CAB/Markingandtracing/ITI_French.pdf

139

3

Scopi e tenore dell'iniziativa

3.1

Scopi dell'iniziativa

L'iniziativa popolare intende impedire ogni abuso di armi ovvero garantire una «protezione dalla violenza perpetrata con le armi». Il comitato d'iniziativa ritiene che il fatto che nelle case svizzere si trovino 2,3 milioni di armi da fuoco rappresenti un pericolo intollerabile per la sicurezza. Per tale ragione, l'iniziativa popolare chiede di ridurre il numero delle armi presenti nei nuclei familiari.

Secondo il comitato d'iniziativa, l'adeguamento della disposizione costituzionale consente al contempo di aumentare la sicurezza, in particolare per le donne, ridurre il potenziale di minaccia rappresentato dalle armi e prevenire i suicidi.

3.2

Contenuto della normativa proposta

Secondo il comitato d'iniziativa, gli obiettivi possono essere raggiunti nel modo seguente: ­

l'arma di ordinanza dovrebbe essere custodita in locali sicuri dell'esercito, rinunciando a custodirla in casa;

­

per l'acquisto, il possesso, il porto e l'uso di armi da fuoco andrebbe richiesta una prova della necessità e delle capacità;

­

la Confederazione dovrebbe sostenere le azioni di ritiro delle armi da fuoco;

­

la Confederazione dovrebbe istituire e gestire un sistema d'informazione centralizzato relativo alle armi da fuoco.

3.3

Regole applicabili all'interpretazione di un'iniziativa

L'interpretazione del testo di un'iniziativa popolare si basa sul testo e non sulla volontà soggettiva degli autori dell'iniziativa.

È tuttavia possibile tenere conto di un'eventuale motivazione della volontà popolare e delle opinioni espresse dagli autori dell'iniziativa. Anche le circostanze che hanno dato luogo all'iniziativa possono rivestire una certa importanza ai fini della sua interpretazione. L'interpretazione del testo soggiace tuttavia alle regole interpretative riconosciute.

3.4

Commento al testo dell'iniziativa

Cpv. 1 Collocazione sistematica nella Costituzione federale Il capoverso 1 dell'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» precisa il disposto costituzionale attualmente in vigore (art. 107 cpv. 1 Cost.) relativo all'emanazione di prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. L'attuale testo, formulato in modo generico e frammentario, si 140

limita a obbligare la Confederazione a emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. L'articolo 107 Cost. era stato inserito nel titolo terzo capitolo 2 sezione 7 («Economia»), contenente le disposizioni direttamente concernenti l'economia, soprattutto a causa del capoverso 2, che obbliga infatti la Confederazione a emanare prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

Il tenore dell'articolo 107 capoverso 1 Cost. è piuttosto generico, in quanto il termine «abuso» si presta a diverse interpretazioni. In seguito all'adozione della legge sulle armi nel 1997, sono state pertanto introdotte alcune norme aggiuntive nelle diverse revisioni che si sono succedute.

L'iniziativa popolare intende invece trasferire l'articolo della Costituzione nel titolo terzo capitolo 2 sezione 8 relativa all'alloggio, al lavoro, alla sicurezza sociale e alla sanità. In virtù del testo dell'iniziativa, l'articolo 118a Cost. verrebbe inserito immediatamente dopo l'articolo «Protezione della salute» (art. 118 Cost.). Tuttavia, va ricordato che quando si emanano prescrizioni contro l'abuso di armi, come anche nel caso dell'abuso di alcol (art. 105 Cost.), sono gli aspetti di natura amministrativa e di polizia di sicurezza, e non gli aspetti di natura sanitaria, a giocare un ruolo di primo piano.

Nozioni Secondo il capoverso 1 dell'iniziativa popolare, la Confederazione deve disciplinare «l'uso» e la «consegna» di armi da fuoco e munizioni. L'interpretazione di queste due nozioni risulta tuttavia problematica. Fermo restando che il tiro, disciplinato anche nella legge sulle armi, debba essere considerato come un «uso» specifico dell'arma, non è invece chiaro quali altre attività debbano essere regolamentate. La nozione di «uso» dovrebbe di conseguenza comprendere anche quella di custodia e di trasporto, mentre non dovrebbe contemplare la nozione di fabbricazione, riparazione e trasformazione di armi a titolo professionale.

Portata delle norme Secondo il capoverso 1 dell'iniziativa popolare, la Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. A tal fine essa disciplina l'acquisto, il possesso, il porto, l'uso e la consegna di armi, accessori di armi e munizioni.
La formulazione di cui al capoverso 1 dell'iniziativa popolare non costituisce un elenco esaustivo. La Confederazione potrebbe pertanto anche emanare ulteriori prescrizioni, a condizione che esse siano destinate a prevenire l'abuso di armi. Per tale ragione, il commercio di armi potrebbe continuare ad essere disciplinato nella legge sulle armi.

Cpv. 2 frase introduttiva L'iniziativa popolare intende subordinare il maneggio di armi da fuoco a una prova della necessità e delle capacità. Secondo il testo dell'iniziativa, ai fini dell'acquisto, del possesso, del porto, dell'uso e della consegna di armi, occorre definire tale necessità in modo esauriente nella legge sulle armi. Il testo propone inoltre di disciplinare la prova delle capacità per ogni categoria di persone interessate.

141

Il legislatore dispone di un ampio margine d'interpretazione per quanto concerne la regolamentazione della prova della necessità e delle capacità. Pertanto, è molto probabile che si riscontrino divergenze di vedute quando si tratta di giudicare se un motivo d'acquisto rappresenti un'effettiva necessità.

Singole attività e categorie di persone Secondo il capoverso 2 lettere a­e, la legge deve disciplinare le esigenze e i dettagli per le singole attività che comportano un contatto regolare con le armi da fuoco e le categorie di persone che le esercitano. Conformemente alla lettera a, tali attività sono costituite dalle professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere.

L'articolo 2 capoverso 1 LArm esclude dal campo d'applicazione della legge sulle armi l'esercito, le amministrazioni militari, nonché le autorità di dogana e di polizia.

Secondo il testo dell'iniziativa, alla Confederazione spetterebbe dunque anche disciplinare i dettagli per l'utilizzo di armi da parte dei corpi di polizia cantonali.

La sovranità in materia di polizia è tuttavia dei Cantoni, i quali definiscono i compiti delle proprie unità armate. Le condizioni per ottenere, portare o utilizzare le armi da fuoco sono infatti disciplinate anche dal diritto cantonale (prevalentemente nelle leggi di polizia).

L'iniziativa chiede inoltre di concepire un esame della capacità per le diverse categorie di persone alle quali appartengono gli acquirenti. Nella legge sulle armi occorrerebbe pertanto disciplinare gli esami e le relative procedure per ogni categoria. Un collezionista, ad esempio, tenderà meno a sparare con la propria arma rispetto a un tiratore sportivo, la cui attività è incentrata direttamente sul tiro. Sarebbe pertanto necessario strutturare l'esame di capacità in modo differenziato.

Cpv. 3 Conformemente al testo dell'iniziativa, dovrebbe essere vietato in modo assoluto l'acquisto a scopi privati di fucili a pompa e di armi da fuoco per il tiro a raffica.

Secondo la legge sulle armi, le armi da fuoco per il tiro a raffica sono classificate come armi «vietate» (art. 5 cpv. 1 LArm), il cui acquisto è consentito soltanto previa autorizzazione eccezionale. I fucili a pompa sottostanno attualmente all'obbligo di autorizzazione. Nel numero 1.3 dell'allegato sono illustrate le condizioni da adempiere per
ottenere tale autorizzazione.

