10.034 Messaggio relativo all'approvazione del Trattato con il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein del 5 marzo 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale relativo al Trattato del 29 gennaio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-3060

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Compendio Sin dagli anni Venti del secolo scorso la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono strettamente legati da una rete di trattati di varia natura. In particolare il Trattato di unione doganale del 1923 e l'introduzione del franco svizzero nel Liechtenstein come moneta ufficiale nel 1924 costituiscono la base dello spazio economico e monetario comune dei due Paesi limitrofi. Sulla base del Trattato di unione doganale, nel Principato del Liechtenstein è applicabile non soltanto la legislazione doganale svizzera, ma anche tutta la legislazione federale svizzera in qualsiasi materia, sempreché sia applicabile all'Unione doganale.

Il diritto ambientale svizzero conosce dal 1998 le tasse d'incentivazione con cui, mediante incentivi finanziari o il prezzo di determinati prodotti, si incoraggia un comportamento rispettoso dell'ambiente (tasse d'incentivazione su materie e prodotti, segnatamente su composti organici volatili, olio da riscaldamento «extra leggero», benzina e olio diesel). L'ultima tassa ecologica in ordine di tempo, la tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili, è stata introdotta nel 2008.

Le tasse ecologiche non sono dazi doganali, ma strumenti di una politica d'incentivazione. Ciononostante entrambi gli Stati concordano sulla necessità che il Liechtenstein le recepisca nel proprio diritto in virtù delle strette relazioni economiche e soprattutto al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Per semplificare, la loro applicazione nel Liechtenstein è stata finora disciplinata, com'è accaduto in precedenza con l'imposizione degli autoveicoli e degli oli minerali, nell'ambito del Trattato di unione doganale. Il nuovo Trattato consente di staccare dal Trattato di unione doganale questo settore sovrano e di fondarlo su una base internazionale a sé stante. Il Trattato disciplina la riscossione parallela delle stesse tasse ecologiche in entrambi gli Stati, vale a dire applicando le disposizioni svizzere nel Liechtenstein, da una parte, e, dall'altra, mediante una legislazione pertinente propria del Principato. Un Accordo relativo al Trattato concluso dai Governi dei due Paesi disciplina i dettagli.

Il Trattato è applicato a titolo provvisorio a partire dal 1° febbraio 2010. Necessita dell'approvazione del Parlamento e sottostà a referendum facoltativo. L'Accordo relativo al Trattato non è invece soggetto all'approvazione del Parlamento.

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Messaggio 1

Punti essenziali del Trattato

1.1

Situazione iniziale

Sin dagli anni Venti del secolo scorso la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono strettamente legati da una rete di trattati di varia natura. In particolare il Trattato di unione doganale del 19231 e l'introduzione del franco svizzero nel Liechtenstein come moneta ufficiale nel 1924 costituiscono la base dello spazio economico e monetario comune dei due Paesi. Sulla base del Trattato di unione doganale, nel Principato del Liechtenstein è applicabile non soltanto la legislazione doganale svizzera, ma anche tutta la legislazione federale svizzera in qualsiasi materia, sempreché sia applicabile all'Unione doganale (art. 4 del Trattato di unione doganale).

Nel corso degli anni, tuttavia, i dazi doganali, da sempre un'importante fonte di entrate per lo Stato, sono stati progressivamente sostituiti da convenzioni internazionali. Dall'altro lato, soprattutto in seguito all'evoluzione della legislazione ambientale avvenuta negli ultimi anni, sono state introdotte nuove tasse che, dal punto di vista giuridico, non sono dazi, ma la cui riscossione è legata all'importazione nel territorio doganale e avviene per il tramite delle autorità doganali. Le autorità svizzere e quelle del Liechtenstein concordano sul fatto che tali tasse pur non trattandosi di dazi doganali risultano rilevanti in senso lato dal punto di vista doganale conformemente all'articolo 4 del Trattato di unione doganale e perciò, nel territorio doganale comune Svizzera-Principato del Liechtenstein, vanno riscosse anche nel Liechtenstein. Di conseguenza il Liechtenstein si è assunto per esempio l'imposizione degli autoveicoli2 e degli oli minerali3. Dal profilo tecnico-giuridico ciò è stato possibile in modo alquanto semplice, segnatamente recependo i relativi atti normativi federali nell'Allegato I al Trattato di unione doganale, ossia l'elenco del diritto svizzero applicabile nel Liechtenstein (pubblicazione mediante rimando).

