Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 2 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Imidacloprid 70 %

Tipo di formulazione:

WG granulare idrodispersibile

2. Prodotti commerciali Agro Imidacloprid

Numero di omologazione svizzero: D-4725 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-024185-00/023 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

Agro Imidacloprid

Numero di omologazione svizzero: D-4726 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-024185-00/028 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Campicoltura: Luppolo

Afidi

Concentrazione: 2.75 % Dosaggio: 0.165 kg/ha Applicazione: tecnica di umettazione: diluire in 6 l di acqua; spalmare con pennello 1 ha di luppolo.

1, 2, 3

1

RS 916.161

6582

2010-2476

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Coltivazione piante ornam.: Colture coperte: Afidi In generale Colture coperte: In generale

Aleurodi

Applicazione

(*)

Concentrazione: 0.01­0.015 % 4, 5 Applicazione: a inizio infestazione concentrazione più bassa.

Concentrazione: 0.03­0.035 % 4, 5 Applicazione: a inizio infestazione concentrazione più bassa.

(*) Condizioni e osservazioni 1 = SPe 8 ­ Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi).

2 = Al massimo 1 trattamento al più tardi entro fine giugno.

3 = Può essere applicato al massimo ogni 2 anni sulla stessa superficie.

4 = SPe 8 ­ Pericoloso per le api: può essere applicato su piante in fiore soltanto se la serra è chiusa, fintanto che non si è riscontrata la presenza di impollinatori.

5 = Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

2 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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