Cpv. 4 In virtù del capoverso 4 del testo dell'iniziativa, la legislazione militare disciplina l'uso di armi da parte dei militari. Tale disposizione stabilisce inoltre che le armi da fuoco dei militari devono essere custodite in locali sicuri dell'esercito. Gli autori dell'iniziativa argomentano che questa disposizione consente di rafforzare le attuali norme sulle competenze, secondo cui le armi militari e le armi detenute privatamente sono disciplinate rispettivamente dalla legge militare e dalla legge sulle armi. In virtù dell'iniziativa popolare, ai militari non sarebbe più consentito detenere in casa le proprie armi da fuoco d'ordinanza. Per quanto concerne i «locali sicuri» è stata consapevolmente accordata una certa flessibilità. In termini generali, comunque, il termine «locali sicuri» potrebbe designare gli arsenali. Per motivi logistici, al momento dell'entrata in servizio, i militari, in luogo di ricevere un'arma personale, 142

riceveranno ogni volta una nuova arma analogamente a quanto avviene per il materiale di corpo.

Il testo dell'iniziativa statuisce che ai militari prosciolti non possono più essere consegnate armi fa fuoco.

Il capoverso 4 prevede infine eccezioni, segnatamente per i tiratori sportivi in possesso di una licenza.

Cpv. 5 Il capoverso 5 obbliga la Confederazione a gestire un sistema d'informazione relativo alle armi da fuoco. Il testo non specifica tuttavia quando raccogliere e registrare le informazioni. Esse potrebbero essere registrate ad esempio al momento dell'acquisizione. Una soluzione più rigorosa consisterebbe invece nell'obbligo di registrare tutte le armi detenute.

Il capoverso 5 non precisa se il sistema d'informazione debba essere istituito a livello centrale o in modo decentrato, stabilendo soltanto che la sua gestione è affidata alla Confederazione. Sul piano tecnico, sarebbe pertanto realizzabile una soluzione che permetta ai Cantoni di mettere le informazioni a disposizione della Confederazione, conferendo al contempo la possibilità alla Confederazione di rimettere a sua volta tali informazioni a disposizione dei Cantoni.

Cpv. 6 Con il capoverso 6, l'iniziativa intende obbligare la Confederazione a sostenere le azioni di ritiro delle armi da fuoco. La definizione delle rispettive modalità è affidata al legislatore. In ogni caso, è ipotizzabile soprattutto un sostegno di natura finanziaria o logistica.

Nella legge sulle armi, nel quadro della cosiddetta revisione «nazionale», era stato introdotto l'articolo 31a. Tale disposizione obbliga i Cantoni a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni (cfr. allegato, n. 1.6).

L'iniziativa si spinge oltre, stabilendo che la Confederazione debba svolgere un ruolo attivo e garantire l'esecuzione di azioni di ritiro da parte dei Cantoni, come pure fornire loro assistenza nello svolgimento di tali operazioni.

Cpv. 7 Il capoverso 7 dell'iniziativa popolare obbliga la Confederazione ad adoperarsi a livello internazionale al fine di limitare la disponibilità di armi leggere e di piccolo calibro.

Attualmente, tale obbligo non è formulato in modo così chiaro in nessuna norma.

Tuttavia, nell'ambito della promozione della pace, il Dipartimento
federale degli affari esteri si occupa da tempo in modo assiduo della problematica della proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro. In collaborazione con altri servizi, esso ha

143

redatto una strategia che illustra l'impegno della Confederazione in questo ambito per il periodo 2008­201110.

4

Valutazione dell'iniziativa

Collocazione sistematica nella Costituzione federale La proposta di collocare la disposizione costituzionale nella sezione 8, relativa all'alloggio, al lavoro, alla sicurezza sociale e alla sanità, non sembra molto opportuna, visto che quando si emanano prescrizioni contro l'abuso di armi sono gli aspetti di natura amministrativa e di polizia di sicurezza, e non gli aspetti di natura sanitaria, a giocare un ruolo di primo piano (cfr. n. 3.4: commento al cpv. 1).

Inoltre, secondo la sistematica della Costituzione federale, le tematiche affini devono essere regolamentate all'interno di una stessa sezione. Ecco perché, probabilmente, le norme relative alle armi e al materiale bellico sono state disciplinate nelle stesse disposizioni.

Cpv. 1 Nozioni poco chiare Il termine «consegna» di cui ai capoversi 1, 2 e 4 non è utilizzato in nessuna legge, nemmeno nella legge sulle armi. Questa scelta terminologica risulta quindi inopportuna. Nel linguaggio comune, il termine «consegna» indica un «trasferimento di possesso». In questo senso esso va interpretato anche nel testo della presente iniziativa popolare. La legge sulle armi fa riferimento invece alla nozione di «alienazione» attiva. Dal punto di vista sostanziale, questa riformulazione non avrebbe tuttavia bisogno di essere adeguata nella legge sulle armi. La legge sulle armi disciplina l'acquisto di armi, accessori di armi e munizioni (cfr. allegato, n. 1.3). L'acquisto (che nella legge sulle armi comprende, oltre alla compravendita, anche la permuta, la donazione, la locazione e il comodato) rappresenta l'azione opposta rispetto alla consegna passiva (o all'alienazione attiva). Le prescrizioni relative alla consegna o all'alienazione sono necessarie soltanto perché la persona alienante o che consegna armi da fuoco o munizioni deve assicurarsi che l'acquirente adempia i requisiti per l'acquisto. Tale disposizione è tuttavia già contenuta nella legge sulle armi (cfr.

art. 10a LArm).

Portata delle norme Come spiegato nel numero 1.2 dell'allegato, la legge sulle armi disciplina anche ulteriori ambiti non menzionati dall'iniziativa, quali l'introduzione nel territorio svizzero di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi e munizioni, l'esportazione di armi da fuoco e munizioni (in particolare l'esportazione di armi da caccia e da sport verso gli
Stati Schengen), la fabbricazione, la riparazione e la modifica a titolo professionale di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni, come pure la custodia, il trasporto e il porto abusivo di oggetti pericolosi.

10

144

Disponibile in francese e in inglese al seguente indirizzo: http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0006.File.t mp/Kleinwaffen_Franz_def.pdf

Poiché la formulazione di cui al capoverso 1 dell'iniziativa popolare non costituisce un elenco esaustivo, la Confederazione potrebbe emanare anche ulteriori prescrizioni, a condizione che esse siano destinate a prevenire l'abuso di armi. Il commercio di armi potrebbe pertanto continuare ad essere disciplinato nella legge sulle armi.

Cpv. 2 Frase introduttiva L'iniziativa popolare chiede inoltre d'introdurre una prova della necessità e delle capacità per determinate categorie di persone, menzionate nel testo, intenzionate ad acquistare, possedere, portare o consegnare armi. Come spiegato nel numero 1.3 dell'allegato, la legge sulle armi vigente garantisce il diritto generale d'acquisto delle armi. Tale diritto è tuttavia subordinato a determinate condizioni. L'adempimento di dette condizioni giustifica il possesso dell'arma. L'iniziativa invece vieta l'acquisto di armi, qualora non si sia in grado di comprovare la necessità di disporre di tali oggetti. Secondo l'iniziativa, tale prova della necessità andrebbe inoltre estesa anche al possesso, alla consegna, all'uso e al porto di armi. Questo nuovo approccio comporterebbe tuttavia notevoli difficoltà quando si tratterà di formulare nel diritto positivo una definizione esauriente delle nozioni di necessità «consentita» e di prova della capacità.

A tale proposito, si può citare l'esempio di un'arma da fuoco appartenuta a un genitore il cui figlio intende acquisirla. In questo caso, poiché la scelta sarebbe probabilmente motivata soprattutto dal valore sentimentale rappresentato dall'arma, il figlio incontrerebbe difficoltà nel fornire la prova dell'effettiva necessità di acquisire l'oggetto. È ipotizzabile inoltre che il desiderio di acquistare un'arma da fuoco possa essere riconducibile a un mero fattore estetico (p. es. perché l'arma è decorata con incisioni particolari). Anche in questo caso, sebbene si tratti di una motivazione plausibile per l'acquisto di un'arma, la prova della necessità risulterebbe problematica.