In considerazione delle tasse ecologiche introdotte ulteriormente dalla Svizzera e intese come tasse d'incentivazione (recentemente soprattutto nel caso della tassa sul CO2), risulta ora necessario staccare dal Trattato di unione doganale il recepimento della legislazione svizzera pertinente nel diritto del Liechtenstein e disciplinarlo in un trattato separato. I motivi, per il Liechtenstein, non sono soltanto
giuridici, ma anche di politica interna. Entrambe le parti concordano sul fatto che le tasse ecologiche rientrino in un discorso politico d'incentivazione. Non si tratta di normativa doganale, per cui il Liechtenstein vuole creare una propria legislazione per recepire queste tasse nel proprio ordinamento giuridico. Una soluzione analoga si è dimostra-

1 2 3

Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato di unione doganale), RS 0.631.112.514 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut), RS 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), RS 641.61

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ta valida nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto4 che non è a priori materia doganale e della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)5.

1.2

Decorso delle trattative

La soluzione negoziata dal 2002 dalle autorità dei due Paesi (per la Svizzera, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Ufficio federale dell'ambiente, coordinati dalla Direzione del diritto internazionale pubblico; per il Liechtenstein, Amt für Umweltschutz, Amt für Auswärtige Angelegenheiten) che contempla Trattato e Accordo concernenti le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein si orienta dal punto di vista formale al modello del Trattato e dell'Accordo concernente l'imposta sul valore aggiunto e del Trattato e dell'Accordo TTPCP. Quando in Svizzera si stava delineando l'introduzione della tassa sul CO2, i negoziati sono stati sospesi finché non fosse pronta la normativa in materia per poterla includere nel pacchetto contrattuale «tasse ecologiche». Negoziare una soluzione nel settore della tassa sul CO2 non è stata un'impresa semplice dal punto di vista tecnico, non soltanto a causa della complessità della materia, ma anche perché il Liechtenstein, essendo membro dello SEE, doveva attuare contemporaneamente la direttiva UE sullo scambio di quote di emissioni. In pratica si tratta di evitare di gravare con un doppio onere le imprese del Liechtenstein interessate da entrambi i meccanismi. Il diritto transitorio pertinente è disciplinato in uno scambio di note separato. I negoziati si sono conclusi nel 2009.

Fino all'applicazione a titolo provvisorio a partire dal 1° febbraio 2010, ossia fino all'entrata in vigore del nuovo Trattato e dell'Accordo, analogamente all'imposizione degli autoveicoli e degli oli minerali si applica il diritto svizzero in materia recependolo nell'Allegato I al Trattato di unione doganale; questo elenco del diritto svizzero applicabile nel Liechtenstein è aggiornato a scadenza semestrale per il 30 giugno e il 31 dicembre. La tassa sul CO2, per esempio, è riscossa anche nel Liechtenstein dal 1° gennaio 2008, data della sua introduzione in Svizzera. Con l'applicazione a titolo provvisorio e l'entrata in vigore del Trattato e dell'Accordo concernente le tasse ecologiche occorrerà stralciare questi atti normativi svizzeri nell'ambito della successiva rettifica dell'Allegato I al Trattato sull'unione doganale poiché figureranno negli Allegati I e II al nuovo Accordo e saranno sostituiti da una legislazione analoga del Liechtenstein. Nel quadro delle trattative,
gli uffici specializzati svizzeri (Amministrazione federale delle dogane e Ufficio federale dell'ambiente) offrono il loro supporto alle autorità del Liechtenstein incaricate di redigere le nuove leggi e ordinanze del Principato.

