08.421 Iniziativa parlamentare Modifica della legge sulla circolazione stradale Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 aprile 2010

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto volto a modificare la legge federale sulla circolazione stradale, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

22 aprile 2010

In nome della Commissione: Il presidente, Max Binder

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Compendio Il presente progetto di modifica della legge federale sulla circolazione stradale è fondato su un'iniziativa parlamentare depositata nel marzo 2008 dal consigliere nazionale Alfred Heer, la quale chiede che la sanzione per aver guidato un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta sia severa quanto quella prevista in caso di guida dopo la revoca o il mancato riconoscimento della licenza.

Il diritto vigente prevede la multa quale sanzione per aver guidato un veicolo a motore senza aver mai avuto la licenza di condurre o senza essere titolari della licenza di condurre richiesta. Chi invece guida un veicolo a motore dopo la revoca della licenza di condurre è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il presente progetto prevede di trattare questi reati allo stesso modo, al fine di garantire l'uguaglianza dinanzi alla legge e di rafforzare la sicurezza stradale.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 20 marzo 2008 il consigliere nazionale Alfred Heer ha depositato un'iniziativa parlamentare volta a modificare la legge federale sulla circolazione stradale nel senso di un'equiparazione della sanzione prevista per aver guidato un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca o il mancato riconoscimento della licenza di condurre.

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa il 31 ottobre 2008 e ha deciso di darle seguito con 10 voti contro 9 e 3 astensioni.

Conformemente all'articolo 109 capoverso 3 della legge sul Parlamento1 (LParl), la decisione di dare seguito all'iniziativa è stata sottoposta alla Commissione competente della seconda Camera. Il 12 gennaio 2009 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati ha approvato la decisione con 8 voti contro 1 e 2 astensioni.

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha dunque elaborato il presente progetto di modifica, conformemente all'articolo 109 capoverso 1 LParl.

1.1

Mozione che persegue lo stesso obiettivo

Il 1° dicembre 2003 il consigliere nazionale Rudolf Joder ha depositato un mozione (03.3587) che persegue lo stesso obiettivo, ossia rendere più severe le disposizioni penali applicabili alle persone che guidano un veicolo a motore senza aver superato l'esame regolamentare o senza essere titolari della licenza di condurre richiesta.

L'11 febbraio 2004 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione e ha precisato che avrebbe esaminato tale problema in modo più approfondito, sotto il profilo della nuova politica in materia di sicurezza stradale. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno entrambi accolto la mozione senza opposizione, rispettivamente il 19 marzo 2004 e il 9 dicembre 2004.

Nell'ambito della procedura di consultazione sull'attuazione del programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere (Via sicura)2, il 5 novembre 2008 il Consiglio federale ha proposto di modificare la legge federale sulla circolazione stradale nel senso della mozione Joder. Il presente progetto tiene conto di questa proposta.

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RS 171.10 FF 2008 7636

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1.2

Lavori della Commissione

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (di seguito: la Commissione) ha proceduto all'esame della presente modifica di legge nelle sue sedute del 25 agosto 2009 e del 22 aprile 2010.

Il 22 aprile 2010, la Commissione ha approvato il progetto con 17 voti contro 0 e 5 astensioni.

La Commissione è stata sostenuta nei suoi lavori dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

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Grandi linee del progetto

Quattro anni dopo l'adozione della mozione Joder, il Consiglio federale ha tenuto conto del suo obiettivo nel progetto Via sicura, messo in consultazione il 5 novembre 2008. La Commissione ritiene nondimeno che un progetto fondato sull'iniziativa parlamentare Heer sarebbe sicuramente attuato prima che il progetto Via sicura possa entrare integralmente in vigore.

La Commissione reputa urgente legiferare in questo ambito, poiché le persone senza licenza di condurre o che non dispongono della licenza di condurre adeguata per la categoria di veicolo interessata provocano regolarmente gravi incidenti della circolazione. Secondo il diritto vigente l'autore di uno di questi reati è punito con la multa (contravvenzione), mentre chi guida un veicolo a motore dopo che la licenza di condurre gli è stata revocata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (delitto): si tratta di una situazione iniqua. Il presente progetto propone inoltre che la stessa sanzione sia prevista per chi si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni nonché per chi mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente che non è titolare della licenza richiesta.

A complemento del testo dell'iniziativa parlamentare Heer, il presente progetto propone di punire anche chi guida un veicolo a motore dopo che la sua licenza di condurre in prova è scaduta per aver commesso una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza (art. 15a cpv. 4 della LF sulla circolazione stradale, LCStr3). In occasione della procedura di consultazione i partecipanti non avevano infatti proposto quest'ultima fattispecie. Tuttavia, per ragioni di uguaglianza giuridica e di coerenza, occorre tenerne conto nel sistema delle sanzioni previste per la guida senza licenza di condurre.

Sono proprio le persone che non hanno mai avuto la licenza di condurre a rappresentare un rischio accresciuto per gli altri utenti della strada. Queste, contrariamente a chi ha già ottenuto la licenza di condurre, non dispongono infatti di nessuna esperienza in materia di guida. Poiché la sanzione prevista è minima, talune persone potrebbero essere tentate di non adoperarsi per l'ottenimento della licenza di condurre, forse perché ritengono che l'esame teorico sia troppo difficile o perché i corsi di guida sono troppo onerosi.

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In tutti i casi summenzionati gli interessati infrangono deliberatamente il divieto di condurre un veicolo a motore. Si tratta dunque di correggere la disparità di trattamento risultante dal diritto vigente, in considerazione del fatto che una regolamentazione più severa riveste anche un ruolo preventivo. La modifica proposta è pertanto giustificata da considerazioni inerenti sia l'uguaglianza giuridica che la sicurezza stradale.