L'iniziativa impone inoltre una prova della necessità anche per il porto di armi da fuoco. Come illustrato al numero 1.3 dell'allegato, la legge sulle armi sancisce già per ogni forma di trasporto di armi in luoghi accessibili al pubblico l'obbligo di possedere un permesso di porto di armi ai sensi dell'articolo 27 LArm. Anche i
bastoni da combattimento sono pertanto soggetti a tale obbligo. Questi ultimi infatti, pur non essendo, ovviamente, classificabili come armi da fuoco, sottostanno alla legge sulle armi. Per ottenere un permesso di porto di armi occorre dimostrare in modo plausibile di aver bisogno dell'arma per proteggere se stessi, terze persone o oggetti da un pericolo reale.

Il testo dell'iniziativa prevede inoltre l'obbligo di fornire la prova di disporre delle capacità necessarie per il porto di un'arma. Tale requisito è già previsto dalla legge sulle armi che, come appena spiegato nel paragrafo precedente, richiede il possesso di un permesso di porto di armi per poter trasportare armi in luoghi accessibili al pubblico. La legge prevede inoltre, oltre alla prova della necessità, anche una prova delle capacità. La persona che richiede un permesso di porto di armi deve infatti superare un esame sia teorico sia pratico. Nella legge sulle armi non è dunque necessario introdurre un'ulteriore norma che disciplini l'obbligo di comprovare la necessità di portare un'arma.

145

Si potrebbe infine considerare l'ipotesi di disciplinare il porto di armi da fuoco in termini generali invece di limitarlo soltanto ai luoghi accessibili al pubblico. Non è tuttavia possibile prevedere quali miglioramenti tale soluzione potrebbe apportare.

Certamente, essa creerebbe notevoli difficoltà di esecuzione, in quanto l'operazione di verifica del possesso di un permesso di porto di armi comporterebbe oneri notevoli. Inoltre, sarebbe superfluo rendere obbligatorio il porto d'armi anche per i collezionisti, che solitamente non utilizzano le proprie armi, così come non avrebbe molto senso imporre loro, e a tutte le persone che non utilizzano la propria arma, di conoscere le disposizioni giuridiche sull'uso e il maneggio delle armi da fuoco.

Singole attività e categorie di persone L'articolo 2 capoverso 1 LArm esclude dal campo d'applicazione della legge sulle armi l'esercito, le amministrazioni militari, nonché le autorità di dogana e di polizia.

Tale disposizione appare opportuna se si considera che per le autorità in questione si applicano già le rispettive legislazioni speciali, che disciplinano in modo dettagliato il loro settore d'attività nel contesto dei rispettivi compiti legali. L'uso di armi nell'esercito e nelle amministrazioni militari è infatti regolamentato dalla legislazione militare, mentre il loro uso da parte delle autorità doganali è disciplinato nelle pertinenti disposizioni della legge sulle dogane. Il capoverso 2 lettera a dell'iniziativa prevede invece che la Confederazione disciplini le esigenze e i dettagli relativi alla prova della necessità e delle capacità per tutte le professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere.

Tuttavia, la sovranità in materia di polizia è dei Cantoni, i quali definiscono i compiti delle proprie unità armate. Le condizioni per ottenere, portare o utilizzare le armi da fuoco sono infatti disciplinate anche dal diritto cantonale (prevalentemente nelle leggi di polizia). È necessario pertanto che tale ripartizione delle competenze venga mantenuta.

Le società di sicurezza private equipaggiate in parte con armi da fuoco rientrano invece nel campo d'applicazione della legge sulle armi, ragion per cui esse devono adempiere i requisiti sanciti dalla legge sulle armi, ad esempio per quanto concerne il porto di armi ai sensi
dell'articolo 27 LArm. Un'eventuale approvazione dell'iniziativa non avrebbe quindi alcuna ripercussione per questo tipo di società private.

Il tiro sportivo è attualmente regolamentato dalle disposizioni relative al tiro fuori del servizio contenute nella legislazione militare. In linea con quest'ultima, l'articolo 11a LArm disciplina la consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni. Inoltre, le associazioni di tiro sportivo stabiliscono regole proprie per la partecipazione alle gare di tiro. Infatti, per partecipare a determinate gare è richiesta ad esempio una licenza. Per ottenerla, il richiedente deve semplicemente comunicare alcune informazioni personali. Una licenza non costituisce tuttavia una prova delle capacità necessarie per partecipare al tiro. Per il momento non è necessario procedere a una regolamentazione più specifica del tiro sportivo.

In virtù dell'iniziativa, la Confederazione dovrebbe inoltre emanare prescrizioni nell'ambito della caccia, menzionato alla lettera d. Attualmente la legge sulla caccia si fonda su diversi articoli contenuti nella sezione 4 della Costituzione federale relativa all'ambiente e alla pianificazione del territorio. Occorre sottolineare che la legge sulla caccia disciplina esclusivamente i principi basilari. Di conseguenza, spetta ad esempio alle legislazioni cantonali disciplinare la materia relativa agli 146

esami di caccia. Il fatto che la legge sulla caccia non necessiti di essere sottoposta a revisione e che essa, sin dalla sua entrata in vigore nel 1986, non abbia subito sostanziali modifiche è una conferma dell'inutilità di regolamentare questa materia a livello federale.

L'iniziativa prevede inoltre che la Confederazione disciplini le esigenze e i dettagli anche per il collezionismo di armi. Si tratta di un ambito anch'esso estremamente difficile da disciplinare a livello di ordinanza. Occorrerebbe infatti definire la nozione di collezione, il numero minimo di armi che essa deve comprendere, stabilire chi debba attribuire lo status di «collezionista» ecc. Considerando inoltre che neanche le disposizioni sul collezionismo di armi apporterebbero alcun vantaggio in termini di sicurezza, il legislatore ha rinunciato a disciplinare tale ambito in modo dettagliato.

Restano inoltre aperti ancora interrogativi sulla reale efficacia della prova della necessità e delle capacità ai fini della lotta contro l'abuso di armi. È infatti altamente probabile che la procedura relativa al conseguimento di un'attestazione di capacità verrebbe strutturata in modo più o meno complesso in funzione delle diverse categorie di persone. È dunque ipotizzabile che, per ottenere più agevolmente un'attestazione di necessità o di capacità, una persona possa seguire una procedura più semplice che non corrisponde al motivo reale dell'acquisto o all'effettivo uso dell'arma da fuoco. Inoltre, la difficoltà di individuare criteri oggettivi e facilmente verificabili per esaminare la capacità o la necessità delle diverse categorie di persone (ad. es. dei collezionisti) potrebbe indurre a cercare espedienti. Le autorità d'esecuzione sarebbero pertanto costrette a verificare i dati personali degli interessati, il che comporterebbe oneri considerevoli in termini di controlli da eseguire. Infine, non è possibile prevedere se e in quale misura tali attestazioni fornirebbero alle autorità d'esecuzione elementi sufficienti per poter valutare se l'acquisto o il possesso di un'arma rappresenti un rischio inammissibile per la propria sicurezza o per quella altrui.

Cpv. 3 L'iniziativa popolare propone un divieto assoluto di acquisto di fucili a pompa e armi da fuoco per il tiro a raffica. Come illustrato nel numero 1.4 dell'allegato, le armi
sono suddivise in tre categorie in funzione del loro potenziale di pericolo e conformemente alla direttiva CE sulle armi. Sia i fucili a pompa sia le armi da fuoco per il tiro a raffica erano stati inseriti già prima dell'adeguamento dovuto all'adesione a Schengen nella stessa categoria della direttiva CE sulle armi11. I fucili a pompa sono attualmente soggetti all'obbligo di autorizzazione. Infatti, dato che a distanze maggiori la dispersione delle munizioni solitamente impiegate (pallini) è elevata e che il potenziale di ferimento risulta conseguentemente ridotto, è ragionevole richiedere un permesso d'acquisto di armi.

Per contro, per l'acquisizione di armi da fuoco per il tiro a raffica, acquistate soprattutto da collezionisti e generalmente non per scopi di tiro, occorre un'autorizzazione eccezionale.