4

5

Trattato e Accordo del 28 ottobre e del 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein (Trattato e Accordo concernente l'IVA), RS 0.641.295.142 e RS 0.641.295.142.1 Trattato e Accordo dell'11 aprile 2000 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein (Trattato e Accordo TTPCP), RS 0.641.851.41

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1.3

Valutazione

Il risultato delle trattative tiene conto degli interessi di entrambe le parti ed è espressione della tradizionale buona collaborazione, dimostratasi valida, tra i due Paesi confinanti. Il nuovo Trattato consente al Principato di recepire il disciplinamento svizzero applicato nel settore delle tasse d'incentivazione mediante una legislazione che impedisce distorsioni della concorrenza; si salvaguarda così la coerenza degli ordinamenti giuridici nello spazio economico e monetario comune della Svizzera e del Liechtenstein. Il Trattato s'inserisce nel dispositivo bilaterale di Unione doganale in senso lato ed è paragonabile al Trattato concernente l'IVA6, al Trattato TTPCP7 o anche alle norme nei settori della legislazione per gli agenti terapeutici8 e l'agricoltura9 nel cui caso il recepimento della legislazione svizzera e la collaborazione tra le autorità sono stati disciplinati, dal punto di vista sia materiale che tecnico, in modo analogo.

Dal profilo della tecnica giuridica, analogamente al Trattato concernente l'IVA, al Trattato TTPCP e ai relativi Accordi, si tratta di una breve convenzione di base completa di un accordo governativo che la attua e dei suoi allegati (diritto svizzero applicabile, formula di calcolo concernente la tassa sul CO2) nonché di uno scambio di note relativo alle questioni inerenti al diritto transitorio nel settore della tassa sul CO2. Contrariamente al Trattato, l'Accordo e lo scambio di note non necessitano dell'autorizzazione del Parlamento (cfr. n. 7.1). Anche le norme tecnico-amministrative contenute nell'Accordo concernenti la riscossione delle tasse ecologiche nel Liechtenstein sono commentate nel messaggio (cfr. n. 3).

Grazie alla stretta collaborazione bilaterale a livello sia governativo sia delle autorità da parte della Svizzera non soltanto a livello di Confederazione, ma in particolare dei Cantoni limitrofi San Gallo e Grigioni, nonché grazie alla partecipazione del Governo del Liechtenstein alle conferenze intergovernative dei Cantoni il consenso politico è garantito e incontestato. Il presente Trattato non ha inoltre nessuna ripercussione sul diritto nazionale svizzero; la Svizzera ne ha infatti già iscritte le norme nel proprio diritto interno. Esso disciplina l'applicazione nel Liechtenstein del diritto svizzero vigente e futuro la cui esistenza ed
evoluzione non vengono intaccate dal Trattato. In base all'articolo 2 della legge sulla consultazione10 si è potuto dunque rinunciare a una procedura di consultazione.

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7

8

9

10

Trattato e Accordo del 28 ottobre e del 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein (Trattato e Accordo concernente l'IVA), RS 0.641.295.142 e RS 0.641.295.142.1 Trattato e Accordo dell'11 aprile 2000 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein (Trattato e Accordo TTPCP), RS 0.641.851.41 Scambio di note dell'11 dicembre 2001 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, RS 0.812.101.951.4 Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, RS 0.916.051.41 Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo), RS 172.061

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2

Contenuto del Trattato

Titolo e preambolo Nel preambolo il conciso Trattato rimanda allo spazio economico comune, con frontiere aperte, costituito dalla Svizzera e dal Liechtenstein ed esprime la volontà comune alle Parti contraenti di garantire l'uniformità della normativa, dell'interpretazione e dell'applicazione delle tasse ecologiche. Si considera anche che il Liechtenstein è Parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) dal 1° maggio 1995 e che, di conseguenza, deve applicare il diritto dell'UE nel settore delle tasse ecologiche e che questo diritto e la legislazione federale svizzera sono equivalenti. Entrambi gli ordinamenti giuridici, in attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si prefiggono la riduzione dei gas a effetto serra.

Articolo 1 Secondo l'articolo 1 entrambi i Governi regolano i dettagli della riscossione delle tasse ecologiche nel Liechtenstein parallelamente alla loro riscossione in Svizzera, il recepimento nel diritto del Liechtenstein della legislazione federale svizzera concernente queste tasse e la sua esecuzione in un accordo separato (par. 1), ovvero nel rispetto dell'autonomia fiscale dei due Stati contraenti. Il contenuto dell'Accordo è illustrato in sede separata nel n. 3 del messaggio.

Secondo il paragrafo 2 l'impiego dei proventi delle tasse non è oggetto dell'Accordo, eccetto la ridistribuzione all'economia della tassa sul CO2. Per garantire condizioni di concorrenza analoghe nello spazio economico comune, il Liechtenstein prevede disposizioni sulla restituzione della tassa sul CO2 alle imprese ivi situate che corrispondano alle disposizioni svizzere.

