Esecuzione della legge federale sugli esplosivi In virtù dell'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41) e degli articoli 62 e 63 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (RS 941.411), la «Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk (SKF)», l'«Association Suisse des Artificiers Professionnels (ASDAP)», l'Associazione svizzera del brillamento (ASB) e la Federazione svizzera dei pompieri (FSP) hanno presentato un disegno di regolamento concernente la formazione e l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzazione di fuochi d'artificio A (FWA) e fuochi d'artificio B (FWB).

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene tale disegno di regolamento a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

14 settembre 2010

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Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2010-2169