Cpv. 4 Con l'adeguamento della legge militare e delle rispettive ordinanze, abbiamo tenuto conto delle richieste dell'iniziativa relative alla sicurezza in materia di armi militari 11

GU L 256 del 13.9.1991

147

(cfr. commento al cpv. 4 di cui al n. 3.4). Pertanto è possibile verificare già in fase di reclutamento utilizzando diversi strumenti, se esistono motivi d'impedimento per la cessione dell'arma (verifica del potenziale di pericolo). Se a seguito della cessione, vi siano motivi per ritenere che il militare possa utilizzare l'arma in modo abusivo (pericolo per se stesso o per terzi), l'arma può essere ritirata a scopo preventivo. Se sussistono indizi di questo genere, una terza persona (p.es. un parente o un conoscente) può depositare l'arma personale presso la Base logistica dell'esercito. Inoltre i quadri dell'esercito sono tenuti a segnalare i militari che denotano un potenziale di violenza o un'inclinazione al suicidio. Anche le autorità, i medici nonché gli psichiatri e gli psicologi devono comunicare eventuali segnali di possibili abusi dell'arma personale.

Nel febbraio del 2009 abbiamo deciso di mantenere di principio la custodia a domicilio dell'arma d'ordinanza. In virtù di tale decisione, i militari potranno continuare a custodire il proprio equipaggiamento, arma compresa, presso il proprio domicilio.

In futuro tuttavia, ogni militare avrà la possibilità di depositare la propria arma gratuitamente, senza indicare i motivi, presso un centro logistico o un punto di ristabilimento della Base logistica dell'esercito.

Sarà mantenuta anche la possibilità d'acquisire l'arma personale al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. In questi casi, la persona interessata dovrà tuttavia richiedere, analogamente alla procedura prevista dalla legislazione sulle armi, un permesso d'acquisto di armi rilasciato dall'autorità civile.

Questo pacchetto di misure consente di proteggere in modo efficace la società dalla violenza perpetrata con le armi e di incrementare la sicurezza. L'introduzione di un obbligo generale di depositare le armi d'ordinanza, così come richiesto dagli autori dell'iniziativa, sarebbe inopportuna in quanto darebbe un segnale di sfiducia nei confronti di tutti i militari addestrati all'uso dell'arma. Quest'obbligo assoluto risulterebbe peraltro sproporzionato. Per giunta, la custodia di tutte le armi d'ordinanza in locali sicuri dell'esercito sarebbe realizzabile soltanto mediante enormi investimenti, come pure specifici interventi di risanamento e nuove costruzioni.
L'iniziativa prevede che le armi d'ordinanza possano essere consegnate soltanto in casi eccezionali ai militari prosciolti, segnatamente se si tratta di tiratori sportivi in possesso di una licenza. Pertanto i militari prosciolti intenzionati ad acquisire l'arma dovrebbero fornire la stessa prova della necessità prevista anche per i civili. Tale misure appare anch'essa sproporzionata.

Cpv. 5 Come illustrato al numero 2.3 e al numero 1.5 dell'allegato, l'introduzione di un sistema d'informazione relativo all'acquisizione di armi gestito dalla Confederazione è stata al centro di diverse discussioni. Il Parlamento ha respinto di volta in volta le relative proposte. Recentemente esse sono state inoltre discusse in occasione dei dibattiti parlamentari sulla mozione Lang 07.3826 «Creazione di un registro delle armi centralizzato» e sulla trasposizione dello sviluppo dell'acquis di Schengen nella legislazione sulle armi. Il Parlamento ha respinto la proposta, ritenendo che non è necessario introdurre questo sistema d'informazione, visto che le informazioni necessarie sono già disponibili presso i Cantoni. In caso di necessità, ai fini della tracciabilità di un'arma da fuoco, è infatti possibile ottenere le informazioni pertinenti dai Cantoni. Anche in occasione dell'adeguamento della direttiva CE sulle 148

armi si è rinunciato a creare un sistema d'informazione gestito centralmente. È stato ritenuto infatti sufficiente che le informazioni siano disponibili. Le modifiche relative al trattamento dei dati apportate alla legge sulle armi in seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen (cfr. commenti al n. 2.3), garantiscono inoltre la disponibilità delle informazioni necessarie. Peraltro, l'istituzione di un nuovo sistema gestito dalla Confederazione comporterebbe spese di progettazione pari a 1,5 milioni di franchi mentre i vantaggi supplementari sarebbero minimi. Inoltre, come spiegato esaurientemente al numero 1.5 dell'allegato, le informazioni relative al possesso di armi sono già disponibili presso il Cantone di domicilio dell'acquirente. Nel caso necessiti di tali informazioni, l'acquirente ha pertanto la possibilità di consultare l'autorità cantonale.

Cpv. 6 Come spiegato nel commento al capoverso 6 di cui al numero 3.4 e nel numero 1.6 dell'allegato, nel contesto della revisione «nazionale» della legge sulle armi era stato introdotto l'articolo 31a. In virtù di tale articolo, i Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Basandosi su questa disposizione, diversi Cantoni hanno già lanciato azioni di ritiro delle armi. In tutto sono state finora consegnate circa 14 400 armi. La motivazione più frequente addotta da chi si libera dell'arma è legata al trasferimento in una casa di riposo e alla volontà di non portare con sé l'arma nella struttura o è dovuta al fatto che gli eredi, in caso di eredità, non intendono acquisire l'arma. In questi casi va sottolineato che l'intenzione principale di queste persone non è di ricavare un profitto elevato, ma piuttosto di sbarazzarsi dell'arma in modo rapido e senza complicazioni. Tale possibilità è garantita dall'articolo 31a LArm. Inoltre, le persone che desiderano vendere l'arma hanno la possibilità di cederla ad acquirenti privati o ad armaioli.

L'enorme risonanza riscossa dalle diverse azioni di ritiro lanciate dai Cantoni dimostra che non è necessaria la promozione di azioni analoghe da parte della Confederazione (che implichino ad esempio il riacquisto delle armi da fuoco).

Cpv. 7 Come spiegato nel commento al capoverso 7 di
cui al numero 3.4 e nel numero 1.7 dell'allegato, la Svizzera è impegnata nella lotta contro la diffusione illecita di armi leggere e di piccolo calibro, pur non disponendo di una base costituzionale esplicita in tal senso. La lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro costituisce una tematica più volte affrontata e dibattuta non soltanto dal Consiglio federale, ma anche in seno all'ONU e all'OSCE. Non è quindi chiaro come l'iniziativa popolare possa apportare miglioramenti in questo ambito.

In sintesi Attraverso la modifica di alcune disposizioni costituzionali, il comitato d'iniziativa intende incrementare la sicurezza, in particolare per le donne, ridurre i rischi connessi all'uso abusivo di armi e prevenire suicidi. Non è sicuro che il testo dell'iniziativa possa permettere di raggiungere i suddetti obiettivi. È tuttavia innegabile che limitando la disponibilità delle armi da fuoco sia possibile ridurre il tasso di suicidi. Nei Paesi in cui la disponibilità di armi da fuoco è stata ridimensionata con successo 149

(come ad esempio in Canada, Australia, Scozia, Inghilterra e Galles), si è registrata una diminuzione non solo del numero di suicidi con armi da fuoco, ma anche del tasso di suicidi in generale. Infatti, è comprovato che gli strumenti e i metodi utilizzati per commettere un suicidio non sono interscambiabili. Dopo aver preso atto di questi dati, stiamo procedendo a un esame di misure volte a ridurre tali rischi attraverso una limitazione della disponibilità delle armi d'ordinanza (cfr. commento al capoverso 4 di cui al n. 3.4).

Ciononostante, la disponibilità di armi da fuoco non è certamente l'unico fattore determinante ad incidere sul numero di suicidi. Altre possibili cause sono il crescente isolamento sociale, lo stato d'insicurezza esistenziale in una società soggetta a repentini cambiamenti, una propensione maggiore alla violenza e le nuove possibilità di accesso alle informazioni offerte dal mondo globalizzato. Altri fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di suicidio sono i problemi di salute mentale.

Il 90 per cento delle persone che commettono suicidio soffrono infatti di depressione, di un disturbo psichico diagnosticabile o sono affette da dipendenze. Anche la prevenzione dei suicidi implica pertanto diversi tipi d'approccio. La prevenzione è volta in particolare a migliorare l'offerta, che risulta al momento ancora deficitaria, nell'ambito dell'individuazione tempestiva e del trattamento della depressione.