I paragrafi 3 e 4 disciplinano la procedura da adottare in caso di modifiche della legislazione svizzera o del Liechtenstein e di nuove attività normative (clausole evolutive): gli Stati contraenti si impegnano a informarsi tempestivamente l'un l'altro e si adoperano per trovare soluzioni comuni agli eventuali conflitti di interessi.

Articoli 2­5 Le questioni connesse con l'interpretazione e l'applicazione del Trattato sono risolte per via diplomatica e, se ciò non fosse possibile, mediante un procedimento arbitrale. Il Trattato ha durata indeterminata e può essere denunciato in ogni momento per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi. È
applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010 (cfr. n. 7.3) ed entra in vigore non appena gli Stati contraenti si sono reciprocamente informati che le necessarie procedure interne sono state portate a termine.

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3

Attuazione del Trattato mediante un Accordo intergovernativo

L'Accordo (art. 1 par. 1 del Trattato) tra i due Governi concernente l'esecuzione del Trattato si suddivide in quattro capitoli: Nel capitolo I (Disposizioni generali) l'articolo 1 prevede che il Principato del Liechtenstein recepisca nel proprio diritto interno le prescrizioni della legislazione svizzera sulle tasse ecologiche.

La legislazione federale svizzera determinante è menzionata nell'Allegato I dell'Accordo (par. 2). Si tratta di disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente11, della legge sul CO212, dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati13, dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili14, dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento15, dell'ordinanza concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento16, dell'ordinanza sul CO217 e dell'ordinanza sul computo delle riduzioni di CO218. Il recepimento avviene sotto forma di atti normativi autonomi del Liechtenstein.

L'Allegato II dell'Accordo elenca invece gli atti normativi della legislazione federale svizzera direttamente applicabili nel Liechtenstein in relazione con le tasse ecologiche (par. 2). Si tratta della legge federale sulla procedura amministrativa19, della legge sul Tribunale federale20, della legge sul Tribunale amministrativo federale21, della legge federale sul diritto penale amministrativo22, dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico23, dell'ordinanza del DATEC relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni24 e dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM25.

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente; LPAmb), RS 814.01 Legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2), RS 641.71 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi), RS 814.681 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV), RS 814.018 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL), RS 814.019 Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ), RS 814.020 Ordinanza dell'8 giugno 2007 relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2), RS 641.712 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2), RS 641.711.1 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), RS 173.32 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), RS 313.0 Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), RS 814.318.142.1 Ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni, RS 641.712.2 Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM; OE-UFAM), RS 814.014

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Le autorità svizzere informano quelle del Liechtenstein in merito alle modifiche della legislazione federale, all'introduzione di nuove tasse ecologiche e ai corrispondenti atti normativi federali che vanno adeguati e inseriti negli Allegati I e II (par. 2 e 3). Ciò vale anche viceversa, soprattutto nel caso in cui nel Liechtenstein vengano applicate nuove tasse ecologiche risultanti dall'appartenenza del Principato allo SEE. Il paragrafo 5 stabilisce inoltre espressamente che nel Liechtenstein, a salvaguardia dell'applicazione uniforme della legislazione sulle tasse ecologiche, per i relativi reati sono previste pene almeno analoghe a quelle del diritto svizzero.

Secondo l'articolo 2 le autorità federali svizzere competenti eseguono la legislazione sulle tasse ecologiche anche sul territorio del Liechtenstein, nel nome e su mandato di quest'ultimo. Esse applicano la pertinente legislazione materiale del Liechtenstein, ma la procedura è retta dal diritto svizzero. Anche i rimedi giuridici sono disciplinati dal diritto svizzero. Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione con competenze analoghe a quelle delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri. Eseguono inoltre le disposizioni sulla ripartizione e sull'impiego dei proventi della tassa sul CO2. I reati sono perseguiti e giudicati nel Liechtenstein dalle competenti autorità federali svizzere e dalle competenti autorità del Principato in base alla legislazione del Liechtenstein. In tale ambito, le autorità competenti applicano il pertinente diritto di procedura, svizzero o del Liechtenstein che determina anche i rimedi giuridici (par. 3).

