Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1022 del 14 ottobre 2010

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Le bevande rinfrescanti e i concentrati di bevande rinfrescanti, analcoliche, fermentate per mezzo di microrganismi indicati per gli alimenti e non dannosi per l'essere umano, fabbricate secondo il diritto tedesco e legalmente immesse in commercio in Germania possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Germania. In particolare, è determinante il seguente atto normativo: Leitsätze für Erfrischungsgetränke (Neufassung vom 27. November 2002)3 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo In conformità all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8).

BAnz. NR. 62 vom 29. März 2003, GMBl. Nr. 18 S. 383 vom 15. April 2003.

RS 172.021

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2010-2612

5. Rimedi giuridici Conformemente all'articolo 50 PA, contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

19 ottobre 2010

Ufficio federale della sanità pubblica

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