Da alcuni recenti studi emerge che nei casi di pluriomicidi con suicidio (i cosiddetti «drammi familiari») la disponibilità di un'arma da fuoco gioca un ruolo decisivo. Il fatto di disporre di un'arma permette infatti agli autori di tali crimini di uccidere più persone contemporaneamente e di togliersi successivamente la vita con maggiore facilità. Atti del genere sono tecnicamente e psicologicamente più difficili da realizzare con altri mezzi. Gli esperti concordano nel sostenere che le misure volte a contrastare l'abuso di armi e a limitare la disponibilità delle armi da fuoco non siano sufficienti per scongiurare tali drammi. La riduzione delle armi ad fuoco rappresenta tuttavia una misura fondamentale, determinante in particolare per prevenire i casi di violenza domestica con conseguenze letali e per ridimensionare il potenziale di minaccia e d'intimidazione.

5

Ripercussioni in caso di approvazione dell'iniziativa

La questione su come strutturare la legge sulle armi suscita da sempre controversie nell'opinione pubblica svizzera. Infatti, le varie posizioni spaziano dal divieto quasi totale di acquistare armi per scopi privati alla liberalizzazione dell'acquisizione di armi.

La vigente legge sulle armi rappresenta un compromesso che accomuna i differenti interessi delle varie posizioni contrastanti. Approvare l'iniziativa popolare significherebbe rinunciare a tale compromesso. L'adeguamento a Schengen e lo sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di diritto sulle armi hanno inoltre consentito alla Svizzera di conformare la propria legislazione al diritto europeo.

5.1

Ripercussioni per la sicurezza nazionale

L'iniziativa chiede che le armi da fuoco dei militari fuori servizio siano custodite in locali sicuri dell'esercito. Quale conseguenza molti tiratori sportivi che non possie150

dono una licenza, cercherebbero di evitare di dover ogni volta ritirare il fucile presso il locale sicuro. Ciò vale anche per i militari che adempiono i programmi federali con l'arma personale. Oltre alla perdita di fiducia nei nostri militari verrebbero a mancare anche le competenze fondamentali dei soldati di milizia che, in particolare nel caso dei soldati di fanteria, presuppongono un'esercitazione regolare nel maneggio delle armi personali (manipolazioni, controllo dell'arma personale, sicurezza di tiro). L'iniziativa indebolirebbe quindi l'esercito.

5.2

Ripercussioni nell'ambito della violenza domestica

La disponibilità di armi da fuoco nelle abitazioni private si ripercuote pesantemente sul fenomeno della violenza domestica. Lo studio elaborato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sugli omicidi e sui tentati omicidi registrati dalla polizia dal 2000 al 2004 evidenzia che il 45 per cento delle 1067 vittime di omicidi sono vittime di violenza domestica e che il grado di lesione dipende dal mezzo utilizzato per aggredire la persona. Tra gli omicidi registrati dalla polizia quelli perpetrati con armi da fuoco sono più spesso letali rispetto a quelli commessi con altri mezzi. Le armi da fuoco pertanto non costituiscono il mezzo maggiormente utilizzato, ma sono certamente quello più efficace e pericoloso. In molti casi le armi da fuoco sono inoltre utilizzate abusivamente per minacciare donne e bambini. Fungono pertanto sia da mezzo di intimidazione indiretto quando l'aggressore dispone di un'arma da fuoco e minaccia verbalmente di usarla, sia da mezzo diretto. Si presume che la riduzione della disponibilità delle armi da fuoco influirebbe positivamente sulla limitazione e la prevenzione della violenza domestica.

5.3

Ripercussioni per il settore del tiro

Se ai militari non venisse più consegnata un'arma personale, quelle loro attribuite per la durata del servizio andrebbero ogni volta regolate in base al nuovo tiratore. Ne risulterebbe quindi un onere supplementare per l'istruzione e le prove di tiro, nonché un maggior consumo di munizioni. Il tiro fuori del servizio verrebbe notevolmente ostacolato o addirittura impedito, se le armi d'ordinanza fossero custodite in modo centralizzato in locali sicuri dell'esercito. I militari sarebbero pertanto tenuti a ritirare le armi prima di ogni esercizio di tiro e a riportarle in seguito, attenendosi sempre agli orari d'apertura dei locali sicuri. Il tempo necessario per pianificare l'esercizio, recarsi al locale per ritirare l'arma, eseguire l'esercizio di tiro e riportare l'arma sarebbe eccessivo e renderebbe quindi difficile giustificare l'obbligo del tiro fuori del servizio (programma obbligatorio). Anche lo svolgimento dei corsi per giovani tiratori rischierebbe di essere compromesso. Un'eventuale abolizione del tiro obbligatorio fuori del servizio e dei corsi per giovani tiratori richiederebbe una completa riorganizzazione del settore delle armi in prestito poiché renderebbe inutile l'istruzione premilitare sancita dall'articolo 64 LM.

151

5.4

Ripercussioni per la Confederazione

5.4.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie sarebbero dovute soprattutto all'allestimento di un sistema d'informazione relativo all'acquisizione di armi da fuoco gestito dalla Confederazione. In particolare per motivi correlati alla protezione dei dati, tale sistema verrebbe creato sul modello del sistema d'informazione «Registro nazionale di polizia». Lo sviluppo e l'istituzione del sistema causerebbero presumibilmente costi pari a 1,5 milioni di franchi. Per realizzare il sistema i Cantoni sarebbero tenuti ad assumere i costi necessari per adeguare i propri sistemi già esistenti. L'esercizio del sistema richiederebbe spese annuali di circa 250 000 franchi. Per quanto concerne invece il settore militare, il ritiro delle armi, la costruzione e la gestione di locali sicuri per la custodia di tutte le armi d'ordinanza, nonché la consegna di tali armi comporterebbero costi elevati. Quale onere supplementare unico si calcola che il ritiro in occasione del prossimo servizio militare delle circa 220 000 armi d'ordinanza e la rimessa individuale delle circa 50 000 armi nei punti di ristabilimento della Confederazione e dei Cantoni causerebbero circa 49 000 ore lavorative (a 100 franchi ciascuna), ovvero 4,9 milioni di franchi. La consegna a titolo di prestito di circa 180 000 armi per i servizi d'intervento e i servizi di formazione, la gestione del lavoro supplementare e la manutenzione delle armi produrrebbe oneri annuali ricorrenti pari a circa 28 000 ore, ovvero 2,8 milioni di franchi. Questo calcolo non comprende tuttavia gli oneri supplementari per l'adempimento del programma obbligatorio. Infatti, la consegna a titolo di prestito di 160 000 armi e i relativi compiti amministrativi richiederebbero altre 112 000 ore, ovvero 11,2 milioni di franchi. Con la cessazione dei corsi per giovani tiratori potrebbero in compenso essere risparmiate 7500 ore, ovvero 750 000 franchi.

5.4.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Per l'esercizio del sistema d'informazione e la relativa amministrazione degli utenti sarebbero probabilmente necessari da tre a quattro posti a tempo pieno.

Si presume che l'approvazione dell'iniziativa implicherebbe una riduzione del tiro fuori del servizio (cfr. n. 5.3). Di conseguenza nel settore del tiro fuori del servizio l'effettivo potrebbe essere ridotto di circa due posti a tempo pieno. D'altro canto, aumenterebbero considerevolmente le spese in materia di personale per la gestione dei centri di consegna e di fornitura di armi militari che dovrebbero essere creati appositamente (cfr. n. 5.4.1).

5.4.3

Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

Attualmente è difficile valutare le ripercussioni che l'iniziativa potrebbe avere sui Cantoni e sui Comuni, poiché esse dipendono fortemente dalle modalità secondo cui le prove della necessità e delle capacità sarebbero disciplinate nella legge sulle armi.

Qualora tali prove rientrassero nei settori di competenza dei Cantoni e dei Comuni, sarebbero soprattutto il conseguimento dell'attestazione sulle capacità e il controllo del possesso della medesima a richiedere molte risorse umane.