Nel capitolo II (Tasse ecologiche senza la tassa sul CO2) l'articolo 3 stabilisce che le autorità del Liechtenstein sono indennizzate come i Cantoni svizzeri per gli oneri derivanti dall'esecuzione della legislazione sulle tasse ecologiche.

L'articolo 4 disciplina la ripartizione dei proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali (tassa per il risanamento dei siti contaminati). I proventi di dette tasse incassate sui territori dei due Stati e alla frontiera sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze (par. 1). Una cassa comune di questo tipo esiste già per la tassa per il risanamento dei siti contaminati. Questa
soluzione corrisponde a quella del Trattato concernente l'IVA. La cassa comune compensa a ciascuno Stato contraente le prestazioni che secondo le rispettive legislazioni danno diritto a compensazione (par. 2). Attualmente la legislazione determinante del Principato del Liechtenstein non prevede compensazioni finanziate dalla tassa per il risanamento dei siti contaminati.

L'articolo 5 disciplina invece la ripartizione dei proventi delle tasse ecologiche d'incentivazione (tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento, tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento). Anche questi proventi sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze (par. 1). La chiave di ripartizione è stata stabilita nel modo seguente: ciascuno Stato contraente riceve ogni anno dalla cassa comune la quota del provento netto delle tasse ecologiche di incentivazione che corrisponde al rapporto tra il suo numero di abitanti e il numero totale di abitanti dei due Stati secondo gli ultimi censimenti della popolazione (par. 2). È considerato provento netto il provento da cui sono stati dedotti i rimborsi e i costi di esecuzione dell'Amministrazione delle dogane e delle altre autorità esecutive (par. 3).

Il capitolo III (Disposizioni particolari relative alla tassa sul CO2) disciplina la ripartizione dei proventi di questa tassa (art. 6) e l'attribuzione dei diritti di emissio1582

ne (art. 7) e contiene una disposizione sugli esercenti di impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni (art. 8). Dato che la tassa sul CO2 (analogamente a quanto accade in Svizzera) è già riscossa nel Liechtenstein dal 1° gennaio 2008 in vista della conclusione del Trattato e dell'Accordo concernenti le tasse ecologiche, è necessario prevedere un regime transitorio per la ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 e per le imprese del Liechtenstein che soggiacciono alla legge del Liechtenstein sullo scambio di emissioni (Emissionshandelsgesetz). Ciò avviene sotto forma di scambio di note separato.

Per quanto riguarda la ripartizione dei proventi della tassa sul CO2, nell'articolo 6 si è scelta la soluzione della cassa comune (par. 1). Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula particolare che figura nell'Allegato III all'Accordo (par. 2). Detta quota varia in base alle emissioni del Liechtenstein risultanti dal consumo di combustibili fossili e all'aliquota della tassa applicata, detratti la quota del Liechtenstein dai costi amministrativi sostenuti dalle autorità svizzere e i rimborsi alle imprese del Liechtenstein. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il suo omologo nel Liechtenstein (Amt für Umwelt, AFU) si comunicano reciprocamente per ogni anno, entro il 15 aprile dell'anno seguente, i valori concreti necessari per effettuare il calcolo in base alla formula che figura nell'Allegato III. Per la ridistribuzione della tassa sul CO2 alle imprese situate nel Liechtenstein valgono i principi applicati a tal fine in Svizzera (par. 3).

Per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti di emissione, secondo l'articolo 7 le autorità federali svizzere competenti attribuiscono diritti di emissione svizzeri alle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2. I relativi emolumenti e condizioni sono retti dall'ordinanza del DATEC relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni26 (par. 1). La Svizzera registra tutte le operazioni connesse con l'attribuzione di diritti di emissione svizzeri a imprese del Liechtenstein e la loro restituzione alle autorità federali. Se, alla fine del periodo 2008­2012, risulta che le emissioni totali delle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2 differiscono dal
totale dei diritti di emissione che la Svizzera ha attribuito a queste imprese, le autorità dei due Stati contraenti compiono un corrispondente trasferimento a titolo compensativo di diritti di emissione statali (Assigned Amount Units, AAU) (par. 2).

