Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché il relativo Protocollo firmato il 2 settembre 1991 a Berna Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sul patrimonio nonché il relativo Protocollo firmato il 2 settembre 1991 a Berna (qui di seguito «Convenzione», rispettivamente «Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 2 paragrafo 3 lettera a della Convenzione (Imposte considerate) è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «a

per quanto concerne la Polonia: (i) l'imposta sulle società; (ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (qui di seguito indicate quali «imposta polacca»)»;

Art. II Il paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residente) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che essi ricavano da fonti ivi situate o per i patrimoni situati in questo Stato».

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Dal testo originale tedesco.

2010-1921

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Modifica della Convenzione intensa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot con la Polonia

Art. III 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi».

2. L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è completato dai paragrafi 2a e 2b seguenti: «2. a. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo (i) è una società (diversa da una società di persone) che, in occasione del versamento dei dividendi detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi e che detiene questa partecipazione durante un periodo ininterrotto di 24 mesi, in cui avviene il pagamento dei dividendi; o (ii) è un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza.

2. b.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni enunciate ai paragrafi 2 e 2a.

Questi paragrafi non modificano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi».

Art. IV 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi».

2. L'articolo 11 (Interessi) della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo 2a: «2. a. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente 4932

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sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) associata alla società che paga gli intersessi».

3. Il paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa».

Art. V 1. L'articolo 12 paragrafo 2 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni».

2. L'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è completato dal seguente paragrafo 2a: «2. a. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) associata alla società che paga i canoni».

3. Il paragrafo 3 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «3. Il termine «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di qualsiasi diritti d'autore compresi i diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per
informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico».

4. Il paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile orga4933

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nizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa».

Art. VI 1. L'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è completato dal seguente paragrafo 3a: «3. a. Utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni, il cui valore si basa per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente su patrimonio immobiliare, situato nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato».

2. Il paragrafo 4 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, e 3a sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente».

Art. VII La lettera a del paragrafo 2 dell'articolo 15 (Lavoro subordinato) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla lettera seguente: «a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato complessivamente per un periodo che non oltrepassa 183 giorni sull'arco di dodici mesi e inizia o finisce nel corso dell'anno fiscale considerato, e».

Art. VIII 1. La lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente: «b) Se un residente di Polonia ritrae redditi che, giusta gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono imponibili in Svizzera, la Polonia concede, sull'imposta che preleva sui redditi di questa persona, una deduzione pari all'imposta sul reddito pagata in Svizzera. Questa deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi imponibili in Svizzera».

2. La lettera a del paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente: «a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Polonia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare 4934

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l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica ai guadagni di capitale considerati nell'articolo 13 paragrafo 3a, soltanto se questi guadagni di capitale sono stati assoggettati a imposta in Polonia».

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) viene completato con la seguente lettera c: «c) Qualora una società residente di Svizzera ritragga dividendi da una società residente della Polonia, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera».

Art. IX L'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è completato dal seguente nuovo paragrafo 5: «5. Se una persona ha: a)

sottoposto, secondo il paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

l'autorità competente non è in grado, ai sensi del paragrafo 2, entro tre anni dalla presentazione del caso di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 25a della Convenzione».

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Art. X La Convenzione è completata dal seguente articolo 25a: «Art. 25a

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione interna in relazione alle imposte di ogni natura e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, da una di queste suddivisioni politiche o dei suoi enti locali nella misura in cui l'imposizione relativa a questa legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per tali altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o secondo la propria procedura amministrativa ordinaria o in base a quella dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa i suoi metodi d'inchiesta interni al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non possono tuttavia essere interpretate nel senso che permettano a uno Stato contraente di rifiutare di rilasciare informazioni soltanto perché non vi è interessato.

5. In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fidu4936

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ciario o perché dette informazioni si rifanno alle partecipazioni di una persona giuridica. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo».

Art. XI 1. Nel Protocollo della Convenzione il numero 3 è abrogato.

2. Il Protocollo della Convenzione è completato dal seguente nuovo numero 3: «3. Ad art. 11 e 12 Per quanto concerne l'articolo 11 paragrafo 2a e l'articolo 12 paragrafo 2a resta inteso che una società è «associata a un'altra società» se: (i)

la prima società detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale dell'altra società, o

(ii) l'altra società detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima società, o (iii) una società terza, residente in uno Stato della Comunità europea o nello Spazio economico europeo, detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale sia della prima, sia dell'altra società».

3. Il Protocollo della Convenzione è completato dal seguente nuovo numero 4: «4. Ad art. 12 Per quanto concerne l'articolo 12, resta inteso che la Polonia, qualora concludesse una Convenzione di doppia imposizione o un'altra convenzione con uno Stato della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, che presenta un'aliquota inferiore a quella del 5 per cento prevista nell'articolo 12, con l'entrata in vigore della Convenzione tra la Polonia e questo Stato della Comunione europea o dello Spazio economico europeo quest'aliquota inferiore verrebbe automaticamente applicata anche alla presente Convenzione».

4. Il Protocollo della Convenzione è completato dal seguente nuovo numero 5: «5. Ad articoli 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale».

5. Il Protocollo della Convenzione è completato dal seguente nuovo numero 6: «6. Ad articoli 18 e 24 Per quanto concerne gli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi pagati da o per conto di una persona che presta servizi in uno Stato contraente a un'istituzione di previdenza o a un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione 4937

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dell'imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se: a)

la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza; e

b)

l'autorità competente di questo Stato considera che l'istituzione di previdenza corrisponda in linea di principio un'istituzione di previdenza del primo Stato menzionato riconosciuta ai fini fiscali».

6. Il Protocollo della Convenzione è completato dal seguente nuovo numero 7: «7. Ad art. 25a a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria.

b)

Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista all'articolo 25a non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expedition»).

c)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25a della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e, se disponibile, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

Mentre il presente paragrafo contiene importanti requisiti tecnici volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da i) a v) devono essere interpretati in modo da non impedire gli scambi effettivi di informazioni.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25a della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato

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richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni».

Art. XII Il Protocollo entra in vigore con lo scambio di note che attesta l'adempimento dei presupposti costituzionali necessari in ciascuno Stato contraente per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le sue disposizioni si applicano: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, ad ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo IV paragrafi 1 e 2, all'articolo V paragrafi 1 e 2 e all'articolo XI paragrafi 1 ­ 3, a interessi e canoni versati dal 1° luglio 2013, o dopo tale data;

d)

per domande sullo scambio di informazioni per anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Varsavia, il 20 aprile 2010, nelle lingue tedesca, polacca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Polonia:

Bénédict de Cerjat

Maciej Grabowski

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