152

Avrebbe un impatto finanziario anche l'adeguamento dei sistemi d'informazione cantonali a un sistema d'informazione federale relativo all'acquisizione delle armi da fuoco.

Nel settore militare le ripercussioni dell'iniziativa sui Cantoni e sui Comuni dipendono in particolare dalla custodia delle armi da fuoco. L'iniziativa non si esprime in merito rendendo quindi difficile qualsiasi previsione. Con l'abolizione del tiro fuori del servizio, a livello cantonale una parte considerevole dei compiti di controllo non verrebbe più eseguita. Se il programma obbligatorio fosse invece mantenuto, le spese aumenterebbero in modo considerevole. I contratti di prestazione stipulati con i Cantoni, che contemplano termini di adeguamento e di disdetta di 14 mesi, dovrebbero in ogni caso essere adattati. L'abolizione del programma obbligatorio andrebbe di pari passo con la cessazione dell'obbligo legale dei Comuni di mettere a disposizione impianti di tiro per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio (art. 133 LM).

6

Conclusioni

Per i motivi summenzionati riteniamo che la nuova formulazione della disposizione costituzionale per la lotta all'abuso di armi, accessori di armi e munizioni non comporti miglioramenti concreti. L'attuale legge sulle armi disciplina già gli aspetti su cui è possibile e necessario intervenire per proteggere i cittadini dall'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. Per quanto concerne le armi militari abbiamo già intrapreso tutti i passi necessari per perfezionare le misure preventive contro eventuali abusi. Proponiamo pertanto di sottoporre l'iniziativa senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.

153

Allegato

1 1.1

Origine, scopo e contenuto della legge sulle armi Origine

Nel 1993 il Popolo e i Cantoni hanno approvato l'articolo 40bis della vecchia Costituzione (vCost.) che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni contro l'abuso di armi. La legge sulle armi creata in seguito con lo scopo di uniformare il diritto svizzero in materia di armi, ha sostituito il Concordato del 27 marzo 1969 sul commercio di armi e di munizioni nonché le pertinenti disposizioni cantonali. In seguito alla revisione totale della Costituzione del 18 dicembre 1998, la base costituzionale per la legge sulle armi è costituita dall'articolo 107 Cost.

Il contenuto dell'articolo non ha tuttavia subito modifiche rispetto all'articolo della vCost. La legge sulle armi è incentrata sulla lotta contro l'abuso di armi e definisce criteri chiari il cui rispetto nell'esecuzione può essere controllato con poco dispendio.

La legge sulle armi ha introdotto un obbligo generale d'autorizzazione applicabile al trasferimento del possesso di armi a titolo professionale. L'autorità competente rilascia un permesso d'acquisto di armi a condizione che il richiedente adempia i requisiti legali. Fra privati per l'acquisto era sufficiente stipulare un contratto scritto senza bisogno di permesso d'acquisto di armi.

La legge sulle armi ha inoltre introdotto un permesso di porto di armi uniforme che richiede la prova della necessità. Ottiene un permesso di porto di armi chi adempie le premesse per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi e rende credibile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose. Il richiedente deve inoltre superare un esame in cui ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti il loro uso. Il permesso autorizza al porto di un determinato tipo di arma su tutto il territorio nazionale.

Nella legge sulle armi si è anche tenuto conto delle tradizioni svizzere (sistema di milizia dell'esercito, caccia e tiro sportivo, collezionisti di armi) per cui sono state fissate disposizioni derogatorie. La legge sulle armi è entrata in vigore il 1° gennaio 1999 assieme all'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).

Lo scopo della revisione del 2001 era di separare in modo netto la legislazione in materia di materiale bellico e di controllo dei beni a duplice impiego dal diritto sulle armi. Infatti,
l'importazione, la fabbricazione e la mediazione in Svizzera di beni che rientravano contemporaneamente nel campo d'applicazione di due o più leggi interessate dalla revisione, dovevano essere disciplinate dalla legge sulle armi, mentre l'esportazione, il transito, la mediazione all'estero e il commercio all'estero di beni della medesima categoria dovevano rispettare le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBD; RS 946.202). Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° marzo 2002.

Nel 2000 e 2001 gli ambienti politici hanno inoltre chiesto un'ulteriore revisione della legge sulle armi per uniformare le normative eterogenee sull'acquisto di armi a titolo professionale e tra privati nonché per introdurre disposizioni contro l'abuso di imitazioni di armi e armi soft air. Nell'autunno del 2002 è stato posto in consultazione un avamprogetto concernente l'adeguamento della legge sulle armi. La revi154

sione era incentrata sui seguenti punti: vietare il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica, ridefinire i criteri per i coltelli e i pugnali considerati armi ai sensi della legge, abrogare le agevolazioni per l'acquisto tra privati, vietare l'offerta anonima di armi, introdurre un obbligo di contrassegnare le armi da fuoco, estendere il campo d'applicazione della legge a determinate armi soft air e ad aria compressa nonché imitazioni di armi e vietare il porto abusivo di oggetti pericolosi. L'avamprogetto non prevedeva alcun sistema d'informazione nazionale relativo all'acquisizione di armi gestito dalla Confederazione. Poiché alcuni partecipanti alla consultazione avevano tuttavia chiesto l'introduzione di un tale sistema, il DFGP il 22 settembre 2003 ha inviato a tutti i partecipanti un sondaggio destinato a valutare il grado di consenso di un simile registro. Il 93 per cento dei pareri era contrario all'introduzione di un registro. I motivi principali asseriti erano la sproporzione tra onere e utilità effettiva del registro e i dubbi sulla sua completezza. È inoltre stata espressa la convinzione che, nell'ottica della prevenzione, pene più severe per sanzionare le infrazioni alla legge sulle armi sarebbero state più efficaci rispetto all'introduzione di un registro.

In seguito all'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen, la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (direttiva CE sulle armi) è stata trasposta nel diritto svizzero (mediante il cosiddetto «adeguamento a Schengen» della legislazione sulle armi). Questa revisione comprendeva diversi ambiti normativi del progetto originale di revisione del 2002, come il divieto di possedere armi da fuoco per il tiro a raffica, il regolamento in materia di successione ereditaria, l'abrogazione delle agevolazioni per l'acquisto tra privati e l'obbligo di contrassegnare le armi da fuoco. Il relativo messaggio sugli «Accordi bilaterali II» è stato approvato nell'ottobre 200412. Poiché contro questo progetto era stato lanciato il referendum, il 5 giugno 2005 ha avuto luogo la votazione popolare in cui esso è stato approvato con il 54,6 per cento dei voti.

I restanti ambiti normativi contemplati dal progetto di revisione del 2002 che non erano contenuti
nell'adeguamento a Schengen, sono stati inseriti nella revisione «nazionale» della legge sulle armi. Il messaggio pertinente è stato approvato dal Consiglio federale nel gennaio 200613. Questa revisione si è concentrata sui punti seguenti: sottoporre alla legge sulle armi determinate armi soft air e ad aria compressa nonché imitazioni di armi, vietare l'offerta anonima di armi, ridefinire i criteri per i coltelli e i pugnali considerati armi ai sensi della legge e vietare il porto abusivo di oggetti pericolosi. Anche in questo caso si è rinunciato a introdurre un registro nazionale centralizzato relativo all'acquisizione delle armi da fuoco, poiché gran parte dei pareri espressi nel settembre 2003 durante la procedura di consultazione era stata negativa.

Sia l'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi sia la revisione «nazionale» sono entrati in vigore il 12 dicembre 2008.

12 13

FF 2004 5273 FF 2006 2531

155

1.2

Mandato legislativo nel settore delle armi e del materiale bellico ai sensi dell'articolo 107 Cost.

L'articolo 107 capoverso 1 Cost. funge da base costituzionale della legge sulle armi.

In virtù del capoverso 1 la Confederazione è tenuta a emanare prescrizioni contro l'abuso di armi. La competenza è soltanto parziale, infatti non concerne tutti gli aspetti da disciplinare in materia di armi, ma soltanto la lotta contro l'abuso di determinate armi, accessori di armi e munizioni.