Secondo l'articolo 8 le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato alla legge del Liechtenstein del 23 novembre 2007 sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelgesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2, non ricevono diritti di emissione e sono escluse dalla ridistribuzione della tassa sul CO2. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività devono essere approvate secondo la succitata legge del Principato, l'Amministrazione federale delle dogane rimborsa loro le tasse che hanno già pagato. In questo modo si evita una doppia imposizione. Gli aspetti inerenti al regime transitorio sono disciplinati in uno scambio di note separato.

26

Ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni, RS 641.712.2

1583

Il capitolo IV comprende le disposizioni finali.

L'articolo 9 disciplina la collaborazione tra autorità (obbligo di reciproca assistenza e informazione, par. 1 e 2). I controlli effettuati dalle autorità svizzere sul territorio del Liechtenstein devono perciò essere previamente annunciati alle autorità del Liechtenstein, che sono chiamate a presenziarvi (par. 2). Ciò corrisponde alla pratica già sancita da altri accordi conclusi tra i due Paesi. Le decisioni passate in giudicato pronunciate in uno Stato contraente sono esecutive anche nell'altro Stato contraente (par. 3).

A quanto sopra si aggiungono le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 10) e sul Tribunale arbitrale (art. 11). L'articolo 12 sull'applicazione a titolo provvisorio, l'entrata in vigore e la durata di validità corrisponde agli articoli 4 e 5 del Trattato da cui dipende l'Accordo.

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

Per la Confederazione, il Trattato non avrà ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale. Gli oneri amministrativi saranno compensati con i proventi delle diverse tasse (art. 5 par. 3 dell'Accordo). Per il rimanente si rimanda all'Accordo e ai relativi commenti (cap. II e III, chiave di ripartizione e soluzioni concernenti la cassa comune, cfr. n. 3).

5

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200827 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200828 sul programma di legislatura 2007­2011. Esso risponde sia all'obiettivo di consolidare i rapporti con i Paesi nostri vicini, in quanto sviluppa nel senso più ampio il Trattato bilaterale di unione doganale Svizzera-Liechtenstein, sia all'obiettivo di rafforzare la piazza economica svizzera impedendo distorsioni della concorrenza in tutto lo spazio economico e monetario comune alla Svizzera e al Liechtenstein (cfr.

n. 1.3). L'urgenza del progetto è illustrata nel numero 7.3.

6

Rapporto con il diritto europeo

Il presente Trattato consente al Principato del Liechtenstein di recepire nella propria legislazione il diritto svizzero in materia rispettando allo stesso tempo i suoi obblighi di attuare le direttive UE sulla protezione del clima in quanto membro dello SEE.

27 28

FF 2008 597 FF 2008 7469

1584

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La competenza della Confederazione di concludere il presente Trattato deriva dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)29, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. abilita il Consiglio federale a firmare i trattati internazionali. All'Assemblea federale compete invece, secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., di approvare i trattati internazionali; non vi è alcuna disposizione del diritto nazionale o internazionale che autorizzi il nostro Collegio a concludere autonomamente il presente Trattato.

L'Accordo relativo al Trattato che disciplina i dettagli concernenti la riscossione delle tasse ecologiche nel Liechtenstein parallelamente alla riscossione delle medesime in Svizzera, il recepimento della legislazione federale svizzera su queste tasse nel diritto del Liechtenstein e la sua esecuzione non necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale. Il Trattato prevede espressamente che i due Governi regolino queste questioni in un accordo (art. 1 par. 1 del Trattato). Siamo quindi in presenza di un caso contemplato dall'articolo 7a capoverso 2 lettera b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione30 secondo cui il Consiglio federale può concludere in modo autonomo trattati internazionali che servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale. Trattato e Accordo sono strettamente interdipendenti dal punto di vista del contenuto. L'Accordo è un atto indipendente soltanto nella misura in cui disciplina gli aspetti tecnicoamministrativi e può essere configurato da entrambi i Governi nell'ambito del Trattato in modo da rispondere alle rispettive esigenze. In quanto trattato internazionale contenente norme di diritto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge sulle pubblicazioni ufficiali31, deve essere pubblicato nella Raccolta ufficiale. Lo stesso dicasi per lo scambio di note che disciplina gli aspetti inerenti al diritto transitorio nell'ambito della tassa sul CO2.

