Termine di referendum: 20 gennaio 2011
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT) Modifica del 1° ottobre 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 16 aprile 20101; visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 20102, decreta: I La legge del 6 ottobre 20063 sul fondo infrastrutturale è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. b, c e cpv. 2 1
Il fondo infrastrutturale è alimentato: b.
mediante il trasferimento di 850 milioni di franchi dagli accantonamenti per il finanziamento speciale del traffico stradale, quale versamento unico nel 2011;
c.
mediante una quota del prodotto netto secondo l'articolo 86 capoverso 3 Cost. assegnata annualmente dall'Assemblea federale nell'ambito del preventivo.
I versamenti di cui all'articolo 1 lettere a e b sono destinati esclusivamente al finanziamento dei compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a, b e d. I compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera c sono finanziati mediante i versamenti annui secondo il capoverso 1 lettera c.
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FF 2010 2973 FF 2010 2985 RS 725.13
2010-1072
5771
Legge sul fondo infrastrutturale
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010
La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 12 ottobre 20104 Termine di referendum: 20 gennaio 2011
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FF 2010 5771
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