Nel capitolo 1 sulle disposizioni generali, la legge sulle armi disciplina i divieti e le restrizioni generali quali la categoria di armi vietate di cui all'articolo 5 capoverso 1 LArm. I capitoli 2 e 3 trattano l'acquisto e il possesso di armi e di munizioni. Il capitolo 4 disciplina il commercio e la fabbricazione di armi e il capitolo 5 le operazioni con l'estero. Nel capitolo 6 sono sancite le disposizioni in materia di custodia, porto e trasporto di armi e munizioni nonché di porto abusivo di oggetti pericolosi. I capitoli 7 e 7a definiscono le procedure amministrative di cui tener conto e le norme concernenti il trattamento dei dati. Infine, nel capitolo 8 sono fissate le disposizioni penali che sanzionano eventuali infrazioni alle disposizioni della legge.

In virtù dell'articolo 107 capoverso 2 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico. L'iniziativa popolare non intende modificare il tenore del capoverso 2 ma propone, invece, che l'articolo 107 Cost. si concentri unicamente sul materiale bellico. Non occorre pertanto approfondire la questione sul materiale bellico.

1.3

Prova della necessità di un'arma e prova delle capacità di maneggiare un'arma

La legge sulle armi garantisce il diritto di acquisto, possesso e porto di armi nel rispetto della legge (cfr. art. 3 LArm). Definisce le condizioni da adempiere e le procedure da seguire nei casi concreti per quanto riguarda le diverse modalità di maneggio delle armi, in particolare l'acquisto, il possesso e il porto di armi. Tali condizioni e procedure sono intese a prevenire l'abuso di armi senza tuttavia implicare troppi svantaggi o restrizioni per le persone interessate. Per tener conto di questi interessi divergenti, le condizioni e le procedure previste sono sancite in funzione del potenziale di pericolo e di abuso correlato ai diversi tipi di armi e alle diverse modalità di maneggio delle armi. A tal fine si ricorre a criteri di valutazione misurabili in modo oggettivo che consentono di garantire un controllo e un'esecuzione efficaci. Ciò è ancora più necessario se si considera che le infrazioni a tali normative vengono sanzionate.

La legge sulle armi non esige nessuna prova della necessità per quanto riguarda l'acquisto e il possesso di armi. Il termine di acquisto ai sensi della legge comprende tutti i tipi di trasferimento della proprietà e del possesso quali la compravendita, la permuta, la donazione, la locazione e il comodato. Qualora l'acquisto avvenga per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione, occorre indicarne il motivo.

La legge rinuncia a una definizione dei possibili motivi d'acquisto. A seconda della categoria in cui rientra l'arma e della situazione personale di chi intende acquistarla, si applicano procedure d'acquisto diverse. Chiunque intende acquistare cosiddette «armi vietate» ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LArm (prevalentemente armi da 156

fuoco per il tiro a raffica), necessita di un'autorizzazione eccezionale che l'autorità cantonale competente rilascia soltanto se sussistono motivi rispettabili quali esigenze professionali. Come nel caso dell'acquisto di armi che rientrano nelle altre due categorie, ovvero le armi «soggette ad autorizzazione» (per il cui acquisto occorre un permesso d'acquisto di armi) e le armi «soggette a dichiarazione» (escluse dall'obbligo del permesso d'acquisto di armi ma soggette all'obbligo di comunicazione all'ufficio delle armi cantonale), occorre rispettare i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 2 LArm. L'acquisto di armi è pertanto vietato alle persone che non hanno compiuto 18 anni o che sono interdette. Tale divieto si applica anche alle persone che danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo se stessi o terzi o che sono iscritti nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente.

Le persone domiciliate all'estero, i cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera (art. 9a e 10 cpv. 2 LArm in combinato disposto con l'art. 21 dell'ordinanza sulle armi, OArm) e i cittadini di determinati Stati (art. 7 LArm in combinato disposto con l'art. 12 OArm) devono inoltre soddisfare condizioni supplementari.

Il legislatore non esige alcuna prova delle capacità per quanto concerne l'acquisto e il possesso di armi.

L'articolo 26 LArm disciplina la custodia delle armi e statuisce che esse devono essere custodite con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

L'articolo 47 OArm stabilisce inoltre che la culatta delle armi da fuoco per il tiro a raffica, modificate o no in armi da fuoco semiautomatiche, deve essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell'arma. La legge sulle armi rinuncia a ulteriori disposizioni in materia di custodia e di protezione delle armi (p. es. custodia in una cassaforte ed equipaggiamento delle armi con un dispositivo di protezione elettronica o meccanica). L'introduzione di simili disposizioni comporterebbe un elevato onere di controllo poiché sarebbe necessario verificare il rispetto delle prescrizioni. Rinunciare a tali verifiche, invece, significherebbe ridurre l'efficacia delle disposizioni. Nella seduta del 19 agosto
2009 il Consiglio federale ha trattato, in risposta alla mozione 09.3572 depositata dal gruppo BD, la questione dell'introduzione delle protezioni elettroniche delle armi. Si è espresso contro la sua introduzione, soprattutto perché ritiene che le armi da fuoco dotate di un sistema di protezione possono comunque essere utilizzate come strumento di minaccia.

Il legislatore peraltro considera il porto di armi in luoghi accessibili al pubblico, con eventuali ripercussioni dirette sulla collettività, come un elemento così centrale della lotta contro l'abuso delle armi che lo ha disciplinato nella legge sulle armi.

L'articolo 27 LArm stabilisce che chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico deve essere titolare di un permesso di porto di armi. Per ottenere un'arma devono essere adempiuti i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 2 LArm (v. sopra) e occorre anche fornire la prova di averne la necessità. La persona che richiede il rilascio di un permesso di porto d'armi deve rendere credibile di aver bisogno dell'arma per proteggere se stesso o altre persone o cose da un pericolo reale. Nei casi concreti tale pericolo deve essere specificato. Secondo le spiegazioni concernenti l'articolo 27 LArm contenute nel messaggio, la persona richiedente deve rendere credibile che il porto di un'arma costituisce l'unico metodo per affrontare un pericolo specificato. Inoltre deve dimostrare di disporre delle capacità necessarie per ottenere il permesso di porto di armi. Per garantire che le armi siano utilizzate in modo appropriato, la persona richiedente deve superare un esame in cui dimostra di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti il loro 157

uso. Chiunque porta un'arma in luoghi accessibili al pubblico senza essere titolare del necessario permesso di porto di armi, infrange la legge sulle armi commettendo un delitto (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm).

La legge sulle armi statuisce inoltre che deve comprovare le proprie capacità chiunque intende svolgere il commercio ed eseguire la fabbricazione a titolo professionale di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Per ottenere una patente di commercio di armi devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 2 LArm.

1.4

Suddivisione delle armi in tre categorie diverse

La legge sulle armi suddivide le armi in tre categorie in funzione della loro pericolosità (cfr. a questo proposito e riguardo ai requisiti per l'acquisto il secondo paragrafo del n. 1.3). Il potenziale di pericolo è elevato per le armi «vietate» (p. es. armi da fuoco per il tiro a raffica), medio per le armi «soggette ad autorizzazione» (p. es.

armi corte da fuoco) e ridotto per le armi «soggette a dichiarazione» (p. es. armi da caccia e da sport). I fucili a pompa sono attribuiti alla categoria delle armi «soggette ad autorizzazione». Per il loro acquisto occorre pertanto un permesso d'acquisto di armi che può essere richiesto presso il competente ufficio delle armi cantonale. Per i fucili a pompa sono spesso utilizzate cartucce a pallini. Queste cartucce contengono molti pallini che dopo lo sparo si distribuiscono in modo circolare (rosata di pallini).

A grande distanza la dispersione dei pallini è elevata e il potenziale di ferimento è quindi ridotto.