7.2

Referendum facoltativo sui trattati internazionali

Il Trattato non sottostà al referendum facoltativo sui trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. Il Trattato ha durata indeterminata, ma può essere denunciato in ogni momento per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi. Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Dal 1° agosto 2003 sottostanno inoltre al referendum facoltativo sui trattati internazionali, secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Sulla falsariga dell'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento32 contiene norme di diritto la 29 30 31 32

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), RS 101 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), RS 172.010 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali; LPubl), RS 170.512 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; LParl), RS 171.10

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disposizione di un trattato internazionale che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. L'attuazione del presente Trattato non richiede l'emanazione di leggi federali. Il Trattato disciplina piuttosto l'applicazione della legislazione svizzera attuale e futura nel Principato del Liechtenstein. Include dunque in primo luogo disposizioni contenenti norme di diritto importanti per il Liechtenstein, ma disciplina anche le modalità tecnico-amministrative inerenti al recepimento del diritto svizzero da parte del Liechtenstein. A tale scopo alle autorità svizzere competenti vengono attribuiti formalmente nuovi compiti esecutivi nonché la competenza di eseguire atti ufficiali in territorio straniero. Il Trattato include così disposizioni contenenti norme di diritto importanti anche per la Svizzera e sottostà quindi, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., al referendum facoltativo sui trattati internazionali.

7.3

Applicazione a titolo provvisorio

Dato che il Trattato deve essere approvato in entrambi gli Stati contraenti con una procedura parlamentare ordinaria, non era possibile ratificarlo e metterlo in vigore in tempi brevi. Secondo l'articolo 7b capoverso 1 LOGA33, nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

Gli importanti interessi della Svizzera sono di natura politica e derivano dagli obiettivi del Trattato, così come enumerati nel preambolo: mantenimento e rafforzamento dello spazio economico e monetario comune Svizzera-Liechtenstein con frontiere aperte, volontà comune di garantire l'uniformità della normativa, dell'interpretazione e dell'applicazione delle tasse ecologiche, la considerazione che il Liechtenstein è Parte contraente dell'Accordo SEE e il fatto che la legislazione UE pertinente è considerata equivalente alla legislazione federale svizzera in materia.

L'attuale urgenza deriva soprattutto dal fatto che la tassa sul CO2, che rappresenta un elemento essenziale del nuovo Trattato, è riscossa in entrambi gli Stati contraenti già dal 1° gennaio 2008 e che l'attuale base legale (applicabilità della legislazione sul CO2 nell'ambito del Trattato di unione doganale) deve essere rimpiazzata il più presto possibile per ragioni di certezza del diritto, ovvero il recepimento delle tasse ecologiche e d'incentivazione dev'essere staccato dal Trattato di unione doganale e sostituito con un nuovo trattato. Come illustrato nel numero 1, il disciplinamento transitorio ancora applicabile per le tasse ecologiche nell'ambito del Trattato di unione doganale è insoddisfacente dal profilo giuridico, motivo per cui il Liechtenstein ha insistito per una modifica rapida per ragioni di politica interna. Un altro motivo d'urgenza era rappresentato dalla situazione descritta sopra, ossia che la tassa sul CO2 viene effettivamente riscossa due volte dalle imprese del Liechtenstein che soggiacciono alla legge sullo scambio di emissioni (Emissionshandelsgesetz) che il Liechtenstein, in qualità di Stato membro dello SEE, ha dovuto emanare in base alla direttiva UE sullo scambio di quote di emissioni. Finché il nuovo Trattato non viene applicato, l'Amministrazione federale delle dogane non può rimborsare 33

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), RS 172.010

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alle imprese interessate le tasse sul CO2 versate in eccesso dal 1° gennaio 2008.

Nell'ambito di una stretta collaborazione tra la Svizzera e il Principato, attuare in tempi brevi il progetto era anche nell'interesse della Confederazione.

Nel gennaio 2010, dopo aver consultato le commissioni competenti delle Camere federali (CAPTE-N e CAPTE-S), abbiamo deciso di applicare il Trattato a titolo provvisorio secondo l'articolo 152 capoverso 3bis LParl34 a partire dal 1° febbraio 2010. Il Trattato è stato firmato il 29 gennaio 2010.

Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione. Il presente messaggio è stato presentato in tempo utile.

34

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; LParl), RS 171.10

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