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Procedura di consultazione

Le modifiche confluite nel presente progetto sono state plebiscitate nella procedura di consultazione concernente il progetto Via sicura, in occasione della quale si sono pronunciati 139 partecipanti. Tali modifiche sono state approvate da tutti i Cantoni, da tre partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale (PEV, PS, Verdi), da tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché dell'economia e infine da 67 altre associazioni e da 34 privati. La nuova normativa è stata invece respinta da un'organizzazione, da un privato e dal PLR.

Secondo quest'ultimo le disposizioni vigenti sono sufficienti per punire severamente chiunque guidi un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre.

Dal canto loro UDC e PPD hanno respinto integralmente il progetto Via sicura.

Il principale argomento dei sostenitori delle nuove disposizioni è fondato sulla volontà di eliminare la disparità di trattamento esistente tra la fattispecie della guida nonostante la revoca della licenza di condurre e quella della guida senza la licenza di condurre necessaria. Otto Cantoni si sono inoltre domandati se il fatto di guidare un veicolo a motore dopo che la durata della validità della licenza di condurre in prova è scaduta (p. es. se il titolare di licenza di condurre in prova non ha seguito i corsi di aggiornamento prescritti) non rappresenti un'infrazione particolare, da considerare separatamente, per la quale la sanzione dovrebbe essere meno severa. La Commissione, ritenendo fondata quest'ultima considerazione, ne ha tenuto conto nell'elaborazione del presente progetto.

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Commento ai singoli articoli

Art. 95 N. 1: la nuova norma penale si applica a chiunque conduce un veicolo a motore senza aver mai ottenuto la licenza di condurre. La sanzione deve essere la stessa anche per chi è titolare di una licenza di condurre, ma non per la categoria del veicolo a motore in questione. Questa norma concerne per esempio il titolare di una licenza di condurre della categoria B (automobile) che guida un veicolo della categoria C (autocarro). È passibile della stessa pena anche chi guida un veicolo a motore sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta. Per motivi attinenti alla sistematica (stessa comminatoria penale), le fattispecie finora menzionate nel numero 1 e nel numero 2 figurano ora tutte nel numero 1.

La stessa comminatoria penale di cui sopra vale anche per l'allievo conducente che si esercita alla guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni

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(art. 15 cpv. 1 LCStr4) e per chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta.

Per tutte queste fattispecie, le condizioni per il perseguimento penale sono identiche a quelle valide per il diritto vigente. Simili infrazioni non sono tuttavia più considerate alla stregua di contravvenzioni (passibili di multa), ma di delitti (passibili di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria).

Le persone che guidano un veicolo a motore sebbene la licenza di condurre in prova sia scaduta (art. 15a cpv. 4 LCStr) devono sottostare alla stessa comminatoria penale di chi guida un veicolo a motore senza disporre della licenza di condurre richiesta.

Nonostante abbiano seguito una formazione alla guida e abbiano superato l'esame di guida, dopo la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza esse devono tuttavia ricominciare la formazione, poiché la loro licenza di condurre in prova è scaduta. Una nuova licenza di condurre può essere loro rilasciata soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla guida (art. 15a cpv. 5 LCStr). Da un lato esse incorrono nelle stesse sanzioni di chi non ha mai conseguito la licenza di condurre e, d'altro lato, una nuova licenza di condurre viene rilasciata loro a condizioni più restrittive rispetto a chi la richiede per la prima volta.

N. 1bis: una sanzione meno grave rispetto a quanto previsto nel numero 1 è prevista per i casi in cui la durata di validità della licenza di condurre in prova scade senza che il titolare assolva i corsi di aggiornamento prescritti dall'articolo 15a capoverso 2 lettera b LCStr e pertanto non è rilasciata la licenza di condurre a tempo indeterminato. Il pericolo potenziale per gli altri utenti della strada rappresentato da tali conducenti è inferiore rispetto al pericolo rappresentato da coloro i quali non hanno seguito alcuna formazione di guida o non hanno superato l'esame di guida oppure hanno subito la revoca della licenza di condurre a seguito di una seconda grave infrazione. I conducenti che guidano nonostante la validità della loro licenza di condurre in prova sia scaduta contravvengono semplicemente al fatto che non sono più
autorizzati a guidare un veicolo a motore della categoria per la quale avevano ottenuto la licenza di condurre. Nel loro caso sembra più opportuna una sanzione meno severa, ossia una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

N. 1ter: le altre fattispecie di cui al vigente articolo 95 numero 1 LCStr possono continuare a essere considerate alla stregua di contravvenzioni, poiché il potenziale di rischio è inferiore alle fattispecie di cui ai numeri precedenti. Per motivi inerenti alla sistematica, (sanzione differente), dette fattispecie sono state riunite nel nuovo numero 1ter.

N. 2: questo numero può essere abrogato. Le fattispecie interessate sono passibili della stessa sanzione di quelle di cui al numero 1, al quale il presente progetto le ha integrate.

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Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Per la Confederazione il presente progetto non ha né ripercussioni finanziarie né ripercussioni sull'effettivo del personale.

5.2

Applicabilità

L'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale compete ai Cantoni.

Nonostante le nuove disposizioni proposte nel presente progetto prevedano un inasprimento delle pene, la prassi del perseguimento penale non cambierà. L'applicabilità è pertanto assicurata.

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Rapporto con il diritto europeo

Le presente progetto non tange nessun impegno giuridico della Svizzera nei confronti dell'Unione europea.

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Basi legali

7.1

Costituzionalità e legalità

La modifica della legge federale sulla circolazione stradale proposta dal presente progetto si fonda, così come la legge stessa, sugli articoli 82 e 123 Cost.5

7.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost.6, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Anche la modifica della legge federale sulla circolazione stradale proposta dal presente progetto rientra nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

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