1.5

Sistemi d'informazione relativi all'acquisizione di armi

Dall'entrata in vigore il 12 dicembre 2008 dell'adeguamento a Schengen e della revisione «nazionale» della legislazione sulle armi, ogni nuovo acquisto di un'arma è registrato elettronicamente nei sistemi d'informazione cantonali. Le informazioni quali le generalità dell'acquirente, il tipo di arma e il numero dell'arma sono disponibili presso l'ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell'acquirente. L'ufficio rilascia il permesso di acquisto di armi oppure riceve le informazioni sulle armi soggette a dichiarazione (cfr. il secondo paragrafo del n. 1.3). Se si è a conoscenza del Cantone di domicilio (eventualmente anche di un Cantone di domicilio precedente) di una persona, è possibile ottenere rapidamente dal Cantone le informazioni desiderate.

Occorre tener presente che prima del 12 dicembre 2008 per l'acquisto tra privati di armi soggette ad autorizzazione o a dichiarazione era sufficiente un contratto scritto, senza alcuna necessità di comunicare ai competenti uffici cantonali le informazioni sulle armi acquistate. Nei sistemi d'informazione cantonali mancavano pertanto i dati su queste armi. L'adeguamento a Schengen del diritto sulle armi ha colmato questa lacuna, inserendo tra le disposizioni transitorie l'obbligo di dichiarare a posteriori all'ufficio delle armi cantonale le armi soggette a dichiarazione (art. 42a LArm).

Oltre ai Cantoni, anche l'Ufficio centrale Armi presso fedpol gestisce diversi sistemi d'informazione. L'Ufficio centrale vi tratta le informazioni sulle persone con legami 158

con l'estero che acquistano armi (banca dati sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio e banca dati sull'acquisto di armi da fuoco o parti essenziali di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen) e le informazioni sulle persone a cui è stata revocata o rifiutata un'autorizzazione o sequestrata un'arma (banca dati sulla revoca o il rifiuto di autorizzazioni e sul sequestro di armi). Si trova inoltre in fase di allestimento una banca dati in cui saranno registrati i dati delle persone a cui sono state consegnate o ritirate armi dell'esercito (banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito).

Come spiegato nel presente allegato, in occasione della revisione «nazionale» della legislazione sulle armi erano state avanzate richieste sulla creazione di un sistema d'informazione centralizzato gestito dalla Confederazione. A causa dei molti pareri contrari si è tuttavia rinunciato a introdurre un tale sistema (cfr. n. 2.3 del messaggio).

1.6

Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni

L'articolo 31a LArm, che è stato introdotto nell'ambito della revisione «nazionale» della legge sulle armi, disciplina la presa in consegna di armi da parte dei Cantoni. I Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Se le armi sono consegnate da persone titolari di una patente di commercio di armi, i Cantoni possono riscuotere un emolumento.

In virtù dell'articolo 31a LArm molti Cantoni14 hanno già svolto azioni di ritiro delle armi da fuoco oppure le stanno organizzando. Complessivamente sono state consegnate all'incirca 14 400 armi.

1.7

Impegno della Svizzera a livello internazionale nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro

La Svizzera s'impegna contro la diffusione illecita delle armi di piccolo calibro (armi destinate all'impiego individuale) e delle armi leggere (armi destinate all'impiego da parte di più persone che operano in squadra). A tal fine ha partecipato attivamente alla creazione di uno strumento delle Nazioni Unite per l'identificazione e la rintracciabilità delle armi leggere e di piccolo calibro illecite. Il gruppo di esperti presieduto dalla Svizzera ha elaborato lo strumento internazionale che permetta agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali (International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons), che è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 2005. La Svizzera svolge un ruolo portante nell'applicazione della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo. Inoltre s'impegna a favore di un trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT) il cui obiettivo consiste nel sottoporre a un controllo più severo il commercio mondiale di armi convenzionali adottando regole vincolanti. Nel quadro dell'Organizzazione per la 14

Fino al 5 ottobre 2009 le azioni sono state svolte dai Cantoni seguenti: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, ZG ZH.

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sicurezza e la cooperazione in Europa e del Partenariato per la pace della NATO, la Svizzera contribuisce anche a progetti per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro in eccedenza e per il loro immagazzinamento sicuro. Sostiene anche il centro di competenza «Small Arms Survey» creato presso l'Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo (IHEID) di Ginevra nonché gli Stati e le organizzazioni non governative nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

2

Legge militare: disciplinamento della custodia dell'arma d'ordinanza e della cessione dell'arma di servizio in proprietà al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

La legge militare (LM; RS 510.10) stabilisce i principi concernenti l'arma personale.

Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione, assolvere le ispezioni e adempiere il tiro obbligatorio (art. 25 cpv. 1 LM). L'espressione «armamento personale» figurava nell'articolo 106 LM (riguardo alla fornitura da parte della Confederazione) fino al momento in cui la LM è stata modificata nel contesto della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti (NPC). Oggi tale espressione è scomparsa dalla legge. L'arma personale dei militari costituisce una parte del loro equipaggiamento personale e resta pertanto di proprietà della Confederazione (art. 114 cpv. 1 LM). Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell'equipaggiamento personale e stabilisce la misura in cui i militari devono partecipare ai costi (art. 110 cpv. 3 LM). In virtù dell'articolo 112 LM i militari provvedono a custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili.

Nel messaggio del 7 marzo 2008 relativo alla modifica della legislazione militare il Consiglio federale ha trattato anche la questione relativa alla prevenzione dell'abuso dell'arma personale e ha inserito nel disegno della LM un nuovo articolo 113 che consente all'amministrazione militare di esaminare in modo mirato se sussistono motivi che impediscono la cessione dell'arma personale (FF 2008 2763). In questo contesto il termine cessione si riferisce sia alla consegna dell'equipaggiamento durante il servizio militare sia alla cessione in proprietà dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio. Le autorità competenti devono pertanto avere la possibilità di chiedere rapporti di polizia e militari, di consultare il casellario giudiziale e il registro esecuzioni e fallimenti oppure di esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone. La modifica della LM è stata respinta il 10 giugno 2009 poiché la procedura di eliminazione delle divergenze nel Parlamento si è conclusa senza successo. Le disposizioni del progetto che non erano state contestate, quale l'articolo 113 summenzionato, sono attualmente all'esame del Parlamento nell'ambito
di un nuovo messaggio del 19 agosto 2009 (FF 2009 5137).

È invece stata approvata la legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Nella LSIM sono state inserite nuove disposizioni finalizzate a impedire l'uso abusivo dell'arma personale: infatti, l'articolo 13 lettera j menziona esplicitamente tale impedimento come uno degli scopi del sistema di gestione del personale dell'esercito PISA e l'articolo 17 capoverso 1 lettera d indica la valutazione dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma 160

personale come motivo per conservare i dati del PISA. Queste disposizioni che, unitamente all'articolo 20 capoverso 2 lettera i LSIM, pongono le basi in materia di diritto di protezione dei dati per procedure e test futuri, sono attualmente oggetto di esami in seno all'Amministrazione (FF 2008 2731 seg. e 2774).

La legislazione militare non contiene alcuna disposizione sulla cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza. La legge sulle armi (LArm, RS 514.54) non si applica all'esercito, alle amministrazioni militari e nemmeno alle autorità di dogana e di polizia (art. 2 cpv. 1 LArm). La cessione dell'arma d'ordinanza ai militari prosciolti è quindi soggetta alle disposizioni delle ordinanze della legislazione militare. Dal momento in cui il detentore entra in possesso dell'arma sono tuttavia applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi (p. es. riguardo al porto d'armi o alla rivendita dell'arma; cfr. art. 15 dell'ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari, OEPM; RS 514.10).

La revisione «nazionale» della legge sulle armi è entrata in vigore il 12 dicembre 2008 e contempla nuove disposizioni sul trattamento e la protezione dei dati. Gli articoli 32a e 32b LArm fungono da base per la banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito (DAWA) in cui sono registrate le generalità delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma (art. 32b cpv. 3 LArm). Mentre l'articolo 32c LArm disciplina la comunicazione di dati tra le autorità federali e cantonali, l'articolo 32j capoverso 2 LArm sancisce le comunicazioni dell'amministrazione militare all'Ufficio centrale Armi in merito ai militari prosciolti che ottengono in proprietà un'arma.

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