Legge federale sugli stranieri

Progetto

(Legge sugli stranieri, LStr) (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 novembre 20091; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20102, decreta: I La legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 21 cpv. 3 (nuovo) In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso se la sua attività lucrativa riveste un interesse scientifico o economico preponderante. È ammesso a titolo provvisorio per un periodo di sei mesi a partire dal termine della formazione o del perfezionamento in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

3

Minoranza (Meyer Thérèse, Donzé, Humbel Näf, Schibli, Schmidt Roberto) 3

... preponderante. (Stralciare il resto del capoverso)

Art. 27 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis (nuovo) 1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale, se:

d.

soddisfa i requisiti personali e formativi necessari per la formazione o il perfezionamento previsti.

2bis La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.

Art. 30 cpv. 1 let. i Abrogata

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FF 2009 351 FF 2009 367 RS 142.20

2009-2839

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Art. 34 cpv. 5 I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. I soggiorni di formazione o perfezionamento (art. 27) vengono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata per due anni consecutivi titolare di un permesso di dimora duraturo.

5

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne decide l'entrata in vigore.

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